Ricorso Generico: La Cassazione Conferma la Condanna per False Dichiarazioni
Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione ha ribadito un principio fondamentale del diritto processuale penale: un ricorso generico, che non si confronta specificamente con le ragioni della decisione impugnata, è destinato a essere dichiarato inammissibile. Questa pronuncia offre spunti cruciali sull’importanza di redigere atti di impugnazione dettagliati e puntuali.
I Fatti del Processo
Il caso trae origine dalla condanna di un imputato, confermata dalla Corte di Appello, per il reato di falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico, ai sensi dell’articolo 483 del codice penale. Questo reato si configura quando un soggetto attesta falsamente a un pubblico ufficiale, in un atto pubblico, fatti di cui l’atto è destinato a provare la verità. L’imputato, ritenendosi ingiustamente condannato, ha proposto ricorso per Cassazione, lamentando una presunta violazione di legge e un vizio di motivazione nella sentenza di secondo grado.
La Decisione della Corte di Cassazione sul Ricorso Generico
La Suprema Corte ha analizzato l’unico motivo di ricorso presentato dalla difesa. Tuttavia, lo ha ritenuto ‘indeducibile in quanto generico’. In altre parole, il ricorso è stato giudicato inammissibile prima ancora di poterne valutare il merito. La Corte ha osservato che le argomentazioni dell’imputato si esaurivano in ‘mere affermazioni’, prive di un reale confronto argomentativo con le motivazioni ben articolate fornite dalla Corte di Appello. Di conseguenza, il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro a favore della Cassa delle ammende.
Le motivazioni: Perché un Ricorso Generico è Inammissibile?
La motivazione della Cassazione si fonda su un principio cardine: il giudizio di legittimità non è una terza istanza di merito. Il suo scopo non è riesaminare i fatti, ma controllare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione della sentenza impugnata. Per consentire questo controllo, il ricorrente ha l’onere di indicare con precisione le criticità della decisione appellata.
Nel caso di specie, la difesa si è limitata a contestare la sussistenza del reato e l’affermazione di responsabilità in modo vago, senza smontare punto per punto il ragionamento dei giudici di merito. La Corte di Appello, secondo la Cassazione, aveva fornito una ‘adeguata motivazione’ sulla configurazione degli elementi costitutivi del reato a carico dell’imputato. Un ricorso generico, che ignora tali motivazioni e si limita a riproporre doglianze astratte, non assolve alla sua funzione e viene quindi respinto per ragioni procedurali. L’atto di impugnazione deve contenere una critica specifica e circostanziata, non una generica lamentela.
Le conclusioni: Implicazioni Pratiche della Pronuncia
Questa ordinanza serve da monito sull’importanza della tecnica redazionale negli atti di impugnazione. Presentare un ricorso in Cassazione richiede un’analisi approfondita e una critica mirata della sentenza di secondo grado. L’esito di un ricorso generico è quasi sempre l’inammissibilità, che comporta non solo la definitività della condanna, ma anche un aggravio di spese per il ricorrente. La decisione evidenzia che la giustizia non può essere attivata con contestazioni superficiali, ma necessita di argomentazioni solide e pertinenti per poter funzionare correttamente.
Cosa succede se un ricorso in Cassazione viene considerato ‘generico’?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile. Ciò significa che la Corte non entra nel merito della questione, la sentenza impugnata diventa definitiva e il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
Per quale reato era stato condannato il ricorrente?
Il ricorrente era stato condannato per il reato di falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico, previsto dall’articolo 483 del codice penale, in relazione all’articolo 76 del DPR 445/2000.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente a seguito della dichiarazione di inammissibilità?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 47584 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 47584 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 18/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a MESSINA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 27/02/2023 della CORTE APPELLO di MESSINA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
Rilevato che l’imputato NOME Stellario ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Messina ne ha confermato la condanna per il reato di cui all’art. 483 cod. pen. in relazione all’art. 76 DPR 445/2000;
Considerato che l’unico motivo di ricorso, con cui si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza dell’ipotesi di reato di cui al capo di imputazione ed alla sua affermazione di responsabilità, è indeducibile in quanto generico, ossia si esaurisce in mere affermazioni prive di confronto argomentativo con le ragioni poste a base della pronuncia di condanna, nella quale la Corte di appello fornisce adeguata motivazione quanto alla configurazione degli elementi costitutivi del reato in questione (si vedano pagg. 4 e 5 della sentenza impugnata, soprattutto) a carico dell’imputato;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 18/10/2023