Ricorso Generico: La Cassazione e i Requisiti di Specificità dell’Appello
Presentare un ricorso alla Corte di Cassazione richiede un’attenzione meticolosa ai requisiti di forma e sostanza previsti dalla legge. Una recente ordinanza ci offre un chiaro esempio di come la mancanza di specificità nei motivi possa portare a una dichiarazione di inammissibilità, chiudendo di fatto la porta a una revisione della sentenza. Analizziamo questo caso, che ruota attorno al concetto di ricorso generico e alle sue conseguenze.
I Fatti del Caso
Un individuo veniva condannato sia in primo grado che in appello per il reato di tentato furto all’interno di un esercizio commerciale. A pesare sulla condanna vi era anche la contestazione della recidiva specifica, reiterata e commessa nel quinquennio, una circostanza che aggrava la posizione dell’imputato.
Non accettando la decisione della Corte d’Appello di Genova, l’imputato decideva di presentare ricorso per cassazione.
Il Motivo del Ricorso: una contestazione sulla recidiva
L’unico motivo su cui si fondava l’appello alla Suprema Corte era la presunta mancata disapplicazione della recidiva contestata. L’imputato, attraverso la sua difesa, lamentava che i giudici di merito non avessero escluso tale aggravante, che incideva in modo significativo sulla determinazione della pena.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione: la sanzione per il ricorso generico
La Corte di Cassazione ha esaminato l’atto di impugnazione e lo ha ritenuto inammissibile. La ragione di tale drastica decisione risiede nella genericità e indeterminatezza del motivo presentato. Secondo i giudici, il ricorso non rispettava i requisiti prescritti dall’articolo 581, comma 1, lettera c), del codice di procedura penale.
L’Indeterminatezza dei Motivi
La norma citata impone che l’atto di impugnazione contenga l’indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Nel caso di specie, il ricorrente si era limitato a lamentare la mancata disapplicazione della recidiva senza però indicare gli elementi concreti su cui si basava la sua censura. La Corte d’Appello aveva fornito una motivazione logica e priva di vizi sulla propria decisione di confermare l’aggravante. Di fronte a ciò, il ricorrente avrebbe dovuto contestare punto per punto quella motivazione, spiegando perché, a suo avviso, fosse errata. Non facendolo, ha presentato un ricorso generico che non ha permesso alla Corte di Cassazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato di legittimità.
Le Conclusioni: l’inammissibilità e le conseguenze pratiche
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa decisione comporta due conseguenze immediate e rilevanti per il ricorrente:
1. La condanna diventa definitiva: Non essendo più possibile impugnare la sentenza della Corte d’Appello, la condanna passa in giudicato.
2. Sanzioni economiche: Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale del processo penale: un’impugnazione non è un semplice atto di dissenso, ma un’articolata critica tecnica che deve essere precisa, dettagliata e autosufficiente. La presentazione di un ricorso generico non solo è inefficace, ma espone anche a significative sanzioni economiche.
Cosa si intende per ‘ricorso generico’ nel processo penale?
Per ricorso generico si intende un atto di impugnazione che non specifica in modo chiaro e dettagliato le ragioni di diritto e gli elementi di fatto a sostegno della richiesta, violando i requisiti dell’art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. e impedendo al giudice di valutare nel merito la contestazione.
Quali sono le conseguenze di un ricorso dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione?
La dichiarazione di inammissibilità comporta che la sentenza impugnata diventi definitiva e non più modificabile. Inoltre, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, come sanzione per aver presentato un ricorso non conforme alla legge.
Perché la Corte ha ritenuto che il motivo di ricorso sulla recidiva fosse generico?
La Corte lo ha ritenuto generico perché il ricorrente non ha indicato gli elementi specifici a base della sua censura contro la motivazione, immune da vizi logici, della sentenza d’appello. Non ha fornito argomenti concreti per contestare la decisione dei giudici di merito, limitandosi a una lamentela indeterminata.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 1421 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1421 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: PILLA EGLE
Data Udienza: 06/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME NOME nato il 29/04/1990
avverso la sentenza del 31/05/2023 della CORTE APPELLO di GENOVA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME
-Ritenuto che il ricorrente NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di Appello di Genova del 31 maggio 2023 che ha confermato la pronunzia di condanna del Tribunale cittadino in ordine al reato di tentato furto in un esercizio commerciale, con la recidiva specifica, reiterata ed infraquinquennale.
Considerato che l’unico motivo di ricorso con cui il ricorrente lamenta la mancata disapplicazione della contestata recidiva specifica reiterata infraquinquennale è generico per indeterminatezza perché non corrispondente ai requisiti prescritti dall’art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. poiché, a seguito di una motivazione immune da vizi logici della sentenza del Giudice di merito, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato.
-Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma in data 6 dicembre 2023
Il consigliere estensore
Il Presidente