Ricorso Generico: La Cassazione Conferma l’Inammissibilità
Un recente provvedimento della Corte di Cassazione ribadisce un principio fondamentale della procedura penale: un ricorso generico, che non articola critiche specifiche e dettagliate contro la sentenza impugnata, è destinato all’inammissibilità. Questa ordinanza offre uno spunto prezioso per comprendere i requisiti di specificità che un’impugnazione deve possedere per essere esaminata nel merito.
I Fatti del Caso: Concorso in Furto e la Condanna
La vicenda processuale ha origine da una condanna per concorso in reati di furto in abitazione, alcuni dei quali aggravati. L’imputata era stata ritenuta responsabile sia in primo grado dal Tribunale di Bergamo che in secondo grado dalla Corte di Appello di Brescia. Quest’ultima, pur riconoscendo le circostanze attenuanti generiche come prevalenti e rideterminando la pena, aveva confermato il giudizio di colpevolezza. La difesa poggiava su solide basi probatorie, tra cui testimonianze, immagini di videosorveglianza e tabulati telefonici.
L’Unico Motivo di Ricorso: Una Critica alla Motivazione
Contro la sentenza della Corte di Appello, la difesa ha proposto ricorso per Cassazione, affidandosi a un unico motivo: la contestazione della correttezza della motivazione posta a fondamento della dichiarazione di responsabilità. In sostanza, si criticava il percorso logico-giuridico seguito dai giudici di merito per affermare la colpevolezza dell’imputata, senza però entrare nel dettaglio delle presunte lacune o contraddizioni.
La Disciplina del Ricorso per Cassazione
È importante ricordare che il ricorso per Cassazione non è un terzo grado di giudizio in cui si può riesaminare l’intero fatto. Il suo scopo è verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione. L’articolo 581 del codice di procedura penale, infatti, impone che i motivi di impugnazione siano specifici, indicando chiaramente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che li sostengono.
Le Motivazioni della Cassazione: Perché il Ricorso Generico è Inammissibile
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, qualificandolo come ricorso generico e manifestamente infondato. I giudici hanno evidenziato che l’impugnazione non rispettava i requisiti prescritti dall’art. 581, comma 1, lettera c), del codice di procedura penale. La difesa, a fronte di una motivazione della Corte di Appello giudicata logicamente corretta e ben ancorata ai numerosi riscontri istruttori, non aveva indicato gli elementi specifici su cui si basava la censura. Non è sufficiente contestare genericamente la ‘motivazione’, ma è necessario spiegare perché e in quali punti essa sarebbe errata, illogica o contraddittoria. La Corte territoriale aveva esplicitato le ragioni del suo convincimento, basandosi su prove convergenti che non lasciavano spazio a ricostruzioni alternative. La genericità del ricorso ha impedito alla Cassazione di esercitare il proprio sindacato, non essendo stati forniti gli strumenti per individuare i presunti vizi della sentenza.
Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche
La decisione in esame è un monito fondamentale: chi intende impugnare una sentenza di condanna deve farlo con precisione chirurgica. Non è ammissibile una contestazione vaga e generica. È necessario un confronto puntuale con la motivazione del giudice, evidenziando specifici errori di diritto o vizi logici. In mancanza di tale specificità, il ricorso non supererà il vaglio di ammissibilità, con la conseguenza non solo della conferma della condanna, ma anche dell’addebito delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende. L’esito di questo caso conferma che la giustizia richiede argomentazioni, non semplici lamentele.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché ritenuto un ‘ricorso generico’. Non rispettava i requisiti di specificità previsti dall’art. 581, comma 1, lett. c) del codice di procedura penale, in quanto non indicava in modo preciso gli elementi che sostenevano la censura contro la motivazione della sentenza impugnata.
Su quali prove si basava la condanna della Corte di Appello?
La condanna si basava su numerosi riscontri probatori, tra cui dichiarazioni di testimoni, immagini di dispositivi di videosorveglianza e tabulati telefonici. Secondo la Corte, queste prove non lasciavano spazio a ricostruzioni alternative dei fatti.
Quali sono le conseguenze economiche della dichiarazione di inammissibilità?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità del ricorso, la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 31716 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 31716 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: PILLA EGLE
Data Udienza: 10/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a ROMA il 22/10/1999
avverso la sentenza del 04/10/2024 della CORTE APPELLO di BRESCIA
dato avviso alle parti;
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Brescia che, in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Bergamo – avendo ritenuto prevalenti le concesse circostanze attenuanti generiche e avendo conseguentemente rideterminato la pena – ha riconosciuto l’imputata responsabile per il concorso nei reati, avvinti dal vincolo della continuazione, di furto in abitazione di cui agli artt. 110, 81, 624 bis cod. pen. (capo A, limitatamente alla seconda condotta furtiva avvenuta in data 24/05/2019) e di furto in abitazione aggravato di cui agli artt. 110, 112, n. 4, 624 bis e 625, n. 2 e 5, cod. pen. (capi B e C);
Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità, è generico e manifestamente infondato perché privo dei requisiti prescritti dall’art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato. La Corte territoriale, infatti, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano, in particolare, pagg. 6 e 7) ribadendo come la responsabilità della ricorrente in ordine ai fatti contestatele emerga chiaramente da numerosi riscontri istruttori, tra cui dichiarazioni dei testimoni, immagini di dispositivi di videosorveglianza e tabulati telefonici, i quali non lasciano spazio a possibili ricostruzioni alternative e la cui veridicità e sussistenza non viene messa in dubbio neanche dalla difesa;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 10 settembre 2025
NOME
Il Consigliere estensore
Il Présidente