Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 31014 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 31014 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 19/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato a BITONTO il 27/02/1970
avverso la sentenza del 17/06/2024 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che, con la sentenza impugnata, la Corte di Appello di Bari, ha confermato la condanna, nei confronti di NOME COGNOME alla pena di anni uno di reclusione, irrogata dal Tribunale di Bari, in data 22 giugno 2022, in relazione al reato di cui all’art. 75, comma 2, d. Igs. n. 159 del 2011.
Ritenuto che i motivi dedotti dalla difesa, Avv. L. Incardona (nullità della sentenza per violazione o contraddittorietà violazione di legge e vizio di motivazione), devolvono doglianze non specifiche, perché si omette di indicare quali siano le norme violate e perché si prospettano deduzioni prive della specifica indicazione delle ragioni, in fatto e in diritto, poste a base della censura, e comunque, manifestamente infondate, per asserito difetto di motivazione che non si ravvisa dalla lettura della sentenza impugnata.
Rilevato, infatti, che la Corte territoriale ha motivato puntualmente sulla deduzione, reiterata in questa sede, del difetto di correlazione tra l’imputazione e la sentenza ex art. 521 e ss. cod. proc. pen., in ragione dell’incertezza sulla data della presunta violazione, riportando come vi sia perfetta corrispondenza tra il capo di imputazione e quanto emerso dall’annotazione di servizio redatta da personale della Questura di Bari, in cui è annotato che in data 7 gennaio 2019, intorno alle ore 1:30 COGNOME non era trovato, in orario notturno, sul posto di lavoro, avendo inoltre gli agenti precisato nell’annotazione di aver suonato insistentemente ad intervalli regolari e per diversi minuti al campanello posto all’esterno della struttura, senza ricevere alcuna risposta, aggiungendo che il suono era udibile dalla strada.
Considerato, dunque, che non è decisiva l’erronea indicazione della data (8 gennaio 2019) riportata nella comunicazione di notizia di reato cui, peraltro, risulta allegata l’annotazione di servizio del giorno 7 gennaio 2019; punto della motivazione con la quale il ricorrente non si confronta specificamente, risultando dunque il motivo generico.
Rilevato, inoltre, che la Corte territoriale ha motivato precisamente sulla deduzione, reiterata in questa sede, del difetto di prova certa della responsabilità dell’imputato, ulteriore ratio della motivazione con la quale il ricorrente non SI confronta specificamente, risultando dunque il motivo generico.
Considerato, inoltre, che si censura un punto della motivazione demandato al giudice di merito che, nella specie, quanto alle ragioni del diniego delle circostanze attenuanti generiche, risulta non frutto di arbitrio ed appare logica ed esauriente, perché fondata sull’assenza di elementi positivi da porre a favore dell’imputato e sull’esistenza di precedenti a suo carico (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, COGNOME,
Rv. 271269; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, De Cotiis, Rv. 265826; Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014, Rv. 260610, nel senso che, ai fini dell’assolvimento dell’obbligo della motivazione, in ordine al diniego della concessione delle attenuanti generiche, il giudice non è tenuto a prendere in considerazione tutti gli elementi prospettati, purché spieghi e giustifichi l’uso del potere discrezionale conferitogli, con l’indicazion delle ragioni ostative alla concessione delle circostanze, ritenute di preponderante rilievo e, ancora, che il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente giustificato con l’assenza di elementi o circostanze di segno positivo).
Ritenuto che segue l’inammissibilità del ricorso e la condanna al pagamento delle spese processuali nonché (cfr. Corte Cost. n. 186 del 13 giugno 2000), valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen. l’onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente nella misura di cui al dispositivo, considerati i motivi devoluti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 alla Cassa delle ammende. Così deciso, il 19 giugno 2025
Il Consigliere estensore
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