Ricorso generico: quando l’impugnazione è inammissibile
La Corte di Cassazione, con una recente ordinanza, ha ribadito un principio fondamentale del processo penale: un’impugnazione, per essere valida, deve contenere critiche specifiche e puntuali contro la sentenza contestata. Quando ci si limita a ripetere argomenti già noti, si incorre nella dichiarazione di inammissibilità per ricorso generico. Analizziamo il caso per comprendere meglio le implicazioni di questa decisione.
I Fatti di Causa
Il caso trae origine dalla condanna di un uomo per il reato di minaccia a un pubblico ufficiale, previsto dall’articolo 336 del codice penale. Secondo l’accusa, confermata nei primi due gradi di giudizio, l’imputato aveva minacciato un funzionario pubblico con l’obiettivo di costringerlo a erogare aiuti e sussidi.
Contro la sentenza della Corte d’Appello, l’imputato ha presentato ricorso per Cassazione, basando la sua difesa su due motivi principali: il primo contestava l’affermazione della sua responsabilità penale, mentre il secondo criticava la gestione delle circostanze aggravanti e attenuanti e la mancata concessione della sospensione condizionale della pena.
L’Analisi della Corte e il concetto di ricorso generico
La Suprema Corte ha esaminato i motivi del ricorso e li ha giudicati entrambi inammissibili per la loro genericità. Questo significa che le argomentazioni presentate non erano sufficientemente specifiche da poter essere esaminate nel merito.
Il primo motivo: la genericità sulla responsabilità penale
Con riferimento al primo motivo, i giudici di legittimità hanno osservato che l’imputato si era limitato a riproporre critiche già vagliate e respinte dalla Corte territoriale. Non c’era un vero confronto con le motivazioni della sentenza d’appello, la quale aveva chiaramente accertato la sussistenza di tutti gli elementi del reato, in particolare il fatto che la minaccia fosse finalizzata a costringere il pubblico ufficiale a compiere un atto del suo ufficio.
Il secondo motivo: doglianze generiche su attenuanti e sospensione della pena
Anche le lamentele relative al bilanciamento tra circostanze aggravanti e attenuanti e alla negata sospensione condizionale della pena sono state considerate prive di specificità. La Corte ha sottolineato come il ricorrente non avesse adeguatamente contestato la puntuale esposizione delle ragioni fornite dai giudici di merito, le cui conclusioni erano logiche e prive di vizi. In sostanza, non basta esprimere un dissenso, ma è necessario dimostrare dove e perché il ragionamento del giudice precedente sarebbe errato.
Le Motivazioni della Decisione
La motivazione centrale dell’ordinanza si fonda sul principio consolidato secondo cui il ricorso per Cassazione non può essere una semplice ripetizione di argomenti già discussi. Deve, invece, contenere una critica mirata e argomentata della decisione impugnata, evidenziandone gli specifici errori di diritto o i vizi logici. Un ricorso generico, che non si confronta con il ragionamento della corte inferiore, non assolve alla sua funzione e viene, di conseguenza, dichiarato inammissibile. La Corte ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma a favore della Cassa delle ammende, confermando la decisione precedente.
Conclusioni e Implicazioni Pratiche
Questa pronuncia serve da monito per chi intende impugnare una sentenza penale. Per avere una possibilità di successo, è indispensabile che il ricorso sia redatto con la massima precisione, attaccando punto per punto le motivazioni della decisione che si contesta. Limitarsi a riaffermare la propria posizione senza smontare quella del giudice non è una strategia processuale valida e conduce inevitabilmente a una declaratoria di inammissibilità, con conseguente aggravio di spese per il ricorrente.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché ritenuto ‘generico’. L’imputato si è limitato a riproporre critiche già esaminate dalla Corte d’Appello, senza confrontarsi in modo specifico con le motivazioni della sentenza impugnata.
Cosa si intende per ‘ricorso generico’ in questo contesto?
Significa che l’atto di impugnazione mancava di critiche specifiche e puntuali contro la decisione della Corte d’Appello. Invece di evidenziare errori logici o giuridici nella sentenza, si limitava a ripetere argomenti già respinti in precedenza.
Qual era il reato per cui l’imputato era stato condannato?
L’imputato era stato condannato per il reato di cui all’art. 336 del codice penale (Violenza o minaccia a un pubblico ufficiale), poiché era stato accertato che aveva rivolto minacce a un funzionario per costringerlo a erogare aiuti e sussidi.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 9869 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 9869 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME nato il 22/12/1958
avverso la sentenza del 30/05/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
U]
N. 33444/24 HOXHA
OSSERVA
gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all’art.
Visti 336 cod. pen.);
esaminati i motivi di ricorso;
ritenuto che il primo motivo, con cui si censura l’affermazione di responsabilità per il reato di cui all’art. 336 cod. pen., è generico, limitandosi a mere enunciazioni riproduttive di critiche già vagliate dalla Corte territoriale e senza confronto con gli apprezzamenti di merito adeguatamente scrutinati dalla Corte d’appello che ha rilevato la presenza dei presupposti richiesti dalla norma incriminatrice là dove si è accertato che la minaccia del ricorrente fosse diretta a costringere il pubblico ufficiale ad erogare aiuti e sussidi;
ritenuto che anche le doglianze afferenti al giudizio di equivalenza tra aggravanti ed attenuanti, invece di quello di prevalenza delle seconde e quelle in merito all’omessa concessione della sospensione condizionale della pena sono prive di specificità poiché non si confrontano con la puntuale esposizione delle ragioni fornite dai Giudici del merito, su tali punti logiche e immuni da vizi censurabili in sede di legittimità;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 07/02/2025