Ricorso Generico: La Cassazione Conferma la Condanna e Spiega l’Inammissibilità
Quando si presenta un appello alla Corte di Cassazione, non è sufficiente esprimere un generico disaccordo con la sentenza precedente. È necessario formulare critiche precise e puntuali. Una recente ordinanza della Suprema Corte ribadisce questo principio fondamentale, dichiarando inammissibile un ricorso generico e confermando la condanna di un imputato. Questa decisione offre spunti cruciali sull’importanza della specificità dei motivi di ricorso e sulla valutazione delle attenuanti generiche.
I Fatti del Caso
Un individuo, precedentemente condannato dalla Corte di Appello di Catania per reati gravi quali rapina aggravata, ricettazione e falso per occultamento, ha presentato ricorso in Cassazione. La difesa ha sollevato due principali questioni. In primo luogo, ha contestato la qualificazione del reato di ricettazione, chiedendo che venisse derubricato a furto, sostenendo inoltre una presunta inconsapevolezza sulla provenienza illecita dei beni. In secondo luogo, ha lamentato il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, facendo leva su una confessione parziale e su un presunto atteggiamento collaborativo.
L’Analisi della Corte e la Decisione sul Ricorso Generico
La Corte di Cassazione ha esaminato entrambi i motivi, respingendoli categoricamente e dichiarando l’intero ricorso inammissibile. La decisione si articola su due pilastri argomentativi distinti, uno di natura processuale e uno di merito.
Per quanto riguarda il primo motivo, la Corte lo ha etichettato come un classico esempio di ricorso generico. La difesa, infatti, non ha mosso una critica specifica e argomentata contro la logica della sentenza d’appello, ma si è limitata a riproporre le stesse obiezioni già ampiamente analizzate e respinte nel precedente grado di giudizio. La Corte di Appello aveva fornito una motivazione completa e congrua, e il ricorso non è riuscito a scalfirla con argomenti nuovi o pertinenti.
Le motivazioni della Cassazione sul diniego delle attenuanti
Anche il secondo motivo è stato giudicato infondato. I giudici di legittimità hanno confermato la valutazione della Corte di merito, secondo cui la confessione dell’imputato era stata puramente strumentale. Essa, infatti, si era limitata alla sola fattispecie per cui era stato colto in flagranza, senza estendersi agli altri reati. Inoltre, la Corte ha sottolineato la gravità complessiva della condotta, caratterizzata da preordinazione e professionalità criminale. Elementi come l’incensuratezza o un vago atteggiamento collaborativo non sono stati ritenuti sufficienti a giustificare una mitigazione della pena, specialmente di fronte a una valutazione così negativa della personalità e del modus operandi dell’imputato. La decisione dei giudici territoriali è stata quindi ritenuta logica e ben motivata.
Conclusioni: L’Importanza della Specificità nel Ricorso
Questa ordinanza è un monito importante: il ricorso per cassazione non è una terza istanza di giudizio dove si possono semplicemente riproporre le proprie tesi. È un giudizio di legittimità, dove si contesta la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione della sentenza impugnata. Un ricorso generico, che non si confronta specificamente con le ragioni della decisione precedente, è destinato all’inammissibilità. Di conseguenza, l’imputato è stato condannato non solo al pagamento delle spese processuali, ma anche a versare una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende, a conferma della totale infondatezza del suo tentativo di appello.
 
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile principalmente per la sua genericità. I motivi presentati non formulavano critiche specifiche contro la motivazione della sentenza della Corte d’Appello, ma si limitavano a reiterare argomenti già esaminati e respinti nel precedente grado di giudizio, senza confrontarsi con l’apparato argomentativo dei giudici di merito.
Perché la confessione dell’imputato non è stata sufficiente per ottenere le attenuanti generiche?
La confessione non è stata ritenuta sufficiente perché i giudici l’hanno valutata come strumentale, ovvero limitata esclusivamente ai fatti per i quali l’imputato era stato colto in flagranza di reato. Questa parzialità, unita alla gravità della condotta e alla professionalità criminale dimostrata, ha portato i giudici a negare qualsiasi mitigazione della pena.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
La dichiarazione di inammissibilità comporta che il ricorso non venga esaminato nel merito. Di conseguenza, la sentenza di condanna impugnata diventa definitiva. Inoltre, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, come sanzione per aver adito la Corte con un ricorso infondato.
 
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 35114 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7   Num. 35114  Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME NOME PATERNO’ il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 09/04/2025 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell’interesse di COGNOME NOME avverso la sentenza dell Corte di Appello di Catania che confermava la responsabilità del prevenuto per i delitti rapina aggravata, ricettazione e falso per occultamento;
rilevato che il primo motivo, con il quale si lamenta la mancata riqualificazione del rea di ricettazione in furto e nel contempo il difetto di consapevolezza della provenienza fur del bene ricettato, è inammissibile per genericità, reiterando rilievi che la Corte di meri adeguatamente scrutiNOME e disatteso sulla scorta di un apparato argomentativo (pagg. 5-7) che non presta il fianco a censura per completezza e congruenza logica e con il quale la difesa non si rapporta in termini di specificità censoria;
che risulta parimenti destituito di fondamento il secondo motivo che deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti gene sebbene la Corte di merito, condividendo la valutazione del primo giudice, abbia evidenziato la strumentalità della confessione, limitata alla sola fattispecie oggetto di flagr rimarcando la gravità della condotta e delle relative modalità esecutive, frutt preordinazione e professionalità, argomenti solo genericamente contrastati dal ricorrente co il richiamo ad indici, quali l’incensuratezza, inidonei a fondare la richiesta di miti sanzioNOMEria, ovvero efficacemente contrastati dai giudici territoriali, quali la confess l’asserito atteggiamento collaborativo;
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processual e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, 23 Settembre 2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente ,