Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 3629 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 3629 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 27/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato il 26/06/1984
avverso la sentenza del 23/02/2024 della CORTE APPELLO di POTENZA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
30542/202ti GLYPH Rel. COGNOME GLYPH Ud. 27.11.2024
Rilevato che Kaja Madrid ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Potenza, che ha confermato la sentenza di primo grado, che aveva ritenuto l’imputato responsabile dei reati di resistenza a pubblico ufficiale, esioni personali aggravate e furto aggravato;
Letta la memoria tempestivamente depositata dall’Avv. NOME COGNOME per il ricorrente, che ha insistito per l’ammissibilità del ricorso ma che non ha sviluppato argomentazioni idonee a mettere in luce l’originaria ammissibilità del ricorso; né i suoi contenuti possono essere porre rimedio, ex post, mediante integrazioni e/o precisazioni, alle ragioni di inammissibilità dell’impugnativa, giacché nessuna fonte di integrazione successiva delle carenze del ricorso è idonea a porre rimedio alla non corretta, iniziale impostazione delle doglianze ivi contenute (Sez. 2, n. 34216 del 29/04/2014, COGNOME e altri, Rv. 260851 – 01; Sez. 6, n. 47414 del 30/10/2008, COGNOME e altri, Rv. 242129 – 01; Sez. 6, n. 8596 del 21/12/2000, dep. 2001, Rappo e altro, Rv. 219087 – 01).
Premesso che, a dispetto di quanto si legge nella memoria di cui sopra, nel ricorso non vi era doglianza circa l’aumento di pena ex art. 81, comma 2 cod. pen.;
Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso – con il quale il ricorrente denunzia violazione e falsa applicazione della legge penale sia in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche sia in ordine all’affermazione di responsabilità – è assolutamente generico, in quanto, da un lato, non spiega le ragioni per le quali l’imputato meriterebbe la concessione delle suddette circostanze e, dall’altro, non consente al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato quanto al vaglio di colpevolezza. Inoltre, quanto al primo aspetto, le doglianze oggetto di ricorso ignorano quanto statuito dalla Corte di merito, che ha spiegato – in modo corretto ed esaustivo – perché il ricorrente non fosse meritevole di una riduzione della pena, con argomentazioni valide anche a giustificare la mancata concessione del beneficio ex art. 62-bis cod. pen.;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.
Così deciso 27 novembre 2024 Il consigliere estensore
Il Pre