Ricorso generico: La Cassazione chiarisce i requisiti di ammissibilità
L’esito di un processo non dipende solo dalla fondatezza delle proprie ragioni, ma anche dal rigore con cui vengono presentate nelle sedi opportune. Un recente provvedimento della Corte di Cassazione ha ribadito un principio fondamentale della procedura penale: un ricorso generico, privo di specificità, è destinato a essere dichiarato inammissibile. Questa ordinanza offre uno spunto cruciale per comprendere l’importanza della precisione nella formulazione degli atti di impugnazione.
I Fatti del Processo
Il caso trae origine dalla condanna di un individuo per il reato di tentato furto aggravato. La sentenza di colpevolezza, emessa dal giudice di primo grado, era stata integralmente confermata dalla Corte d’Appello di Torino. Non ritenendosi soddisfatto della decisione, l’imputato decideva di presentare ricorso per Cassazione, affidandosi a un unico motivo per contestare la pronuncia di secondo grado.
La Decisione della Corte: Analisi del ricorso generico
La Suprema Corte, con l’ordinanza in esame, ha dichiarato inammissibile il ricorso. Il fulcro della decisione risiede nella valutazione del primo e unico motivo di impugnazione, considerato affetto da “conclamata genericità”. L’imputato lamentava il mancato proscioglimento ai sensi dell’art. 129 del codice di procedura penale, ma lo faceva in termini talmente vaghi da non permettere alla Corte di comprendere le basi concrete della sua doglianza. Un ricorso generico impedisce di fatto al giudice dell’impugnazione di svolgere il proprio ruolo di controllo.
Le Motivazioni della Suprema Corte
La Corte ha spiegato che le deduzioni contenute nel ricorso erano “indeterminate”. In particolare, l’atto non indicava “i dati di fatto e le ragioni di diritto che sono alla base della censura formulata”. Questa carenza ha un effetto paralizzante sul processo di revisione: se i motivi non sono chiari e specifici, il giudice non può individuare i rilievi mossi alla sentenza impugnata e, di conseguenza, non può esercitare il proprio sindacato. Il ricorso deve autosostenersi, fornendo al giudice tutti gli elementi necessari per una valutazione, senza che questi debba compiere un’attività di ricerca e interpretazione degli atti processuali precedenti.
Le Conclusioni: Conseguenze Pratiche di un Ricorso Generico
La conseguenza di tale genericità è drastica: l’inammissibilità. Questa declaratoria non è una mera formalità, ma comporta effetti concreti e onerosi per il ricorrente. La Corte, infatti, ha condannato l’imputato non solo al pagamento delle spese processuali, ma anche al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa decisione serve da monito: la redazione di un ricorso in Cassazione richiede la massima diligenza e specificità. Non è sufficiente manifestare un generico dissenso verso la sentenza, ma è indispensabile articolare critiche precise, puntuali e fondate su elementi fattuali e giuridici concreti, pena la chiusura definitiva del giudizio e l’aggravio di ulteriori sanzioni economiche.
Cosa si intende per “ricorso generico” secondo la Corte di Cassazione?
Un ricorso è considerato generico quando le deduzioni a suo sostegno risultano indeterminate, poiché non indicano i dati di fatto e le ragioni di diritto specifici che sono alla base della censura formulata contro la sentenza impugnata.
Qual è la conseguenza di presentare un ricorso generico?
La conseguenza diretta è la declaratoria di inammissibilità del ricorso. Ciò comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, come stabilito nel caso di specie.
Perché un ricorso generico non può essere esaminato nel merito?
Un ricorso generico non può essere esaminato perché non consente al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi specifici mossi alla decisione precedente e, di conseguenza, gli impedisce di esercitare il proprio sindacato, ovvero la funzione di controllo e valutazione sulla correttezza della sentenza.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 18280 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 18280 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME (CODICE_FISCALE) nato a IVREA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 06/10/2023 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che NOME ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Torino, che ha confermato la pronunzia del giudice di primo grado, con la quale l’imputato era stato ritenuto responsabile del reato di tentato furto aggravato;
Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con il quale si lamenta il mancato proscioglimento del ricorrente ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen., è affetto da conclamata genericità, perché le deduzioni cui è affidato risultano indeterminate, atteso che non indicano i dati di fatto e le ragioni di diritto che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 24/04/2024.