Ricorso Generico: la Cassazione Dichiara l’Inammissibilità
Presentare un ricorso in Cassazione richiede precisione e specificità. Un recente provvedimento della Suprema Corte ci offre un chiaro esempio delle conseguenze di un’impugnazione vaga, definita come ricorso generico. L’ordinanza in esame sottolinea un principio fondamentale del nostro sistema processuale: non basta lamentare un’ingiustizia, è necessario indicare con esattezza dove e perché il giudice precedente ha sbagliato. Analizziamo insieme questa decisione per comprendere meglio i requisiti di ammissibilità di un ricorso.
I Fatti del Caso
Il caso ha origine da un ricorso presentato avverso una sentenza della Corte d’Appello di Palermo. L’imputato, tramite il suo difensore, contestava la decisione dei giudici di merito per due ragioni principali: il mancato riconoscimento della scriminante dello stato di necessità (prevista dall’art. 54 del codice penale) e la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.). In sostanza, la difesa sosteneva che il comportamento dell’imputato fosse giustificato da una situazione di necessità o, in subordine, che il fatto commesso fosse talmente lieve da non meritare una sanzione penale.
La Decisione della Corte e il Problema del Ricorso Generico
La Corte di Cassazione, esaminato l’atto, ha preso una decisione netta: il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Questa non è una valutazione sul merito delle richieste (cioè se lo stato di necessità o la tenuità del fatto fossero effettivamente applicabili), ma una decisione preliminare che blocca l’analisi del caso. La ragione di tale pronuncia risiede interamente nella modalità con cui il ricorso è stato formulato. I giudici hanno ritenuto che l’appellante si fosse limitato a contestare in modo generico le conclusioni della Corte d’Appello, senza però entrare nel dettaglio.
Le Motivazioni della Decisione
Il cuore della decisione della Cassazione risiede nella constatazione che il ricorso era privo di specificità. La Corte ha osservato che l’appellante non ha precisato in alcun modo quale fosse il ‘vizio motivazionale’ presente nelle sentenze dei gradi di merito. In altre parole, non è sufficiente affermare che una scriminante non è stata riconosciuta; è obbligatorio indicare con precisione i passaggi della motivazione della sentenza impugnata che si ritengono errati, illogici o contraddittori. Un ricorso generico, che si limita a riproporre le stesse argomentazioni già respinte in appello senza criticare specificamente il ragionamento del giudice, non assolve alla sua funzione. Di conseguenza, non potendo entrare nel merito di doglianze così vaghe, la Suprema Corte ha dichiarato l’inammissibilità dell’atto, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza è un monito importante per chiunque intenda impugnare un provvedimento giudiziario. La redazione di un ricorso, specialmente in Cassazione, è un’attività tecnica che non ammette approssimazioni. La genericità delle censure porta inevitabilmente a una declaratoria di inammissibilità, che non solo impedisce la revisione del caso, ma comporta anche significative conseguenze economiche per il ricorrente. La decisione finale diventa così definitiva, e l’opportunità di far valere le proprie ragioni viene irrimediabilmente persa. È quindi cruciale affidarsi a una difesa tecnica che sappia articolare le critiche alla sentenza impugnata in modo puntuale e specifico, dialogando criticamente con la motivazione del giudice e non limitandosi a una sterile riproposizione delle proprie tesi.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché ritenuto generico. L’appellante ha contestato il mancato riconoscimento di alcune cause di giustificazione senza però specificare quale fosse il vizio motivazionale, ovvero l’errore logico o giuridico, nel ragionamento dei giudici delle sentenze precedenti.
Cosa contestava l’appellante nel suo ricorso?
L’appellante contestava il mancato riconoscimento della scriminante dello stato di necessità (art. 54 c.p.) e della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.).
Quali sono state le conseguenze economiche per l’appellante a seguito della decisione?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità, l’appellante è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 44288 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 44288 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME NOME NOME a ERICE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 04/11/2022 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza in epigrafe indicata;
ritenuto che il ricorrente contesta genericamente il mancato riconoscimento della scriminante di cui all’art. 54 cod.pen. e della causa di non punibilità prevista dall’art. 131-bis cod.pen., non precisando in alcun modo quale sarebbe stato il vizio motivazionale emergente dalle sentenze di merito;
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del lA ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 13 ottobre 2023
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Il Consigliere estensore NOME COGNOME GLYPH
Il Presidente NOME COGNOME