Ricorso Generico: La Cassazione Conferma l’Inammissibilità
Presentare un ricorso in Cassazione richiede precisione, specificità e un confronto critico con la sentenza che si intende impugnare. Un ricorso generico, che si limita a ripetere argomenti già esaminati, è destinato all’insuccesso. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione lo ribadisce con chiarezza, sanzionando il ricorrente con l’inammissibilità e una condanna economica. Analizziamo insieme questa importante decisione.
I Fatti del Caso
La vicenda trae origine da una sentenza della Corte di Appello di Bologna. L’imputato, non soddisfatto della decisione, ha proposto ricorso per Cassazione. Il fulcro delle sue lamentele, o doglianze, si basava sul mancato riconoscimento della scriminante dello stato di necessità, prevista dall’articolo 54 del codice penale. Tuttavia, invece di articolare nuove argomentazioni o di criticare puntualmente le motivazioni dei giudici d’appello, la difesa si è limitata a riproporre gli stessi identici punti già sollevati e respinti nel grado precedente.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte, con una decisione netta, ha dichiarato il ricorso inammissibile. La conseguenza non è stata solo la conferma della sentenza di condanna, ma anche l’imposizione al ricorrente del pagamento di tutte le spese processuali e di una somma di tremila euro da versare alla Cassa delle ammende. Questa decisione sottolinea la severità con cui l’ordinamento tratta i ricorsi che non rispettano i requisiti di specificità richiesti per il giudizio di legittimità.
Le Motivazioni: Perché un Ricorso Generico è Inammissibile
La Corte ha qualificato il ricorso come generico per una ragione fondamentale: non si è confrontato con la risposta fornita dalla Corte di Appello. I giudici di secondo grado avevano argomentato in modo puntuale e giuridicamente corretto per respingere le tesi difensive. Il ricorso in Cassazione, invece di smontare quel ragionamento, lo ha ignorato, limitandosi a una sterile riproposizione delle doglianze originarie.
Questo approccio è contrario alla funzione stessa del ricorso per Cassazione, che non è un terzo grado di giudizio nel merito, ma un controllo sulla corretta applicazione della legge. Per questo, è necessario che l’atto di impugnazione individui con precisione l’errore di diritto commesso dal giudice precedente e spieghi perché le sue motivazioni sono errate. Citando precedenti consolidati (come Cass. n. 10694/2020 e n. 9655/2015), la Corte ha ribadito che un appello che non dialoga criticamente con la decisione impugnata è destinato a essere dichiarato inammissibile.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza offre una lezione cruciale per avvocati e assistiti. Impugnare una sentenza in Cassazione non può essere un tentativo formale o una semplice ripetizione. È un’attività che richiede un’analisi approfondita e specifica della decisione che si contesta. Ogni motivo di ricorso deve essere un dardo mirato al cuore delle argomentazioni del giudice precedente. Un ricorso generico non solo è inutile ai fini dell’annullamento della sentenza, ma comporta anche significative conseguenze economiche per il ricorrente, trasformando un tentativo di difesa in un ulteriore aggravio.
Quando un ricorso in Cassazione viene considerato generico?
Un ricorso è considerato generico quando si limita a riproporre le stesse doglianze già presentate nel grado di giudizio precedente, senza confrontarsi in modo specifico e critico con le motivazioni della sentenza che si sta impugnando.
Quali sono le conseguenze di un ricorso dichiarato inammissibile?
La parte che ha proposto il ricorso viene condannata al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria (in questo caso, 3.000 euro) da versare in favore della Cassa delle ammende.
Cosa significa che l’appello non si è “confrontato” con la sentenza impugnata?
Significa che gli argomenti del ricorso non hanno analizzato né criticato puntualmente le ragioni di fatto e di diritto esposte dai giudici nella sentenza precedente, ma si sono limitati a ignorarle, ripetendo le proprie tesi in modo astratto.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 68 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 68 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 21/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato il 14/12/1969
avverso la sentenza del 28/02/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME
considerato che il ricorso, formulato in punto di disconoscimento della scriminante di cui all’art. 54 cod. pen., deve reputarsi generico non tenendo conto e non confrontandosi con la risposta fornita dalla Corte di appello all’omologo rilievo difensivo articolato con la impugnazione della sentenza di primo grado, su cui i giudici bolognesi hanno argomentato in maniera puntuale e giuridicamente del tutto corretta (cfr., in tal senso, e tra le tante., Sez. 2, n. 10694 d 30/10/2019, dep. 2020, Tortorici, Rv. 278520; Sez. 2, n. 9655 del 16/01/2015, COGNOME, Rv. 263296), le doglianze dell’appello, genericamente riproposte in questa sede (si veda, in particolare, pag. 2) ma in termini con i quali la difesa non si confronta;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 21 novembre 2023.