Ricorso Generico in Cassazione: La Via Sicura verso l’Inammissibilità
Presentare un ricorso in Cassazione è l’ultima fase del processo penale, un momento cruciale che richiede rigore e precisione. Un ricorso generico, privo della necessaria specificità, è destinato a fallire. L’ordinanza n. 43011 del 2023 della Corte di Cassazione ribadisce questo principio fondamentale, dichiarando inammissibile l’impugnazione di un imputato e fornendo una lezione chiara sull’importanza di redigere atti conformi ai requisiti di legge.
I Fatti del Processo
Il caso trae origine da una sentenza della Corte d’Appello di Bari, che aveva confermato la condanna di un individuo per i reati di violazione di domicilio aggravata e danneggiamento, commessi in continuazione tra loro (ai sensi degli artt. 81, 614 e 635 del codice penale). Insoddisfatto della decisione, l’imputato decideva di proporre ricorso per Cassazione, affidando le sue speranze all’ultimo grado di giudizio.
Il Ricorso Generico e la Violazione dell’Art. 581 c.p.p.
Il ricorrente basava la sua impugnazione su un unico motivo: un presunto vizio di motivazione relativo all’affermazione della sua responsabilità penale. Tuttavia, la Suprema Corte ha stroncato sul nascere le sue argomentazioni. Il motivo di ricorso è stato giudicato “generico per indeterminatezza”, poiché non rispettava i requisiti prescritti dall’art. 581, comma 1, lettera c), del codice di procedura penale.
Questa norma impone al ricorrente di indicare in modo specifico le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sostengono ogni richiesta. Nel caso di specie, l’atto di impugnazione si limitava a una critica vaga e astratta, senza individuare con precisione gli elementi della sentenza di secondo grado che sarebbero stati illogici o errati. In pratica, il ricorso non permetteva al giudice di comprendere quali fossero i rilievi mossi alla decisione impugnata.
La Differenza tra Critica di Legittimità e Doglianza di Fatto
La Corte ha sottolineato un punto cruciale: la Cassazione è un giudice di legittimità, non di merito. Il suo compito non è rivalutare i fatti del processo, ma verificare che la legge sia stata applicata correttamente. L’atto del ricorrente, invece, si traduceva in “mere doglianze in punto di fatto”, ovvero un tentativo di rimettere in discussione la ricostruzione degli eventi già operata dai giudici dei gradi precedenti. Questo tipo di critica è inammissibile in sede di legittimità.
Le Motivazioni
La Corte di Cassazione, nel dichiarare inammissibile il ricorso, ha fondato la sua decisione su una motivazione chiara e lineare. In primo luogo, ha evidenziato come il motivo di impugnazione fosse totalmente privo di specificità. A fronte di una motivazione della sentenza d’appello ritenuta “logicamente corretta”, il ricorrente non ha indicato gli elementi concreti che ne minassero la coerenza, impedendo così alla Corte di esercitare il proprio sindacato. In secondo luogo, è stato ribadito che non è consentito dalla legge trasformare il giudizio di legittimità in una terza istanza di merito, proponendo semplici lamentele sulla valutazione delle prove. La Corte ha inoltre rilevato che anche una memoria difensiva, depositata tardivamente, non conteneva argomenti idonei a superare i già evidenti profili di inammissibilità.
Le Conclusioni
L’ordinanza in esame è un monito per ogni operatore del diritto. La redazione di un ricorso per Cassazione non può limitarsi a una generica contestazione della sentenza impugnata. È indispensabile un’analisi puntuale e rigorosa, che identifichi con precisione i vizi di legittimità (violazioni di legge o difetti di motivazione) e li articoli in modo chiaro, collegandoli a specifici passaggi della decisione criticata. Un ricorso generico non solo non ha alcuna possibilità di successo, ma comporta anche la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, come avvenuto in questo caso con la condanna al pagamento di 3.000 euro.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
La Corte di Cassazione lo ha dichiarato inammissibile perché era un ricorso generico, privo della specificità richiesta dall’art. 581 cod. proc. pen. Non indicava in modo chiaro e dettagliato quali fossero gli errori nella motivazione della sentenza impugnata.
Cosa si intende per ‘doglianze in punto di fatto’?
Si tratta di contestazioni che riguardano la ricostruzione degli eventi e la valutazione delle prove. Secondo l’ordinanza, questo tipo di critiche non sono ammesse davanti alla Corte di Cassazione, che giudica solo la corretta applicazione della legge (giudizio di legittimità) e non può riesaminare i fatti (giudizio di merito).
Quali sono le conseguenze di un ricorso inammissibile?
Oltre al rigetto dell’impugnazione, la dichiarazione di inammissibilità comporta, come stabilito in questo caso, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 43011 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 43011 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 04/10/2023
ORDINANZA
sui ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CANOSA DI PUGLIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 01/04/2022 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza con cui la Corte appello di Bari ha confermato la condanna dello stesso per il reato di cui agli 81, 614 comma 1 e 4 e 635 comma 1 e 2 n. 3 cod. pen.
Ritenuto che l’unico motivo di ricorso, che contesta vizio di motivazione relazione all’affermazione della penale responsabilità dell’imputato è generico indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall’art. 581, comma 1, c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sente impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base del censura formulata, non consentendo al giudice dell’impugnazione di individuare rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato ed inoltre, non è consentito legge in sede di legittimità perché costituito da mere doglìanze in punto di fa
Letta la memoria, tardivamente versata in atti, che comunque non indica aspett idonei a superare i profili di inammissibilità sopra esposti;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, co la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 4 ottobre 2023.