Ricorso Generico in Cassazione: Quando l’Appello è Destinato al Fallimento
Nel complesso mondo della procedura penale, la precisione è fondamentale. Presentare un ricorso generico dinanzi alla Corte di Cassazione equivale quasi sempre a una dichiarazione di inammissibilità, con conseguente condanna alle spese e a una sanzione. Un’ordinanza recente della Suprema Corte ribadisce questo principio, offrendo una lezione chiara sull’importanza della specificità dei motivi di impugnazione. Analizziamo il caso per comprendere perché la forma, in questi contesti, è sostanza.
I Fatti del Caso: La Contestazione di una Condanna
La vicenda giudiziaria ha origine da una sentenza di condanna emessa dalla Corte d’Appello di Palermo per il reato di ricettazione, previsto dall’art. 648 del codice penale. L’imputato, ritenendo ingiusta la decisione, ha deciso di giocare l’ultima carta a sua disposizione: il ricorso per Cassazione. L’obiettivo era ottenere l’annullamento della condanna, contestando le basi su cui si fondava la sua colpevolezza.
I Motivi del Ricorso e la Critica alla Sentenza d’Appello
L’atto di impugnazione si basava principalmente su due pilastri:
1. Vizio di motivazione sulla prova: La difesa contestava il modo in cui i giudici di merito avevano valutato le prove, in particolare la credibilità di un testimone chiave, ritenendo violato l’art. 192 del codice di procedura penale.
2. Erronea applicazione della legge: Si lamentava il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche (art. 62-bis c.p.), che avrebbero potuto comportare una riduzione della pena.
A prima vista, si tratta di censure comuni nei processi penali. Tuttavia, il problema non risiedeva tanto nel cosa si contestava, ma nel come.
Le Motivazioni: Perché il Ricorso Generico è Inammissibile
La Corte di Cassazione ha stroncato sul nascere le speranze del ricorrente, dichiarando il ricorso inammissibile. La ragione è netta: i motivi presentati erano “generici”. Invece di attaccare specificamente il ragionamento logico-giuridico seguito dalla Corte d’Appello per giungere alla sua decisione, il ricorrente si era limitato a riproporre le stesse identiche argomentazioni già discusse e respinte nel precedente grado di giudizio.
La Suprema Corte ha evidenziato una “mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione”. In parole semplici, l’appello non dialogava con la sentenza che intendeva criticare, ma la ignorava, ripetendo una tesi già bocciata. Questo difetto, ai sensi dell’art. 591, comma 1, lett. c) del codice di procedura penale, rende il ricorso inammissibile, impedendo ai giudici di entrare nel merito della questione.
Le Conclusioni: Le Conseguenze dell’Inammissibilità
La declaratoria di inammissibilità ha avuto conseguenze concrete e negative per il ricorrente. Non solo la condanna è diventata definitiva, ma l’imputato è stato anche condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa ordinanza è un monito fondamentale: per avere una possibilità di successo in Cassazione, non è sufficiente essere in disaccordo con una sentenza; è indispensabile costruire un’argomentazione critica, puntuale e specifica che smonti, pezzo per pezzo, il percorso logico del giudice che l’ha emessa. Un ricorso generico non è un ricorso, ma solo un esercizio sterile destinato a fallire.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
È stato dichiarato inammissibile perché i motivi erano generici. Il ricorrente ha semplicemente riproposto le stesse argomentazioni già valutate e respinte dalla Corte d’Appello, senza contestare in modo specifico il ragionamento della sentenza impugnata.
Cosa si intende per “ricorso generico” secondo la Corte?
Per ricorso generico si intende un’impugnazione che manca di correlazione tra le proprie argomentazioni e quelle della decisione che si contesta. In pratica, non critica puntualmente la motivazione del giudice, ma si limita a ripetere tesi già esposte e disattese.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente?
Oltre alla conferma della condanna, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 47443 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 47443 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 10/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
LO MONACO NOME NOME a CASTELVETRANO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 14/04/2022 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
ritenuto che i motivi di ricorso, che contestano il vizio motivazionale in punto di prova ai sensi dell’art. 192 cod. proc. pen. in relazione alla colpevolezza dell’imputato ex art. 648 cod. pen., con specifico riguardo alla c credibilità del teste COGNOME, e l’erronea applicazione della legge penale in relazione all’art. 62-bis cod pen., sono generici poiché fondati su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e disattese dal giudice del gravame e, pertanto, non specifici (si vedano, in particolare, pagg. 2 e 3 della sentenza impugnata sul compendio probatorio a carico del ricorrente e pagg. 4 e 5 sul motivato diniego delle circostanze attenuanti generiche);
che, invero, la mancanza di specificità del motivo, dalla quale, a mente dell’art. 591 comma 1 lett. c), deriva l’inammissibilità, si desume dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.NII.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 10/10/2023
Il Consigliere Estensore