Ricorso Generico: Quando la Cassazione Chiude la Porta e Perché
Un recente provvedimento della Corte di Cassazione ribadisce un principio fondamentale della procedura penale: un ricorso generico, privo di argomentazioni specifiche, è destinato all’inammissibilità. Questa decisione, emessa in un caso di reato tributario, offre spunti cruciali sull’importanza di redigere atti di impugnazione chiari e ben motivati. Analizziamo insieme i dettagli del caso e le ragioni giuridiche alla base della pronuncia.
I Fatti del Processo
La vicenda processuale ha origine dalla condanna del legale rappresentante di una società a responsabilità limitata. L’imprenditore era stato ritenuto responsabile del reato di omessa dichiarazione dei redditi, previsto dall’art. 5 del D.Lgs. 74/2000. La sentenza di condanna, emessa in primo grado, era stata successivamente confermata dalla Corte d’Appello.
Non ritenendosi soddisfatto della decisione, l’imputato ha presentato ricorso per cassazione, tentando l’ultima via per ottenere un annullamento della condanna.
Il Ricorso Generico e la Violazione di Legge
L’imprenditore ha basato il suo ricorso su un unico motivo: la violazione di legge per la mancata applicazione dell’articolo 129 del codice di procedura penale, che disciplina il proscioglimento immediato per evidenza dell’innocenza. Tuttavia, il ricorrente si è limitato a enunciare tale violazione in modo astratto, senza fornire alcuna argomentazione concreta a sostegno della sua tesi. Mancavano, infatti, l’indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che avrebbero dovuto condurre i giudici a una diversa conclusione.
Questo modo di formulare l’impugnazione configura quello che tecnicamente viene definito un ricorso generico, una pratica censurata dal nostro ordinamento giuridico.
Le Motivazioni della Cassazione: il Principio di Specificità
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, aderendo a un consolidato orientamento giurisprudenziale. I giudici hanno richiamato l’articolo 581, lettera d), del codice di procedura penale, il quale impone che l’atto di impugnazione contenga una specifica enunciazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta.
Secondo la Corte, l’asserto del ricorrente era una mera enunciazione, priva di qualsiasi supporto argomentativo. L’inosservanza di questo requisito di specificità, come previsto dall’articolo 591, lettera c), del codice di procedura penale, costituisce una causa di inammissibilità dell’impugnazione. Il ricorso, essendo del tutto generico e privo di esplicitazione delle ragioni a sostegno della richiesta di proscioglimento, non poteva essere preso in esame nel merito.
Le Conclusioni: le Conseguenze dell’Inammissibilità
La declaratoria di inammissibilità ha comportato conseguenze economiche significative per il ricorrente. Ai sensi dell’articolo 616 del codice di procedura penale, quando un ricorso viene dichiarato inammissibile senza che si ravvisi un’assenza di colpa nel proponente, quest’ultimo viene condannato al pagamento delle spese processuali. Inoltre, la Corte ha imposto il pagamento di una sanzione pecuniaria di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Questo caso sottolinea l’importanza cruciale della diligenza e della precisione nella redazione degli atti processuali. Un ricorso generico non solo è inefficace ai fini della difesa, ma espone il cittadino a ulteriori sanzioni economiche, chiudendo definitivamente ogni possibilità di revisione della sentenza.
Cosa si intende per ‘ricorso generico’ secondo la Corte di Cassazione?
Un ricorso è definito generico quando si limita a enunciare una presunta violazione di legge senza fornire le specifiche ragioni di diritto e gli elementi di fatto che la supportano, come invece richiesto dall’art. 581, lett. d), del codice di procedura penale.
Qual è la conseguenza principale di un ricorso generico?
La conseguenza principale è la declaratoria di inammissibilità del ricorso. Ciò significa che la Corte non entra nel merito della questione, respingendo l’atto per un vizio procedurale e rendendo definitiva la sentenza impugnata.
Oltre all’inammissibilità, quali altre sanzioni sono state applicate in questo caso?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese del procedimento e di una sanzione pecuniaria di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende, come previsto dall’art. 616 del codice di procedura penale per i casi di inammissibilità.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 38596 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 38596 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 19/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a NOVARA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 11/03/2025 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
NOME COGNOME ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, co la Corte d’appello ha confermato la sentenza di primo grado di condanna alla pena di a di reclusione per il reato di cui all’art. 5 d.lgs. 74/2000, non avendo presentato la obbligatoria, in qualità di legale rappresentante della RAGIONE_SOCIALE, al fine di evade sui redditi della società.
Il ricorrente deduce, con un unico motivo di ricorso, violazione di legge in or mancata pronuncia della sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.
L’art. 581 lett 4) cod. proc. pen. richiede l’indicazione specifica delle ragioni di d elementi di fatto che sorreggono il petitum. Viceversa, l’asserto relativo alla su violazioni di legge e di vizi di motivazione è soltanto enunciato, senza alcuna argomen sostegno. L’inosservanza del disposto dell’art. 581, lett. d) cod. proc. pen., sotto i genericità dei motivi addotti, è prevista dall’art. 591, lett. c) cod. proc. pen. inammissibilità.
Nel caso di specie, il ricorrente prospetta deduzioni del tutto generiche e prive di esplicitazione delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che sorreggono l proscioglimento.
Stante l’inammissibilità del ricorso, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., non ra assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Sen del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del proced consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, euro in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese proc della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 19/09/2025
Il consigliere estensore
Il Presidente