Ricorso Generico: La Cassazione Conferma l’Inammissibilità
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ribadisce un principio fondamentale del diritto processuale penale: un ricorso generico, privo di contestazioni specifiche e dettagliate, è destinato a essere dichiarato inammissibile. Questa decisione, emessa in un caso di reati legati agli stupefacenti, offre spunti importanti sulla corretta redazione degli atti di impugnazione e sulla discrezionalità del giudice nella valutazione delle circostanze attenuanti.
I Fatti del Caso
Il ricorrente era stato condannato nei gradi di merito per delitti in materia di stupefacenti. La Corte d’Appello aveva confermato la sua colpevolezza, basando la decisione su un solido quadro probatorio che includeva intercettazioni, perquisizioni e sequestri. Nonostante ciò, l’imputato ha proposto ricorso per Cassazione, lamentando due principali aspetti: una motivazione ritenuta solo apparente in relazione alle prove raccolte e la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha respinto il ricorso, dichiarandolo inammissibile. La decisione si fonda sulla palese genericità dei motivi presentati. Secondo gli Ermellini, il ricorrente non ha mosso critiche puntuali alla sentenza impugnata, la quale, al contrario, aveva analiticamente esposto (pagine 10-14) le prove a carico per ogni capo di imputazione. Di conseguenza, il ricorso non ha superato il vaglio di ammissibilità, portando alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni: Il Ricorso Generico e la Discrezionalità Giudiziale
Il cuore della decisione risiede nella motivazione con cui la Corte ha censurato la tecnica difensiva. Un ricorso generico si configura quando l’atto di impugnazione si limita a riproporre le stesse questioni già decise, senza confrontarsi specificamente con le argomentazioni della sentenza che si intende criticare. In questo caso, a fronte di una motivazione di merito che aveva dettagliatamente illustrato il valore probatorio delle intercettazioni e degli esiti di perquisizioni e sequestri, la difesa si è limitata a una contestazione vaga, incapace di incrinare la logicità del provvedimento impugnato.
Allo stesso modo, la Corte ha affrontato la questione delle attenuanti generiche. Viene ribadito un principio consolidato: la loro concessione non è un diritto dell’imputato né un atto di clemenza automatica. Si tratta, invece, di un potere discrezionale del giudice, che deve valutare la gravità dei fatti e la personalità dell’imputato. Nel caso di specie, la Corte d’Appello aveva già parzialmente ridotto la pena, e la gravità complessiva dei reati giustificava pienamente l’esclusione implicita di un ulteriore sconto di pena, rendendo superflua una motivazione esplicita sul punto.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza serve come un importante monito per gli operatori del diritto. La redazione di un ricorso per Cassazione richiede un’analisi critica e puntuale della sentenza impugnata. Non è sufficiente esprimere un generico dissenso, ma è necessario individuare e argomentare vizi specifici di violazione di legge o di manifesta illogicità della motivazione. La sanzione per un ricorso generico è severa: l’inammissibilità, che preclude l’esame nel merito e comporta ulteriori oneri economici per l’imputato. La decisione, infine, conferma l’ampia discrezionalità del giudice di merito nel determinare il trattamento sanzionatorio, un potere che può essere sindacato in sede di legittimità solo in presenza di vizi logici evidenti, non certo a fronte di una generica richiesta di maggiore clemenza.
Perché il ricorso dell’imputato è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato ritenuto inammissibile per la sua ‘genericità’, in quanto non ha sollevato critiche specifiche e dettagliate contro le argomentazioni della sentenza impugnata, la quale aveva invece indicato puntualmente le prove per ogni capo di imputazione.
La concessione delle circostanze attenuanti generiche è un diritto dell’imputato?
No, la sentenza chiarisce che le attenuanti generiche non costituiscono un diritto dell’imputato né un atto di mera clemenza, ma rappresentano un provvedimento discrezionale nella disponibilità del giudice, che valuta la gravità dei fatti.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
In seguito alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma, in questo caso determinata in tremila euro, in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 4757 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 4757 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME NOME
Data Udienza: 19/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NEW] PULLUMB nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 28/01/2025 della CORTE APPELLO di L’AQUILA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
NUMERO_DOCUMENTO
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME avverso la sentenza ch confermato la condanna per delitti in materia di stupefacenti, deducendo motivazione appa in ordine alle prove acquisite e omessa applicazione delle circostanze attenuanti generi
Il ricorso è inammissibile per genericità. La sentenza impugnata, emessa con il rito abbreviato, alle pagg. 10-14 ha indicato puntual per ogni capo di imputazione, le specifiche prove acquisite, a partire dal contenu intercettazioni e dalle attività di perquisizione e sequestro a loro conferma, non posto in d dalla genericità del motivo.
Con riguardo poi alla censura relativa al trattamento sanzionatorio, parzialmente ridotto da di merito, a pag. 15 viene espressamente indicata la ragione della sua quantificazione e l’ esclusione delle circostanze attenuanti generiche, attesa la gravità dei fatti, che non co un diritto dell’imputato, né un atto di mera clemenza, ma un provvedimento discrezionale disponibilità del giudice.
All’inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna alle spese del proced ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima eq determinare in tremila euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 19/12/2025