Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 38613 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 38613 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/09/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOME, nato a Bari il DATA_NASCITA – difeso dall’AVV_NOTAIO del Foro di Bari;
avverso la sentenza in data 21/06/2022 del Giudice delle indagini preliminari di Bari ch lo aveva condannato alla pena di mesi otto di reclusione, operata la riduzione per il r abbreviato, per il reato di cui all’art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011;
letti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni scritte con cui il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile;
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza in data 21/06/2022, il Giudice dell’udienza preliminare di Bari, all’es di giudizio abbreviato, ha condannato NOME COGNOME per il reato di cui all’art. 75, comma d.lgs. n. 159 del 2011 alla pena di otto mesi di reclusione, operata la riduzione per il rito al pagamento delle spese processuali.
Il giudice di prime cure ha ritenuto provata la responsabilità dell’imputato per il r contestato, a fronte della rilevata detenzione di un telefono cellulare marca Brondi, mod. Dukes munito di scheda SIM Lycamobile e perfettamente funzionante, in violazione del divieto di detenere o portare addosso, tra l’altro, telefoni cellulari, come prescritto dalla disposizion del decreto di sottoposizione alla sorveglianza speciale n. 36/2010 del 17.02.2010, notificato medesimo il 05.02.2020.
La pena era stata irrogata nel minimo di un anno, ridotta per il rito a otto mesi reclusione, con la confisca e distruzione dell’apparecchio in sequestro.
In data 30.06.2022, la difesa ha interposto ricorso per cassazione, lamentando, ai sensi dell’art. 606, lett. c), e) cod. proc. pen., in relazione agli artt. 546 lett. e), 125 pen., la violazione di legge per omessa motivazione in ordine alla richiesta, avanzata dalla dife e rubricata tra le conclusioni delle parti, di riconoscimento delle circostanze attenuanti generi
Ad avviso della difesa, la totale assenza di cenno motivazionale in ordine alla richiesta concessione delle circostanze attenuanti generiche lascerebbe irrisolto il dubbio circa l’avvenu valutazione, da parte del Giudice, della relativa istanza.
Con provvedimento del 10.01.2023, la Corte di cassazione aveva disposto la conversione del ricorso in appello con la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Bari ma la territoriale, con ordinanza n. 9 del 06/06/2024, rilevato che avverso la sentenza era sta proposto ricorso per cassazione, ha trasmesso gli atti alla Corte di cassazione.
Il AVV_NOTAIOtuto AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO NOME COGNOME ha chiesto che il ricorso sia dichiara inammissibile.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso presentato nell’interesse di NOME COGNOME è inammissibile.
1.1. Come illustrato, l’Ufficio preposto all’esame preliminare dei ricorsi della Cort cassazione aveva disposto la conversione dell’impugnazione in appello, procedendo, in limine ed in assenza di ogni valutazione circa l’ammissibilità del ricorso, ad assumere il provvedimento trasmissione degli atti al giudice competente sul rilievo della sussistenza della voluntas impugnationis in capo alla parte (cfr., tra le altre, Sez. 5, n. 35796 del 13/07/2023, P., 285134-01), qualificata la doglianza quale motivo afferente al merito della concessione dell circostanze attenuanti generiche.
Ciò premesso, la Corte di appello di Bari, cui erano stati trasmessi gli atti, ha nuovament inviato l’impugnazione alla Corte di cassazione, obliterando il provvedimento che aveva convertito il ricorso in appello.
1.2. Ad avviso del Collegio, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, premesso che l’impugnazione interposta avverso la sentenza del Giudice per le indagini preliminari, alla stregu di quanto indicato nell’impugnativa, va ritenuta, come di seguito chiarito, ricorso per cassazio
La rubrica dell’atto di doglianza lamenta la violazione dell’art. 606 lett. e) cod. proc. anche se in seno al ricorso il ricorrente eccepisce l’assoluta mancanza di motivazione in relazion alla richiesta di concessione delle circostanze attenuanti generiche, lamentando, dunque, la violazione dell’art. 606 lett. b) cod. proc. pen.: in ogni caso, si ravvisa uno dei vizi previst 606 cod. proc. pen.
1.3. Ciò premesso, come adduce il ricorrente, deve rilevarsi che la sentenza impugnata abbia totalmente trascurato di argomentare circa la domanda di applicazione delle circostanze attenuanti generiche rubricata, pur con il mero riferimento alla domanda di applicazione dell’ar 62-bis cod. pen., tra le conclusioni delle parti.
A fronte di tale lacuna, deve tuttavia osservarsi che il motivo di ricorso sia del generico, posto che si traduce nella mera enunciazione della doglianza, non supportata da elementi a sostegno della richiesta disattesa dal Giudice.
Il ricorrente si è infatti limitato a dolersi del mancato riconoscimento delle circost attenuanti generiche senza indicare alcuna ragione giustificativa ai fini della loro concessione
Ha osservato che il giudice non aveva dato contezza, in motivazione, della richiesta di applicazione dell’art. 62-bis cod. pen. ma, così procedendo, ha omesso, in violazione dell’art. 581 lett. d) cod. proc. pen., di rappresentare sulla scorta di quali ragioni di diritto e elementi di fatto tale richiesta avrebbe dovuto essere delibata favorevolmente.
Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nel ricors (Corte cost., sent. n. 186 del 2000).
P.Q.M.
Così deciso il 17/09/2024. Dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. uj o a O R! . GLYPH cfr gi EE o