Ricorso generico e condizioni detentive: quando l’appello è inammissibile
La Corte di Cassazione, con una recente sentenza, ha ribadito un principio fondamentale in materia di impugnazioni: la necessità della specificità dei motivi. Un ricorso generico, basato su mere affermazioni contrarie non supportate da elementi concreti, non può superare la prova dei documenti ufficiali. Analizziamo questa decisione per comprendere meglio l’onere probatorio che grava su chi lamenta la violazione dei propri diritti durante la detenzione.
I Fatti del Caso: La Denuncia sulle Condizioni in Carcere
Un detenuto aveva presentato un reclamo al Tribunale di Sorveglianza, chiedendo un risarcimento ai sensi dell’art. 35 ter dell’ordinamento penitenziario per le condizioni di detenzione subite in un istituto di pena. Il Tribunale aveva accolto solo parzialmente la richiesta, respingendola per quanto riguarda un determinato periodo trascorso in una casa di reclusione specifica. La decisione del Tribunale si basava sulla relazione fornita dall’Amministrazione penitenziaria, dalla quale non emergevano particolari criticità.
Contro questa decisione, il detenuto ha proposto ricorso per cassazione, sostenendo una violazione di legge. A suo dire, il Tribunale avrebbe errato nel basare la propria valutazione esclusivamente sugli atti forniti dall’amministrazione, ignorando le prove documentali da lui prodotte (come altre decisioni e articoli di giornale) e le sue stesse dichiarazioni sulle effettive condizioni materiali vissute.
L’Analisi della Cassazione sul Ricorso Generico
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, qualificandolo come ricorso generico. Il punto centrale della decisione risiede nella contrapposizione tra gli elementi probatori presentati dalle due parti. Da un lato, l’Amministrazione penitenziaria aveva fornito atti specifici e dettagliati relativi al periodo detentivo in questione. Dall’altro, il ricorrente si era limitato ad allegazioni generiche e a semplici affermazioni contrarie, senza fornire elementi concreti in grado di smentire la veridicità dei documenti ufficiali.
La Corte chiarisce un aspetto cruciale: la presunzione di veridicità delle dichiarazioni del detenuto può operare, ma solo in un contesto di vuoto probatorio da parte dell’amministrazione. Se quest’ultima non produce alcun documento o informazione sul periodo contestato, allora le affermazioni del detenuto possono essere considerate veritiere. Tuttavia, quando l’amministrazione fornisce dati specifici, spetta al ricorrente l’onere di contrastarli con prove di pari o superiore concretezza, cosa che non è avvenuta nel caso di specie.
Le Motivazioni della Sentenza
Le motivazioni della Corte si fondano sul principio secondo cui un’impugnazione non può limitarsi a una mera contrapposizione dialettica. Per contestare efficacemente una decisione basata su prove documentali, è necessario presentare motivi specifici che ne minino la credibilità o l’attendibilità. Le semplici affermazioni di parte, per quanto sentite, non sono sufficienti a scalfire la portata probatoria di atti amministrativi dettagliati.
La dichiarazione di inammissibilità non è una mera formalità, ma una conseguenza diretta della carenza strutturale del ricorso. Questa carenza, configurando una colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, comporta non solo la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, ma anche il versamento di una sanzione pecuniaria alla cassa delle ammende, quantificata in tremila euro ai sensi dell’art. 616 del codice di procedura penale.
Le Conclusioni
La sentenza in esame offre un importante insegnamento pratico: chi intende contestare le condizioni di detenzione deve armarsi di prove concrete e specifiche. Non basta affermare che le condizioni erano inadeguate; è necessario dimostrarlo con elementi capaci di contraddire efficacemente la documentazione fornita dall’Amministrazione penitenziaria. In assenza di tale specificità, il ricorso rischia di essere qualificato come generico e, di conseguenza, dichiarato inammissibile, con l’ulteriore aggravio di spese e sanzioni.
Quando un ricorso contro le condizioni detentive può essere dichiarato inammissibile per genericità?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile per genericità quando si limita a contrapporre affermazioni vaghe o semplici smentite ai dati specifici e documentati forniti dall’Amministrazione penitenziaria, senza presentare motivi concreti di contestazione.
Le dichiarazioni del detenuto hanno valore probatorio sulle condizioni di detenzione?
Sì, le dichiarazioni del detenuto possono avere valore e godere di una presunzione di veridicità, ma solo nel caso in cui l’Amministrazione penitenziaria non fornisca alcun elemento di conoscenza specifico sul periodo in questione. Se l’amministrazione produce documentazione, l’onere di prova si sposta sul detenuto.
Quali sono le conseguenze della dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in assenza di elementi che escludano la colpa, al versamento di una sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 20057 Anno 2025
In nome del Popolo Italiano
PRIMA SEZIONE PENALE
Penale Sent. Sez. 1 Num. 20057 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 25/02/2025
– Presidente –
NOME COGNOME
CC – 25/02/2025 R.G.N. 43094/2024
CARMINE RUSSO
SENTENZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato a NOTO il 23/01/1981 avverso l’ordinanza del 10/10/2024 del TRIBUNALE di SORVEGLIANZA di Sassari vista la relazione del Consigliere NOME COGNOME vista la requisitoria del Sost. Procuratore Generale NOME COGNOME che ha concluso per la inammissibilità del ricorso; in procedura a trattazione scritta.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza emessa in data 10 ottobre 2024 il Tribunale di Sorveglianza di Sassari ha accolto solo in parte il reclamo introdotto da NOME COGNOME avverso la decisione del MdS di Sassari in tema di tutela risarcitoria ex art. 35 ter ord.pen. .
In particolare la decisione, nella parte reiettiva, si sofferma sul periodo vissuto in Caltanissetta e specifica che il reclamo non investe i criteri di computo dello spazio vitale minimo ma altri aspetti della detenzione, su cui il Tribunale evidenzia la assenza di particolari criticità, in riferimento ai contenuti della relazione fornita dalla Amministrazione.
Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione – nelle forme di legge – NOME COGNOME Il ricorso Ł affidato ad unica censura espressa in termini di violazione di legge.
La difesa del ricorrente evidenzia che il Tribunale ha ritenuto conforme agli standard fissati dalla Corte Edu la offerta trattamentale della casa di reclusione di Caltanissetta, sulla base dei soli elementi forniti dalla amministrazione, ignorando le produzioni documentali della difesa (decisioni assunte in altre procedure e articoli di giornale) e le affermazioni rese dal detenuto, circa le condizioni materiali vissute nel periodo.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso va dichiarato inammissibile in quanto generico.
Ed invero le decisioni di merito sono basate sui contenuti di atti provenienti dalla Amministrazione penitenziaria – dotati di specificità e relativi al periodo detentivo in valutazione – la cui veridicità non può essere contrastata con allegazioni del tutto generiche o con semplici affermazioni contrarie del ricorrente. Diverso Ł il caso in cui l’Amministrazione non abbia introdotto alcun elemento di conoscenza relativo al periodo in valutazione, posto che in simile evenienza può farsi ricorso alla presunzione di veridicità di quanto affermato dal soggetto detenuto.
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell’ art. 616 cod. proc. pen..
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così Ł deciso, 25/02/2025
Il Consigliere estensore COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME