Ricorso Generico in Cassazione: Quando l’Impugnazione è Inammissibile
L’ordinanza in esame della Corte di Cassazione offre un’importante lezione sui requisiti di ammissibilità delle impugnazioni, in particolare sulla necessità di evitare un ricorso generico. La decisione sottolinea come la specificità dei motivi sia un pilastro fondamentale del processo penale, senza il quale il diritto di difesa rischia di diventare un mero esercizio di stile, privo di efficacia. Il caso analizzato riguarda due soggetti condannati per rapina pluriaggravata, i cui ricorsi sono stati entrambi respinti per ragioni procedurali che meritano un’attenta analisi.
I Fatti del Caso e la Decisione della Corte d’Appello
Due individui venivano condannati nei gradi di merito per il reato di rapina pluriaggravata. Avverso la sentenza della Corte d’Appello, entrambi proponevano ricorso per Cassazione attraverso i propri difensori. Il primo ricorrente lamentava una generica insufficienza della motivazione della sentenza impugnata. Il secondo, invece, contestava il giudizio di bilanciamento tra le circostanze aggravanti e quelle attenuanti, ritenendo che la Corte territoriale avesse errato nel giudicarle equivalenti anziché far prevalere le attenuanti.
La Decisione sul Ricorso Generico del Primo Imputato
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso del primo imputato, qualificandolo come del tutto generico e indeterminato. I giudici hanno evidenziato che l’atto di impugnazione era privo dei requisiti prescritti dall’articolo 581, comma 1, lettera c), del codice di procedura penale. Questa norma impone al ricorrente di indicare in modo specifico le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Nel caso di specie, la difesa si era limitata a denunciare una motivazione insufficiente senza indicare quali elementi specifici fossero alla base della censura. Tale genericità non ha permesso alla Corte di individuare i rilievi mossi e, di conseguenza, di esercitare il proprio sindacato di legittimità.
Il Sindacato sul Bilanciamento delle Circostanze
Anche il ricorso del secondo imputato è stato dichiarato inammissibile, in quanto manifestamente infondato. La difesa contestava il giudizio di equivalenza tra circostanze di segno opposto. La Cassazione ha però osservato che la Corte d’Appello aveva fornito una motivazione logica e corretta, giustificando la mancata prevalenza delle attenuanti con la particolare gravità dei fatti (una rapina pluriaggravata). La Corte ha colto l’occasione per ribadire un principio consolidato: il giudizio di comparazione tra circostanze è censurabile in sede di legittimità solo se frutto di mero arbitrio o di un ragionamento palesemente illogico. Non è sindacabile, invece, una soluzione, come quella dell’equivalenza, che risulti sufficientemente motivata, anche solo facendo riferimento a uno dei parametri dell’articolo 133 del codice penale, come la gravità del reato.
Le Motivazioni
Le motivazioni della Corte si fondano su due pilastri del diritto processuale penale. In primo luogo, il principio di specificità dei motivi di ricorso. Un ricorso generico impedisce al giudice dell’impugnazione di comprendere l’oggetto della doglianza, trasformando il ricorso in un atto meramente dilatorio. È onere della parte che impugna articolare censure precise, correlate alle argomentazioni della sentenza contestata. In secondo luogo, viene riaffermata l’ampia discrezionalità del giudice di merito nel valutare il bilanciamento delle circostanze. Tale valutazione attiene al merito del giudizio e può essere rivista dalla Cassazione solo se viziata da palese illogicità o arbitrarietà, non potendo la Suprema Corte sostituire la propria valutazione a quella del giudice che ha esaminato i fatti.
Le Conclusioni
La pronuncia si conclude con la dichiarazione di inammissibilità di entrambi i ricorsi e la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende. Questa decisione rappresenta un monito per i difensori sull’importanza di redigere atti di impugnazione chiari, specifici e giuridicamente fondati. Un ricorso generico non solo non produce alcun effetto utile per l’assistito, ma comporta anche conseguenze economiche negative. La sentenza riafferma la funzione della Corte di Cassazione come giudice di legittimità, il cui compito non è riesaminare i fatti, ma assicurare l’uniforme interpretazione della legge e il rispetto delle regole processuali.
Quando un ricorso in Cassazione viene considerato generico e quindi inammissibile?
Un ricorso viene considerato generico e, di conseguenza, inammissibile quando è privo dei requisiti specifici richiesti dall’art. 581, comma 1, lett. c) del codice di procedura penale. Ciò accade quando l’atto non indica in modo chiaro e preciso gli elementi che sono alla base della censura, non consentendo al giudice di individuare i rilievi mossi alla sentenza impugnata.
È possibile contestare in Cassazione il giudizio di bilanciamento delle circostanze fatto da un giudice di merito?
Sì, ma solo nell’ipotesi in cui tale giudizio sia il frutto di mero arbitrio o di un ragionamento illogico. Non è possibile contestarlo se la decisione del giudice di merito, come quella di considerare equivalenti le circostanze aggravanti e attenuanti, risulta sufficientemente motivata, anche con il solo riferimento alla gravità del reato.
Cosa succede se un ricorso viene dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione?
Se un ricorso viene dichiarato inammissibile, la sentenza impugnata diventa definitiva. Inoltre, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, come stabilito nell’ordinanza.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 12919 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 12919 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 07/03/2025
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a PALERMO il 23/07/1997 NOME nato a PALERMO il 14/12/1990
avverso la sentenza del 09/07/2024 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
letti i ricorsi proposti nell’interesse di NOME COGNOME e di NOME COGNOME
ritenuto
che l’unico motivo di ricorso del COGNOME, con cui la difesa deduce insufficienza della motivazione è del tutto generico per indeterminatezza perch privo dei requisiti prescritti dall’art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, n consentendo al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercita il proprio sindacato;
che l’unico motivo del ricorso del COGNOME, con il quale la difesa deduce vizio di motivazione in punto di giudizio di valenza tra circostanze di opposto segno manifestamente infondato; la Corte d’appello, infatti, ha dato conto (cfr., pag della sentenza) delle ragioni per le quali il giudizio di equivalenza formulato primo giudice non potesse essere rivisto in senso più favorevole all’imputa evocando, a tal fine, la gravità dei fatti (rapina pluriaggravata); ed è allora a il caso di ribadire che la soluzione dell’equivalenza può ritenersi congruamen motivata laddove il giudice del merito si sia limitato a ritenerla la più ido realizzare l’adeguatezza della pena irrogata in concreto ovvero abbia fat riferimento anche ad uno solo dei parametri previsti dall’art. 133 cod. pen. d’altra parte peiAllftro consolidato l’orientamento secondo cui in tema di concor di circostanze, le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra aggravant attenuanti sono censurabili in sede di legittimità soltanto nell’ipotesi in cui frutto di mero arbitrio o di un ragionamento illogico e non anche qualora risu sufficientemente motivata la soluzione dell’equivalenza (cfr., Sez. 5, n. 5589 26.9.2013, Sub; Sez. 6, n. 6966 del 25.11.2009, COGNOME; Sez. 1, n. 3223 d 13.1.1994, Palmisano);
rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con l condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 7 marzo 2025.