Ricorso Generico: la Cassazione Conferma l’Inammissibilità
L’ordinanza in esame offre un’importante lezione sulla necessità di specificità nei ricorsi per Cassazione. Un ricorso generico, che non articola in modo chiaro e puntuale le proprie censure, è destinato a essere dichiarato inammissibile, con conseguenze significative per il ricorrente. Analizziamo la decisione della Suprema Corte per comprendere i principi applicati.
I Fatti del Caso
La vicenda processuale ha origine da una sentenza della Corte di Appello che confermava la condanna di una persona per il reato previsto dall’art. 75, comma 2, del D.Lgs. 159/2011. Tale norma punisce chi viola le prescrizioni imposte da una misura di prevenzione. La condanna inflitta era di cinque mesi e dieci giorni di reclusione.
Contro questa decisione, l’imputata ha proposto ricorso per Cassazione, affidandosi a un unico motivo di doglianza che, tuttavia, è stato giudicato dalla Suprema Corte come del tutto privo dei requisiti minimi di specificità.
Il Ricorso Generico e la Valutazione della Corte
Il cuore della decisione della Cassazione risiede nella valutazione del motivo di appello. La Corte ha evidenziato come il ricorso generico si limitasse a sollevare una questione di fatto non precedentemente dedotta nei motivi di appello, senza però indicare alcuna circostanza specifica e non valutata che potesse giustificare una nuova analisi.
In sostanza, la ricorrente lamentava una presunta ‘carenza di rivalutazione’ successiva all’applicazione della misura di prevenzione, ma lo faceva in termini astratti e vaghi. Questa genericità ha impedito alla Corte di Cassazione di svolgere il proprio ruolo, che non è quello di riesaminare il merito dei fatti, ma di verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione della sentenza impugnata.
Il Principio di Specificità dei Motivi
Il nostro ordinamento processuale penale impone che i motivi di ricorso siano specifici. Questo significa che il ricorrente deve:
1. Indicare con precisione le parti del provvedimento che si contestano.
2. Argomentare le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sostengono la critica.
3. Evidenziare il nesso tra l’errore lamentato e il pregiudizio subito.
Un ricorso generico elude questi requisiti, trasformando l’impugnazione in una mera richiesta di riesame generale, compito che non spetta alla Corte di Cassazione.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
Le motivazioni della Corte sono state chiare e lineari. Poiché il ricorso proponeva un motivo di censura del tutto generico, non era possibile per i giudici di legittimità entrare nel merito della questione. La mancanza di indicazioni su circostanze concrete non valutate rendeva la doglianza inesaminabile. La Corte ha ribadito che non può sostituirsi al giudice di merito nella valutazione dei fatti, soprattutto quando l’impugnazione non individua vizi specifici nella decisione precedente. Di conseguenza, il ricorso non poteva che essere dichiarato inammissibile.
Le Conclusioni: Conseguenze dell’Inammissibilità
La dichiarazione di inammissibilità ha comportato due conseguenze dirette per la ricorrente. In primo luogo, la condanna al pagamento delle spese processuali. In secondo luogo, il versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa sanzione pecuniaria è prevista proprio per scoraggiare la presentazione di ricorsi palesemente infondati o, come in questo caso, generici. La decisione, pertanto, funge da monito sull’importanza di redigere atti di impugnazione rigorosi, dettagliati e giuridicamente fondati, pena la loro inefficacia e l’imposizione di ulteriori sanzioni economiche.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché il motivo di censura presentato era del tutto generico. Non indicava alcuna circostanza specifica e non valutata che potesse consentire alla Corte di verificare la fondatezza della critica mossa alla sentenza precedente.
Cosa si intende per ‘motivo di ricorso generico’?
Un motivo è ‘generico’ quando si limita a una critica vaga e astratta della decisione impugnata, senza specificare quali parti della sentenza sarebbero errate, quali norme sarebbero state violate e senza fornire elementi concreti a supporto delle proprie argomentazioni.
Quali sono le conseguenze economiche per chi presenta un ricorso inammissibile?
In base a questa ordinanza, la parte che presenta un ricorso dichiarato inammissibile viene condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, che in questo caso è stata fissata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 33357 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 33357 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 25/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a REGGIO CALABRIA il 27/03/1978
avverso la sentenza del 19/12/2024 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Esaminato il ricorso, proposto avverso la sentenza in data 19/12/2024, con la quale la Corte di appello di Reggio Calabria ha confermato la decisione appellata da NOME COGNOME ritenuta responsabile del reato di cui all’art. 75, comma 2, d. Igs. n. 159 del 2011 e condannata alla pena di mesi cinque e giorni dieci di reclusione;
Ritenuto che con il ricorso si propone un motivo di censura del tutto generico, in quanto nel proporre questione di fatto non dedotta tra i motivi di appello, non indica alcuna specifica circostanza non valutata che consenta di verificare la prospettata carenza di rivalutazione dopo l’applicazione della misura di prevenzione;
Per queste ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 25 settembre 2025
Il Consiglier
Il P sidente