Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 22989 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 22989 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/04/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a GENZANO DI ROMA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 09/06/2023 del TRIBUNALE di VELLETRI
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del PG
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di Velletri ha dich NOME COGNOME responsabile del reato di cui all’art. 186, conn ma 2, lett. b) strada (fatto del 8.11.2018), sostituendo la pena irrogata con quella del lav pubblica utilità.
Avverso la sentenza ha proposto appello, convertito in ricorso cassazione, il difensore dell’imputata, lamentando (in sintesi, giusta il disp cui all’art. 173, comma 1, disp. att. c.p.p.) quanto segue.
Violazione di legge, per erroneo rigetto da parte del Giudice per le indagini preliminari della richiesta di messa alla prova formulata dalla ricorrente in sede di opposizione a decreto penale di condanna.
II) Violazione di legge, per erroneo rigetto da parte del Tribunale di analoga istanza di messa alla prova, formulata prima dell’apertura del dibattimento e reiterata nel corso del giudizio.
III) Mancata indicazione nella sentenza’ del periodo di sospensione della patente di guida già espiato dalla ricorrente, pari a mesi sei.
Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per l’annullamento della sentenza impugnata.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, avendo dedotto, quanto ai primi due motivi di ricorso, censure del tutto generiche, non avendo in esse specificamente rappresentate le ragioni di asserita illegittimità dei provvedimenti di rigetto della messa alla prova. La ricorrente si limita ad affermare che il Tribunale in corso di causa avrebbe rigettato la richiesta di messa alla prova invocata dalla difesa dell’imputata, senza tuttavia specificare i vizi da cui sarebbe affetto il detto provvedimento reiettivo, non consentendo a questa Corte di apprezzare eventuali motivi di illegittimità del medesimo.
Quanto alla doglianza concernente la mancata indicazione in sentenza del periodo di sospensione della patente di guida già espiato dalla ricorrente, asseritamente pari a mesi sei, è appena il caso di rilevare che non spetta al Giudice della cognizione indicare il periodo di sospensione della patente già espiato dalla imputata in sede amministrativa, trattandosi di questione rimessa alla competenza degli organi deputati all’esecuzione della sanzione amministrativa accessoria in riferimento.
Stante l’inammissibilità del ricorso, e non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. sent. n. 186/2000), alla condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria, che si stima equo quantificare nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 17 aprile 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente