Ricorso Generico: La Cassazione Sancisce l’Inammissibilità per Mancanza di Specificità
Presentare un ricorso in Cassazione richiede un’attenzione meticolosa ai requisiti di forma e sostanza previsti dalla legge. Un ricorso generico, privo di censure specifiche e dettagliate, è destinato a essere dichiarato inammissibile. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ribadisce questo principio fondamentale, offrendo importanti spunti sulla corretta redazione degli atti di impugnazione.
I Fatti del Caso
La vicenda processuale ha origine dalla condanna di un imputato in primo grado per i reati di furto (art. 624 c.p.), invasione di terreni o edifici (art. 633 c.p.) e danneggiamento (art. 639-bis c.p.). La Corte d’Appello, in parziale riforma della prima sentenza, aveva unificato i reati sotto il vincolo della continuazione, rideterminando la pena complessiva.
Contro tale decisione, l’imputato proponeva ricorso per Cassazione, affidandosi a un unico motivo: un presunto vizio di motivazione relativo al trattamento sanzionatorio applicato dai giudici di merito.
La Decisione della Corte di Cassazione sul ricorso generico
La Suprema Corte, con l’ordinanza in esame, ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione si fonda sulla constatazione che l’unico motivo di appello era stato formulato in modo vago e indeterminato, configurando appunto un ricorso generico.
Questa conclusione ha comportato non solo la conferma definitiva della sentenza di condanna, ma anche l’obbligo per il ricorrente di pagare le spese processuali e una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Le motivazioni
La Corte ha evidenziato come il ricorso mancasse dei requisiti essenziali prescritti dall’articolo 581, comma 1, lettera c), del codice di procedura penale. Questa norma impone a chi impugna una sentenza di indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Nel caso di specie, il ricorrente si era limitato a denunciare un vizio di motivazione sulla pena, senza però indicare quali fossero gli elementi concreti, trascurati o mal interpretati dalla Corte d’Appello, che avrebbero dovuto portare a una conclusione diversa. La motivazione della sentenza impugnata è stata giudicata logicamente corretta e l’atto di ricorso non ha fornito al giudice di legittimità gli strumenti per individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato. In assenza di una critica puntuale e argomentata, il motivo si è risolto in una doglianza astratta e, come tale, inammissibile.
Le conclusioni
L’ordinanza riafferma un principio cruciale della procedura penale: non è sufficiente lamentare un errore del giudice, ma è necessario dimostrarlo con argomentazioni specifiche, chiare e pertinenti. Un ricorso generico non attiva un valido rapporto processuale e non consente alla Corte di Cassazione di svolgere la sua funzione di controllo sulla legittimità della decisione. Per gli avvocati, ciò significa che la redazione di un atto di impugnazione deve essere un esercizio di precisione, finalizzato a contestare passaggi specifici della motivazione della sentenza e non a esprimere un mero dissenso generico. Per l’imputato, la conseguenza di un ricorso mal formulato è la cristallizzazione della condanna e l’aggravio di ulteriori spese.
Perché un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile quando è generico per indeterminatezza, cioè quando non possiede i requisiti prescritti dalla legge, come la specificazione degli elementi che sono alla base della censura formulata. Questo impedisce al giudice di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio controllo.
Cosa significa che un motivo di ricorso è “generico per indeterminatezza”?
Significa che il motivo di appello è formulato in modo vago, senza indicare con precisione le ragioni e gli elementi specifici su cui si fonda la critica alla sentenza impugnata, violando così i requisiti dell’art. 581, comma 1, lett. c) del codice di procedura penale.
Quali sono le conseguenze per chi presenta un ricorso inammissibile?
Chi presenta un ricorso dichiarato inammissibile viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in denaro (nel caso specifico, tremila euro) in favore della Cassa delle ammende. Inoltre, la sentenza impugnata diventa definitiva.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 4060 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 4060 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a MAZARA DEL VALLO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 15/05/2025 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
NUMERO_DOCUMENTO -Udienza del 17 dicembre 2025 -Consigliere COGNOME
Considerato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Palermo, che ha parzialmente riformato la sentenza di condanna pronunciata in primo grado, unificando i fatti oggetto di contestazione sotto il vincolo della continuazi rideterminando, di conseguenza, la pena per i reati di cui agli artt. 624 (capo A) e artt. 639-bis cod.pen. (capo B).
Rilevato che l’unico motivo di ricorso – che deduce vizio di motivazione quanto al trattamento sanzionatorio- è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescrit dall’art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione d sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi e esercitare il proprio sindacato.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condann del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore dell Cassa delle ammende.
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 17 dicembre 2025
Il consi
GLYPH re estensore Il Presidente