Ricorso Generico: Perché la Cassazione lo Dichiara Inammissibile?
Presentare un ricorso in Cassazione è un passo cruciale nel sistema giudiziario, ma deve seguire regole precise per essere considerato valido. Un ricorso generico, ovvero vago e privo di critiche specifiche, è destinato a essere dichiarato inammissibile. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione lo conferma, sottolineando l’importanza della specificità dei motivi di impugnazione per la validità dell’atto.
Il Caso in Esame: Dalla Ricettazione all’Appello in Cassazione
Il caso analizzato riguarda una persona condannata in secondo grado dalla Corte d’Appello di Roma per il reato di ricettazione. Insoddisfatto della sentenza, l’imputato ha deciso di presentare ricorso alla Suprema Corte di Cassazione. Il suo appello si basava su un unico motivo: un presunto vizio nella motivazione della sentenza riguardo sia all’affermazione della sua responsabilità penale sia alla determinazione della pena inflitta.
I Requisiti di Ammissibilità del Ricorso e il problema del ricorso generico
Perché un ricorso sia esaminato nel merito, deve rispettare i requisiti stabiliti dall’articolo 581 del Codice di Procedura Penale. In particolare, la lettera d) del primo comma impone al ricorrente di enunciare in modo specifico le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sostengono ogni richiesta.
Nel caso in questione, la Corte di Cassazione ha riscontrato che il motivo presentato era un ricorso generico e indeterminato. L’appellante si era limitato a contestare genericamente la motivazione della sentenza d’appello, senza però indicare quali fossero gli elementi specifici su cui si fondava la sua critica. Questa mancanza ha impedito ai giudici della Cassazione di comprendere quali fossero i rilievi mossi e, di conseguenza, di esercitare il proprio sindacato sulla decisione precedente.
Le Motivazioni
La Suprema Corte ha chiarito che, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata ritenuta logicamente corretta e coerente, non basta una semplice e generica contestazione. Il ricorrente ha l’onere di individuare con precisione i passaggi argomentativi che ritiene errati, illogici o contraddittori, spiegando perché. Mancando questa specificità, il ricorso si trasforma in una mera richiesta di riesame dei fatti, attività preclusa al giudice di legittimità.
La decisione della Corte si basa su un principio fondamentale del diritto processuale: il giudice dell’impugnazione non può e non deve ‘andare a caccia’ dei motivi di doglianza. Essi devono essere chiaramente esposti nell’atto di ricorso. L’ordinanza ribadisce che un ricorso generico è un atto processualmente inutile, che non può portare a una riforma della sentenza.
Le Conclusioni
L’esito è stato inevitabile: il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Questa decisione ha comportato due conseguenze negative per il ricorrente: la condanna al pagamento delle spese processuali e il versamento di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende.
Questa ordinanza offre una lezione importante: la redazione di un atto di impugnazione richiede la massima precisione e specificità. Le critiche devono essere puntuali, argomentate e supportate da riferimenti concreti alla sentenza che si intende contestare. In caso contrario, il rischio è quello di vedersi chiudere le porte della giustizia con una declaratoria di inammissibilità e un’ulteriore condanna economica.
Quando un ricorso in Cassazione viene considerato generico?
Un ricorso è considerato generico quando non indica in modo specifico gli elementi e le ragioni di diritto su cui si fonda la critica alla sentenza impugnata, impedendo di fatto al giudice di individuare con precisione i rilievi mossi.
Quali sono le conseguenze di un ricorso dichiarato inammissibile?
Secondo l’ordinanza, la dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende.
Cosa deve contenere un motivo di ricorso per essere ritenuto valido?
Per essere valido, un motivo di ricorso deve rispettare i requisiti di specificità previsti dalla legge (in questo caso, l’art. 581 c.p.p.), indicando chiaramente gli elementi che sono alla base della censura formulata contro la decisione che si sta impugnando.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 12793 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 12793 Anno 2024
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 04/05/2023 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME;
ritenuto che l’unico motivo di ricorso, con il quale si deduce il vizio della motivazione in ordine all’affermazione di penale responsabilità dell’imputato per il reato di ricettazione contestato e alla determinazione della pena, è generico per indeterminatezza perché è privo dei requisiti prescritti dall’art. 581, comma 1, lett. d), cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data 12 dicembre 2023 Il Consigliere estensore COGNOME
Il Presi