Ricorso Generico: La Cassazione Conferma l’Inammissibilità
Quando si impugna una sentenza, non basta esprimere un generico dissenso. È necessario formulare critiche precise e pertinenti. La Corte di Cassazione, con la recente ordinanza n. 9492 del 2024, ribadisce un principio fondamentale della procedura penale: un ricorso generico, che non si confronta specificamente con le motivazioni del provvedimento impugnato, è destinato all’inammissibilità. Questo caso offre uno spunto cruciale sull’importanza della specificità nell’atto di impugnazione.
Il Contesto del Caso: Un Appello contro la Ricettazione
La vicenda trae origine da una sentenza della Corte d’Appello che aveva confermato la responsabilità penale di due individui per il delitto di ricettazione. Ritenendo ingiusta la decisione, i due imputati hanno proposto ricorso per Cassazione, contestando la correttezza della motivazione che li aveva portati alla condanna. I loro ricorsi, tuttavia, non hanno superato il vaglio preliminare della Suprema Corte.
La Decisione della Corte di Cassazione: Inammissibilità per Genericità
La Settima Sezione Penale ha dichiarato entrambi i ricorsi inammissibili. La Corte non è entrata nel merito della questione, ovvero se la condanna per ricettazione fosse giusta o meno, ma si è fermata a un controllo preliminare sulla forma e la sostanza degli atti di impugnazione. L’esito è stato netto: i ricorsi sono stati respinti perché non soddisfacevano il requisito di specificità richiesto dalla legge.
Le Motivazioni: Il Principio di Specificità e il Ricorso Generico
Il cuore della decisione risiede nel concetto di ricorso generico. La Corte ha spiegato che la mancanza di specificità di un motivo di ricorso non si manifesta solo con l’indeterminatezza o la vaghezza delle critiche, ma anche, e soprattutto, con la mancanza di correlazione tra le argomentazioni della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione stessa.
In altre parole, chi ricorre non può ignorare ciò che il giudice precedente ha scritto. Deve, al contrario, analizzare punto per punto le affermazioni del provvedimento e spiegare perché, a suo avviso, sono errate. Un ricorso che si limita a riproporre le stesse difese del grado precedente o a formulare censure astratte, senza un confronto diretto con la sentenza, è considerato generico.
Questa carenza, ai sensi dell’art. 591, comma 1, lettera c), del codice di procedura penale, è una causa di inammissibilità. Di conseguenza, i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e di una sanzione di tremila euro ciascuno a favore della Cassa delle ammende.
Conclusioni: L’Importanza di un’Impugnazione Dettagliata
Questa ordinanza è un monito per avvocati e imputati. Non è sufficiente essere convinti della propria innocenza per ottenere una riforma della sentenza. È indispensabile che l’atto di impugnazione sia redatto con la massima cura e precisione, costruendo una critica puntuale e argomentata che smonti, pezzo per pezzo, il ragionamento del giudice che ha emesso la decisione sfavorevole. Un ricorso generico equivale, in termini pratici, a non aver proposto ricorso affatto, con l’ulteriore aggravio di spese e sanzioni.
Perché i ricorsi sono stati dichiarati inammissibili?
I ricorsi sono stati dichiarati inammissibili perché ritenuti generici, in quanto mancavano di una specifica correlazione tra le ragioni argomentate nell’atto di impugnazione e quelle esposte nella sentenza della Corte d’Appello.
Cosa si intende per “mancanza di correlazione” in un ricorso?
Significa che l’atto di impugnazione non può ignorare le motivazioni della decisione che contesta. Deve invece confrontarsi direttamente con esse, indicando in modo specifico quali punti della motivazione sono ritenuti errati e perché.
Quali sono state le conseguenze per i ricorrenti a seguito della dichiarazione di inammissibilità?
I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 9492 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 9492 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 06/02/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da:
NOME COGNOME NOME NOME a VILLARICCA il DATA_NASCITA:3
COGNOME NOME NOME a SAN BENEDETTO DEL TRONTO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 11/04/2023 della CORTE APPELLO di L’AQUILA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letti i ricorsi di NOME COGNOME NOME e COGNOME NOME,
Ritenuto che entrambi i ricorsi che contestano la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità per il delitto di ricettazione, sono generici in quanto manchevoli dell’indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’atto d’impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato. Va, in proposito, rammentato il principio di diritto secondo il quale la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di mancanza di specificità, che comporta, a norma dell’art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., l’inammissibilità;
rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende, avuto riguardo al profili di colpa emersi.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 6 febbraio 2024
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Il Consigliere Estensore sidente Il Pr