Ricorso Generico: La Cassazione Conferma l’Inammissibilità
Un’ordinanza recente della Corte di Cassazione ha riaffermato un principio fondamentale della procedura penale: un ricorso generico, che si limita a riproporre doglianze senza un confronto critico con la sentenza impugnata, è destinato all’inammissibilità. Questa decisione sottolinea l’importanza di redigere atti di impugnazione specifici e dettagliati, che mettano in luce le precise lacune logiche o giuridiche della decisione contestata.
I Fatti di Causa
Il caso trae origine da una condanna emessa dal Tribunale di Foggia e successivamente confermata dalla Corte d’Appello di Bari. L’imputato era stato ritenuto penalmente responsabile per il reato previsto dall’art. 75 del d.lgs. 159/2011 e condannato a otto mesi di reclusione, pur con la concessione delle attenuanti generiche e la disapplicazione della recidiva.
Contro la sentenza d’appello, la difesa dell’imputato ha proposto ricorso per cassazione. Il motivo principale del ricorso era l’illogicità della motivazione con cui la Corte territoriale aveva negato il riconoscimento di una specifica circostanza attenuante, quella prevista dall’art. 62 n. 6 del codice penale.
L’inammissibilità del Ricorso Generico secondo la Suprema Corte
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, dichiarandolo inammissibile. La ragione di questa decisione risiede nella natura stessa dell’atto di impugnazione, definito “fortemente generico e meramente assertivo”. Secondo gli Ermellini, la difesa non ha mosso una critica puntuale e argomentata contro le motivazioni della Corte d’Appello. Al contrario, si è limitata a insistere sulla necessità di riconoscere l’attenuante, utilizzando deduzioni aspecifiche e apodittiche.
La Corte ha evidenziato che la sentenza impugnata aveva esposto in modo logico e coerente le ragioni per cui non era possibile concedere l’ulteriore attenuante richiesta. Di fronte a tale motivazione, un ricorso efficace avrebbe dovuto smontare quel ragionamento, non semplicemente riaffermare la propria tesi.
Il Principio del Potere Discrezionale del Giudice
Un punto chiave della decisione riguarda il potere discrezionale del giudice di merito. La valutazione di elementi come le circostanze attenuanti rientra pienamente in questo ambito. La Cassazione ha chiarito che, se tale potere è esercitato in modo congruo, logico e coerente con i principi generali del diritto, non è sindacabile in sede di legittimità.
In altre parole, la Corte di Cassazione non è un “terzo grado” di giudizio dove si possono rivalutare i fatti o gli elementi già considerati dai giudici precedenti. Il suo compito è verificare la corretta applicazione della legge e la coerenza logica della motivazione, non sostituire la propria valutazione a quella del giudice di merito.
Le motivazioni
La motivazione centrale della Suprema Corte si fonda sulla carenza strutturale del ricorso. Non basta lamentare un errore, è necessario dimostrare, attraverso un’analisi critica della sentenza impugnata, dove risieda l’illogicità o la violazione di legge. Il ricorso in esame, invece, è stato considerato una mera riproposizione di una richiesta, senza un vero confronto con le argomentazioni contrarie espresse dalla Corte d’Appello. La valutazione degli aspetti che rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito, come il riconoscimento delle attenuanti, si sottrae a censure che mirano a una nuova valutazione dei fatti. Un’impugnazione che non supera questa soglia di specificità è inevitabilmente inammissibile.
Le conclusioni
La decisione in commento costituisce un monito per gli operatori del diritto: la redazione di un ricorso per cassazione richiede un’elevata precisione tecnica. È essenziale che l’atto non sia una semplice lamentela, ma un’analisi argomentata e specifica che metta in crisi la tenuta logico-giuridica della sentenza impugnata. Un ricorso generico non solo non ottiene il risultato sperato, ma comporta anche la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria, come avvenuto nel caso di specie.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché ritenuto fortemente generico e meramente assertivo. La difesa si è limitata a insistere sulla propria richiesta senza contestare specificamente le argomentazioni logiche e giuridiche esposte nella sentenza impugnata.
La Corte di Cassazione può riesaminare la decisione di un giudice sul concedere o meno un’attenuante?
No, la Corte di Cassazione non può riesaminare nel merito tale decisione se il potere discrezionale del giudice è stato esercitato in modo congruo, logico e coerente. La valutazione delle attenuanti è di competenza del giudice di merito e non può essere oggetto di una nuova valutazione dei fatti in sede di legittimità.
Quali sono state le conseguenze per il ricorrente a seguito della dichiarazione di inammissibilità?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, a causa della colpa nell’aver proposto un ricorso inammissibile.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 9185 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 9185 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 20/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a FOGGIA il 05/08/1994
avverso la sentenza del 29/04/2024 della Corte d’appello di Bari
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Bari ha confermato la decisione del Tribunale di Foggia in composizione monocratica del 11/11/2022, che aveva affermato la penale responsabilità di NOME COGNOME in ordine al reato di cui all’art. 75 d. 06 settembre 2011, n. 159 e – disapplicata la contestata recidiva e concesse le circostanze attenuanti generiche – lo aveva condannato alla pena di mesi otto di reclusione.
Avverso tale sentenza NOME COGNOME propone, tramite il difensore avv. NOME COGNOME ricorso per cassazione, deducendo vizi ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen., per illogicità della motivazione, quanto al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all’art. 62 n. 6 cod. pen.
Il ricorso è inammissibile, in quanto fortemente generico e meramente assertivo. La sentenza impugnata rileva l’impossibilità di riconoscere l’invocata attenuante; a fronte dell argomentazioni contenute in sentenza, scevre da vizi logici e giuridici ed espresse in maniera coerente e non contraddittoria, la difesa ricorrente si limita sostanzialmente a insistere – c deduzioni aspecifiche e apodittiche – sulla necessità, da parte della Corte territoriale, di procede al riconoscimento della suddetta circostanza.
Deve osservarsi, peraltro, che la valutazione attinente ad aspetti che rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito – laddove tale potere risulti esercitato congruamente logicamente ed anche in coerenza con il generale principio di diritto, secondo il quale l’onere motivazionale da soddisfare non richiede necessariamente l’esame di tutti i parametri fissati dall’art. 133 cod. pen. – si sottrae alle censure che reclamino una rivalutazione in fatto di elemen già oggetto di valutazione, ovvero la valorizzazione di dati che si assumano essere stati indebitamente pretermessi, nell’apprezzamento compiuto dal giudice impugnato.
Alla luce delle considerazioni che precedono, si impone la declaratoria di inammissibilità del ricorso. Segue ex lege la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e non potendosi escludere profili di colpa – anche alla sanzione in favore della cassa delle ammende (Corte cost. n. 186 del 2000) che si ritiene equo quantificare in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 20 febbraio 2025.