Ricorso Generico: la Cassazione ribadisce i requisiti di ammissibilità
L’ordinanza in esame offre un importante chiarimento sui requisiti formali necessari per presentare un ricorso in Cassazione. La Suprema Corte ha dichiarato inammissibile un ricorso generico perché privo della specificità richiesta dalla legge, sottolineando un principio fondamentale della procedura penale: non basta lamentare un errore, bisogna indicarlo con precisione. Questo caso serve da monito sulla necessità di redigere atti di impugnazione chiari e dettagliati.
I Fatti del Caso
La vicenda processuale ha origine dalla condanna di un’imputata per il reato di falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico, previsto dall’articolo 483 del codice penale. La sentenza di condanna era stata confermata anche dalla Corte d’Appello di Palermo.
Contro quest’ultima decisione, la difesa dell’imputata ha proposto ricorso per Cassazione, lamentando vizi di motivazione ai sensi dell’art. 606, comma 1, lettera E) del codice di procedura penale. Tuttavia, l’atto di impugnazione si limitava a una contestazione generale senza entrare nel dettaglio.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione, con l’ordinanza del 18 dicembre 2024, ha dichiarato il ricorso inammissibile. Di conseguenza, la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. La decisione della Corte d’Appello è così diventata definitiva.
Le Motivazioni: la specificità contro il ricorso generico
Il fulcro della decisione risiede nella motivazione con cui i giudici hanno respinto il ricorso. La Corte ha stabilito che l’unico motivo di ricorso presentato era “generico per indeterminatezza”. Secondo i giudici, l’atto non rispettava i requisiti prescritti dall’articolo 581, comma 1, lettera c) del codice di procedura penale.
Questa norma impone a chi impugna una sentenza di indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sostengono ogni richiesta. Nel caso di specie, la ricorrente aveva denunciato un vizio di motivazione della sentenza d’appello, ma aveva omesso di specificare quali parti della motivazione fossero ritenute illogiche, contraddittorie o carenti.
Questa omissione ha impedito alla Corte di Cassazione di individuare con esattezza i punti della sentenza da sottoporre a controllo. Un ricorso generico, che non permette al giudice dell’impugnazione di comprendere le censure mosse, non può essere esaminato nel merito.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
La pronuncia ribadisce un principio cardine del sistema delle impugnazioni penali: la specificità dei motivi è un requisito di ammissibilità imprescindibile. Per gli avvocati, ciò significa che la redazione di un ricorso per Cassazione richiede un’analisi meticolosa della sentenza impugnata, individuando e argomentando con precisione ogni singolo vizio denunciato. Per gli imputati, la decisione sottolinea come un’impugnazione mal formulata possa portare non solo alla conferma della condanna, ma anche a ulteriori oneri economici, rendendo vano il tentativo di far valere le proprie ragioni in ultima istanza.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché ritenuto un ricorso generico. La ricorrente ha contestato la motivazione della sentenza senza specificare quali parti fossero ritenute inadeguate, violando così i requisiti di specificità previsti dall’art. 581, comma 1, lett. c) del codice di procedura penale.
Quali sono le conseguenze di una dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
In base a quanto stabilito nell’ordinanza, la dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma pecuniaria, in questo caso tremila euro, in favore della Cassa delle ammende. La sentenza impugnata diventa definitiva.
Quale reato era stato contestato all’imputata?
L’imputata era stata condannata in via definitiva per il reato previsto dall’art. 483 del codice penale, ovvero Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 3311 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 3311 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 18/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a SANTA FLAVIA il 23/03/1967
avverso la sentenza del 17/05/2024 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RG 34713/2024 – Consigliere COGNOME – Ud. 18 dicembre 2024
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo che ha confermato la condanna dell’imputata per il reato di cui all’art. 483 cod. pen.;
Ritenuto che l’unico motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità, è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall’art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato;
Nel caso in esame la ricorrente ha dedotto vizi di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. E) cod. proc. pen. omettendo tuttavia di specificare quali parti della motivazione della sentenza della Corte territoriale siano ritenuti privi di adeguata motivazione.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 18 dicembre 2024
Il Presidente
Il conA si Here estensore