Ricorso Generico: Quando l’Appello in Cassazione è Destinato al Fallimento
Presentare un ricorso in Cassazione è un passo cruciale nel sistema giudiziario, ma deve essere fatto con precisione e rigore. Un’ordinanza recente della Suprema Corte ci ricorda una lezione fondamentale: un ricorso generico, privo di specifiche contestazioni, viene dichiarato inammissibile, con conseguente condanna alle spese per il proponente. Analizziamo questo caso per capire perché la specificità dei motivi non è un mero formalismo, ma un requisito essenziale per la giustizia.
I Fatti del Caso
La vicenda trae origine dalla condanna di un individuo per il delitto di ricettazione, confermata dalla Corte d’Appello. Non rassegnato alla decisione, l’imputato ha proposto ricorso per Cassazione, contestando la correttezza della motivazione che aveva portato alla sua dichiarazione di responsabilità. L’appello si concentrava su una critica generale alla sentenza impugnata, senza però entrare nel dettaglio dei presunti errori logici o giuridici.
La Decisione della Corte: l’Inammissibilità del Ricorso Generico
La Corte di Cassazione ha stroncato sul nascere le speranze del ricorrente, dichiarando il ricorso inammissibile. La ragione è netta e si fonda su un principio cardine della procedura penale: la genericità dell’atto di impugnazione. I giudici hanno stabilito che il motivo presentato era vago e indeterminato, in quanto non rispettava i requisiti prescritti dall’articolo 581, comma 1, lettera c), del codice di procedura penale. Questo articolo impone a chi impugna una sentenza di indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Senza questa specificità, il giudice dell’impugnazione non è in grado di comprendere i rilievi mossi e di esercitare il proprio sindacato.
Le Motivazioni della Scelta
La motivazione della Corte è un chiaro monito sull’importanza della tecnica processuale. I giudici hanno osservato che la sentenza della Corte d’Appello era, a loro avviso, “logicamente corretta”. Di fronte a una motivazione solida, il ricorrente non può limitarsi a una contestazione generica e di facciata. Ha, invece, l’onere di smontare punto per punto il ragionamento del giudice precedente, indicando con precisione quali elementi sono stati trascurati o mal interpretati e perché. In questo caso, il ricorso non ha fornito alla Corte gli strumenti per individuare i presunti vizi della sentenza, rendendo l’appello un esercizio sterile. La mancanza di una critica puntuale e argomentata si traduce in un ricorso generico e, di conseguenza, inammissibile.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Le conclusioni dell’ordinanza sono severe ma giuste. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile, e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa decisione ribadisce che l’accesso alla giustizia, specialmente ai suoi gradi più alti, richiede serietà, competenza e, soprattutto, chiarezza. Non basta lamentare un’ingiustizia percepita; è indispensabile articolarla secondo le regole del diritto, con argomenti specifici e pertinenti. Qualsiasi appello che si limiti a una protesta vaga contro una decisione ben motivata è destinato a fallire, trasformandosi in un’ulteriore spesa per chi lo propone.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché ritenuto “generico per indeterminatezza”, ovvero privo dei requisiti di specificità richiesti dall’art. 581, comma 1, lett. c), del codice di procedura penale.
Quale errore ha commesso il ricorrente nella formulazione del suo appello?
Il ricorrente non ha indicato gli elementi specifici posti alla base della sua critica alla sentenza precedente, limitandosi a contestare in modo generico una motivazione che la Corte ha ritenuto logicamente corretta. Questo ha impedito al giudice di individuare i rilievi e di esercitare il proprio controllo.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 34904 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 34904 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME, nato a Napoli il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 11/11/2024 della Corte d’appello di Napoli
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
considerato che l’unico motivo di ricorso con il quale si contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità dell’odierno ricorrente per il delitto di ricettazione, è generico per indeterminatezza poiché privo dei requisiti prescritti dall’art. 581, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta (si vedano le pagg. 3-4), non indica gli elementi che sono posti alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 23 settembre 2025.