Ricorso Generico in Cassazione: Quando l’Appello è Destinato al Fallimento
Nel processo penale, l’atto di impugnazione è uno strumento fondamentale per garantire il diritto di difesa. Tuttavia, la sua efficacia dipende dal rispetto di precisi requisiti formali e sostanziali. Un ricorso generico, ovvero privo di motivi specifici, è destinato a essere dichiarato inammissibile, come dimostra una recente ordinanza della Corte di Cassazione che analizziamo oggi. Questo principio è cruciale per comprendere come formulare un’impugnazione valida ed evitare conseguenze negative.
Il Caso in Esame: Un Appello Carente di Specificità
Il caso trae origine da una condanna per il reato di simulazione di reato (art. 367 c.p.). L’imputato aveva presentato ricorso per Cassazione contro la sentenza della Corte d’Appello, lamentando un unico punto: la mancata concessione delle attenuanti generiche. Questo singolo motivo, tuttavia, si è rivelato il tallone d’Achille dell’intera strategia difensiva.
L’Importanza della Specificità e il concetto di ricorso generico
La legge processuale richiede che i motivi di ricorso siano specifici. Non è sufficiente esprimere un generico dissenso con la decisione del giudice precedente. È necessario indicare con precisione:
1. Le ragioni di diritto: quali norme si ritengono violate e perché.
2. I dati di fatto: quali elementi concreti del processo supportano la propria tesi.
Un ricorso generico, che si limita a enunciazioni vaghe senza ancorarle a elementi specifici del caso, impedisce alla Corte di Cassazione di svolgere il proprio ruolo di giudice di legittimità. In pratica, se non si spiega chiaramente dove e perché il giudice precedente ha sbagliato, la Corte non può neppure iniziare la sua valutazione.
La Decisione della Corte: Doppia Ragione di Inammissibilità
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, dichiarandolo inammissibile sulla base di una duplice e decisiva argomentazione.
La Genericità del Motivo Dedotto
In primo luogo, il motivo è stato ritenuto formulato in modo del tutto generico. L’imputato non aveva esplicitato le ragioni di diritto o i fatti che avrebbero dovuto giustificare la concessione delle attenuanti, limitandosi a una mera lamentela. Questo vizio, da solo, sarebbe stato sufficiente a decretare l’inammissibilità dell’appello.
La Sorprendente Carenza di Interesse ad Agire
In secondo luogo, e in modo ancora più dirimente, la Corte ha rilevato un errore di fondo nell’impostazione del ricorso. Consultando gli atti del processo, i giudici hanno scoperto che le attenuanti generiche, di cui si lamentava la mancata concessione, erano state in realtà già concesse dalla Corte d’Appello nella sentenza impugnata. Questo significa che l’imputato stava contestando un punto su cui aveva già ottenuto una decisione favorevole, dimostrando una totale carenza di interesse a ricorrere.
Le Motivazioni
Le motivazioni della Corte sono cristalline. Un ricorso è inammissibile non solo quando è generico, ma anche quando manca l’interesse ad agire. L’impugnazione è uno strumento per rimuovere un pregiudizio, non per discutere questioni astratte o già risolte a proprio favore. La combinazione di un motivo vago e dell’evidente infondatezza della censura (poiché il beneficio era già stato concesso) ha reso inevitabile la declaratoria di inammissibilità. La Corte ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende, una sanzione prevista proprio per scoraggiare ricorsi palesemente infondati o dilatori.
Le Conclusioni
Questa ordinanza ribadisce due principi fondamentali per chiunque intenda presentare un ricorso in Cassazione. Primo: la specificità non è un vezzo formale, ma un requisito essenziale per consentire al giudice di valutare le censure. Secondo: prima di impugnare una sentenza, è indispensabile un’analisi attenta e scrupolosa della stessa, per evitare di contestare punti su cui si è già risultati vittoriosi. Un ricorso superficiale non solo è inutile, ma comporta anche conseguenze economiche significative per l’imputato.
Perché un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile per genericità?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile per genericità quando non specifica in modo chiaro e dettagliato le ragioni di diritto o i dati di fatto che supportano la contestazione, impedendo di fatto alla Corte di esaminare il merito della questione.
Cosa succede se si impugna una decisione su un punto che in realtà è già favorevole all’imputato?
Se si contesta un aspetto della sentenza che in realtà è già stato deciso in senso favorevole, il ricorso viene dichiarato inammissibile per carenza di interesse ad agire, poiché l’impugnazione non porterebbe alcun vantaggio concreto al ricorrente.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso dichiarato inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria (in questo caso, tremila euro) da versare alla Cassa delle ammende, come deterrente contro ricorsi avventati o dilatori.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 34743 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 34743 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 06/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 26/11/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
N. NUMERO_DOCUMENTO COGNOME
OSSERVA
Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all’art. 367 cod. pen.);
Esaminato il motivo di ricorso;
Ritenuto che l’unico motivo dedotto nel ricorso – attinente alla denegata concessione delle attenuanti generiche – non è consentito dalla legge in sede di legittimità, in quanto formulato in modo del tutto generico, non esplicitando le ragioni di diritto o i dati di fatto che sorreggono le censure tanto più che le invocate attenuanti sono state in realtà concesse (si veda pag. 3 della sentenza impugnata);
Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 06/10/2025