Ricorso Generico: Quando l’Appello in Cassazione è Destinato al Fallimento
Presentare un ricorso in Cassazione è l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento, ma per avere una possibilità di successo è fondamentale rispettare requisiti formali precisi. Un ricorso generico, ovvero privo di specifiche censure contro la sentenza impugnata, è destinato a essere dichiarato inammissibile. Una recente ordinanza della Suprema Corte ci offre un chiaro esempio delle conseguenze di un’impugnazione mal formulata.
Il Contesto del Caso Giudiziario
Il caso analizzato nasce dal ricorso di un imputato contro una sentenza della Corte d’Appello di Lecce. La sentenza di secondo grado aveva confermato la sua responsabilità penale e determinato la relativa sanzione, negando al contempo la concessione delle circostanze attenuanti generiche. L’imputato, non condividendo la decisione, ha proposto ricorso per Cassazione, lamentando una violazione di legge e un vizio di motivazione.
La Decisione sul ricorso generico
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 4843/2025, ha tagliato corto, dichiarando il ricorso inammissibile. La ragione di questa drastica decisione risiede interamente nella natura del ricorso stesso, definito “del tutto generico”.
Secondo gli Ermellini, l’atto di impugnazione non rispettava i requisiti prescritti dall’articolo 581, comma 1, lettera d), del codice di procedura penale. Questa norma impone a chi ricorre di enunciare in modo specifico le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. In altre parole, non è sufficiente manifestare un generico dissenso con la decisione del giudice precedente.
Le Motivazioni della Suprema Corte
La Corte ha sottolineato che, a fronte di una motivazione “adeguata e congrua” da parte della Corte d’Appello, sia sui punti della responsabilità che su quelli del trattamento sanzionatorio, il ricorso non indicava gli elementi specifici che erano alla base della censura. L’atto di appello si limitava a criticare genericamente la sentenza senza individuare i passaggi illogici o le violazioni di legge precise.
Questo vizio formale ha un’implicazione sostanziale: impedisce al giudice dell’impugnazione di comprendere quali siano i rilievi mossi e, di conseguenza, di esercitare il proprio sindacato giurisdizionale. Il ruolo della Cassazione non è quello di riesaminare l’intero processo, ma di verificare la correttezza giuridica e la logicità della motivazione della sentenza impugnata sulla base di critiche puntuali e circostanziate.
Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche
La decisione si conclude con una duplice condanna per il ricorrente: il pagamento delle spese processuali e il versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa pronuncia ribadisce un principio fondamentale per chi opera nel diritto: la redazione di un atto di impugnazione richiede la massima precisione. Un ricorso generico equivale a un’occasione persa, che non solo non porta al risultato sperato, ma comporta anche ulteriori conseguenze economiche negative. La specificità non è un mero formalismo, ma la condizione essenziale per poter dialogare con il giudice e ottenere una revisione efficace del provvedimento.
Cosa si intende per ricorso generico?
Un ricorso è definito generico quando non indica in modo specifico e dettagliato i motivi di critica contro la sentenza impugnata, limitandosi a una contestazione generale e non puntuale, in violazione dei requisiti previsti dal codice di procedura penale.
Qual è la conseguenza principale di un ricorso generico?
La conseguenza principale è la dichiarazione di inammissibilità. Questo significa che la Corte non entra nel merito della questione, ma si ferma a un giudizio preliminare sulla validità formale dell’atto, respingendolo.
Oltre al rigetto, ci sono altre conseguenze per chi presenta un ricorso inammissibile?
Sì. Come stabilito in questa ordinanza, la parte che ha presentato il ricorso inammissibile viene condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 4843 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 4843 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 17/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME nato a LECCE il 07/12/1976
avverso la sentenza del 29/01/2024 della CORTE APPELLO di LECCE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME;
considerato che l’unico motivo di ricorso, con il quale si deducono la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine all’affermazione di penale responsabi dell’imputato, alla determinazione del trattamento sanzionatorio e al mancat riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, è del tutto generico perc privo dei requisiti prescritti dall’art. 581, comma 1, lett. d), cod. proc. quanto, a fronte di una motivazione adeguata e congrua del provvedimento impugnato sia in punto di responsabilità sia in punto di trattamento sanzionato (si veda, in particolare, pag. 2), non indica gli elementi che sono alla base censura formulata non consentendo al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con l condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spe processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data 17 dicembre 2024
Il Consigliere estensore
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Il Presidente