Ricorso generico in Cassazione: quando l’appello è inammissibile
Presentare un ricorso in Cassazione è l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento, ma per essere esaminato deve rispettare requisiti di specificità molto stringenti. Una recente ordinanza della Suprema Corte chiarisce che un ricorso generico, che si limita a criticare la severità della pena senza argomentazioni dettagliate, è destinato all’inammissibilità, con conseguente condanna alle spese e a una sanzione pecuniaria. Analizziamo insieme la decisione per comprendere i principi applicati.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine da una condanna per il reato di furto aggravato in concorso. La sentenza di primo grado, emessa dal Tribunale, aveva accertato la responsabilità penale di un imputato, comminando una pena ritenuta congrua. Questa decisione era stata successivamente confermata in toto dalla Corte d’Appello, che aveva rigettato le doglianze della difesa.
Non arrendendosi, l’imputato decideva di presentare ricorso per Cassazione, affidando la sua difesa a un unico motivo di impugnazione.
Il Motivo del Ricorso: la Critica al Trattamento Sanzionatorio
L’unico motivo di appello sollevato dall’imputato riguardava la presunta violazione di legge in relazione alla determinazione della pena. In particolare, la difesa lamentava un trattamento sanzionatorio eccessivamente severo, sostenendo che avrebbe dovuto essere irrogata una pena inferiore a quella inflitta dai giudici di merito. Il ricorso, tuttavia, non andava oltre questa generica doglianza, senza articolare una critica specifica e puntuale alle motivazioni con cui la Corte d’Appello aveva giustificato la quantificazione della sanzione.
La Decisione della Cassazione sul Ricorso Generico
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Secondo i giudici di legittimità, il motivo presentato era palesemente generico e, come tale, non idoneo a superare il vaglio di ammissibilità. La conseguenza diretta di questa decisione è stata la condanna del ricorrente non solo al pagamento delle spese processuali, ma anche al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni
La Corte ha basato la sua decisione su un principio consolidato della procedura penale: l’inammissibilità del ricorso generico. I giudici hanno sottolineato che non è sufficiente esprimere un mero dissenso rispetto alla pena applicata. Per contestare efficacemente il trattamento sanzionatorio, il ricorrente deve specificare le ragioni precise per cui la valutazione del giudice di merito sarebbe errata, illogica o contraddittoria.
Nel caso di specie, la Corte d’Appello aveva adeguatamente motivato la propria decisione sulla pena, facendo riferimento ai criteri stabiliti dall’articolo 133 del codice penale (gravità del reato e capacità a delinquere del reo). Il ricorso non ha mosso alcuna critica specifica a questo percorso argomentativo, limitandosi a una richiesta di riduzione della pena. La valutazione sulla congruità della sanzione rientra nel potere discrezionale del giudice di merito e non può essere riesaminata dalla Corte di Cassazione, se non in presenza di vizi logici manifesti, che in questo caso non sono stati né dedotti né rilevati.
Le Conclusioni
L’ordinanza in esame ribadisce una lezione fondamentale per chiunque intenda impugnare una sentenza penale: la specificità dei motivi è un requisito imprescindibile. Un ricorso generico, che si risolve in una sterile lamentela, non solo non ha alcuna possibilità di successo, ma espone il ricorrente a conseguenze economiche negative. Per ottenere una revisione della pena in sede di legittimità, è necessario costruire un’argomentazione solida, che demolisca punto per punto la logica della sentenza impugnata, evidenziandone le contraddizioni o le manifeste illogicità. In assenza di ciò, il ricorso si scontra inevitabilmente con una pronuncia di inammissibilità.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché ritenuto generico. L’imputato si è limitato a lamentare il trattamento sanzionatorio senza specificare le ragioni concrete per cui la decisione del giudice di merito sarebbe stata errata o illogica.
Cosa si intende per “ricorso generico” in questo contesto?
Per “ricorso generico” si intende un’impugnazione che non presenta motivi specifici e dettagliati, ma si limita a esprimere un dissenso generale verso la sentenza, senza contestare puntualmente le argomentazioni logico-giuridiche del giudice che l’ha emessa.
Quali sono state le conseguenze per l’imputato a seguito della dichiarazione di inammissibilità?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità, l’imputato è stato condannato, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di 3.000,00 euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 33307 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 33307 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 17/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato a BARI il 02/01/1994
avverso la sentenza del 04/04/2024 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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RITENUTO IN FATTO ED IN DIRITTO
1.COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza della Corte d’Appello di Bari che aveva confermato la sentenza con cui il locale Tribunale aveva ritenuto la penale responsabilità del medesimo per il delitto di furto aggravato in concorso, di cui agli artt. 110, 624 e 625 n. 2 cod. pen. condannandolo alla pena ritenuta di giustizia.
Con l’unico motivo di ricorso il ricorrente deduce la violazione dell’art. 606, lett. e) cod.proc.pen. in relazione agli artt. 27, comma 3, e 101, comma 2, Cost., 62 bis e 133 cod.pen. dolendosi del trattamento sanzionatorio dovendo essere irrogata una pena inferiore a quella inflitta.
2. Il ricorso è inammissibile.
Ed invero il motivo dedotto è generico, non specificando le ragioni poste a sostegno di una diversa decisione al riguardo, a fronte di una sentenza che ha adeguatamente valutato tale aspetto ai sensi dell’art. 133 cod. pen., secondo un ponderato giudizio di merito insindacabile in questa sede.
Segue, a norma dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 17.9.2025