Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 25570 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 4 Num. 25570 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 10/04/2025
SENTENZA
sui ricorsi proposti da: NOME nato a PRATO il 10/11/2000 COGNOME NOME nato a PAOLISI il 10/04/1959
avverso l’ordinanza del 19/12/2024 del TRIB. RAGIONE_SOCIALE‘ di NAPOLI
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni del PG NOME COGNOME che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità dei ricorsi
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con il provvedimento in epigrafe indicato, il Tribunale di Napoli ha rigettato l’istanza di riesame avanzata nell’interesse di NOME COGNOME NOME NOME COGNOME avverso l’ordinanza cautelare adottata il 2 dicembre 2024 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Avellino.
1.1. I due sono sottoposti alla misura cautelare dell’obbligo di dimora n Comune di residenza in quanto indagati per i reati di cui all’art. 73, d.P.R ottobre 1990, n. 309, rispettivamente ascritti.
Avverso l’ordinanza di rigetto hanno proposto ricorso gli indagati, a mezzo del medesimo difensore e con un unico atto. Sollevano un solo motivo con cui deducono l’omessa motivazione in punto di gravi indizi di colpevolezza, lamentando che il Tribunale non abbia addotto “valide argomentazioni” a sostegno della gravità indiziaria, essendosi limitato a rinviare per relationem all’originaria ordinanza del Gip. I ricorrenti richiamano circostanze di fatto sostengono il Tribunale avrebbe dovuto valutare. Lamentano che non sia dato conoscere le condotte tali da giustificare la conferma della misura.
Con requisitoria scritta, il Procuratore generale ha concluso per l’inammissibilità dei ricorsi.
I ricorsi sono inammissibili perché del tutto generici, difettando dell necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato. Invero, secondo un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, i motivi devono ritenersi generici non solo quando risultan intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato. (Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, COGNOME, Rv. 255568). Nel caso di specie, i ricorsi si concretano in una mera non condivisione della decisione di conferma, anche sotto il profilo del trattamento cautelare (con l’applicazione della misu cautelare dell’obbligo di dimora con la prescrizione di pernottamento), ma senza alcuna confutazione dell’adeguatezza delle ragioni addotte dal giudicante ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l’apprezzamento dell risultanze indiziarie e delle esigenze cautelari.
Occorre altresì richiamare il principio per il quale in tema misure cautelari personali, non è affetta da vizio di motivazion l’ordinanza del Tribunale del riesame che confermi in tutto o in parte provvedimento impugnato, recependone le argomentazioni, perché in tal caso i
due atti si integrano reciprocamente, con la conseguenza che eventuali carenze di motivazione dell’uno possono essere sanate con le argomentazioni utilizzate
dall’altro (Sez. 3, n. 8669 del 15/12/2015, dep. 2016, Berlingeri Rv. 266765;
Sez. 6, n. 48649 del 06/11/2014, COGNOME ed altri, Rv. 261085;
Sez. 2, n. 774 del 28/11/2007, dep. 2008, Beato, Rv. 238903).
Deve, peraltro, osservarsi che la motivazione offerta dal provvedimento impugnato non è una motivazione
per relationem perché il Tribunale ha svolto –
richiamate altresì le intercettazioni e le dichiarazioni degli acquirenti – un’a disamina sull’attività di spaccio svolta da entrambi i ricorrenti nell’abitazion
INDIRIZZO dando altresì atto, per le modalità e le circostanze delle condo degli indagati, diffusamente richiamate, per la scaltrezza e la spregiudicatezz
del loro agire, del «concreto ed intenso pericolo di consumazione di altri grav delitti del tipo di quelli per cui si procede», concludendo per l’adeguatezza de
misura in corso.
5. Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi segue la condanna dei ricorren al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 10 aprile 2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente