Ricorso generico: Quando l’impugnazione viene respinta dalla Cassazione
Presentare un ricorso in Cassazione è l’ultimo grado di giudizio per chi cerca di far valere le proprie ragioni, ma non è un atto da prendere alla leggera. Un’ordinanza recente della Suprema Corte ci ricorda una regola fondamentale: la specificità dei motivi. Un ricorso generico, ovvero vago e indeterminato, non solo non verrà esaminato nel merito, ma porterà a conseguenze negative per chi lo propone. Analizziamo il caso per comprendere perché la precisione è un requisito imprescindibile.
I Fatti del Caso: Dal Tentato Furto alla Cassazione
La vicenda processuale ha origine da una condanna per concorso in tentato furto pluriaggravato. L’imputato, dopo la conferma della condanna da parte della Corte di Appello di Cagliari, decide di presentare ricorso per Cassazione. L’obiettivo era ottenere l’annullamento della sentenza di secondo grado, basando la propria difesa su un unico motivo: la presunta violazione di legge e l’illogicità della motivazione in relazione alla mancata pronuncia di proscioglimento.
Il Motivo del Ricorso: Una Critica Vaga e Indeterminata
Il ricorrente ha contestato la sentenza d’appello, ma lo ha fatto in modo non conforme ai dettami del codice di procedura penale. L’atto di impugnazione, infatti, si limitava a denunciare un vizio della sentenza senza però articolarlo in modo specifico. In altre parole, non venivano indicati gli elementi concreti e le parti della motivazione che, secondo la difesa, sarebbero state illogiche o contrarie alla legge. Questa mancanza di dettaglio ha reso impossibile per i giudici della Cassazione comprendere appieno le censure mosse.
La Decisione della Cassazione sul ricorso generico
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione si basa su un principio cardine del diritto processuale penale, sancito dall’articolo 581, comma 1, lettera c), del codice di procedura penale. Questa norma impone che l’atto di impugnazione contenga, a pena di inammissibilità, l’indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Il ricorso generico presentato nel caso di specie violava palesemente questo requisito.
le motivazioni
La Suprema Corte ha spiegato che un ricorso è ‘generico’ quando, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata che appare logicamente corretta, non vengono forniti gli strumenti per individuare i rilievi mossi. L’appello non può essere una semplice doglianza, ma deve costituire una critica argomentata e puntuale, capace di mettere in discussione il ragionamento del giudice precedente. Se l’atto non consente al giudice dell’impugnazione di capire quali parti della sentenza sono contestate e per quale specifica ragione, esso perde la sua funzione e non può essere esaminato. La Corte non può ‘indovinare’ o ‘ricostruire’ i motivi che il ricorrente avrebbe voluto esporre. La mancanza di specificità, definita ‘indeterminatezza’ dai giudici, ha quindi precluso ogni possibilità di valutazione nel merito.
le conclusioni
La pronuncia ribadisce un insegnamento cruciale: la redazione di un atto di impugnazione richiede la massima perizia tecnica e precisione. Un ricorso generico non solo è inutile ai fini della difesa, ma è anche controproducente. La dichiarazione di inammissibilità, infatti, ha comportato per il ricorrente la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa decisione sottolinea l’importanza di affidarsi a professionisti competenti che sappiano articolare le censure in modo chiaro, specifico e conforme alle norme procedurali, trasformando un’astratta lamentela in un valido strumento di tutela dei diritti.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché ritenuto un ‘ricorso generico’. Mancava della specificità richiesta dall’art. 581, comma 1, lett. c) del codice di procedura penale, non indicando in modo chiaro e dettagliato gli elementi a sostegno delle critiche mosse alla sentenza della Corte d’Appello.
Cosa si intende per ‘ricorso generico’?
Secondo la Corte, un ricorso è generico quando, di fronte a una motivazione logicamente corretta, non fornisce al giudice dell’impugnazione gli elementi necessari per individuare i rilievi specifici e le ragioni della censura, risultando vago e indeterminato.
Quali sono state le conseguenze per il ricorrente?
In seguito alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 12987 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 12987 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: PILLA EGLE
Data Udienza: 12/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a LA MADDALENA il 18/02/1985
avverso la sentenza del 02/10/2024 della CORTE APPELLO di CAGLIARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di Al: pello di Cagliari che ha confermato la condanna dell’imputato per il concorso nE -eato di tentato furto pluriaggravato di cui agli artt. 110, 56, 624 e 625, n. 2 e n. 5, cod. pen.
Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, che denunzia viola , ..ione di legge e illogicità della motivazione in relazione alla mancata pronLn ,:ia d proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., è generico per indetermir a :ezza perché privo dei requisiti prescritti dall’art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc:. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulala non consentendo al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esE n itare il proprio sindacato.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, c ori la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sor -ir -ba di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 12 marzo 2025
Il Consigli GLYPH esten