Ricorso Generico: La Cassazione Conferma l’Inammissibilità
Presentare un ricorso in Cassazione richiede precisione e specificità. Un’impugnazione che si limiti a contestazioni vaghe è destinata al fallimento. Una recente ordinanza della Suprema Corte ribadisce questo principio fondamentale, dichiarando inammissibile un ricorso generico che lamentava la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, senza però fornire gli elementi concreti necessari a sostenerla.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine da una sentenza del Giudice di Pace che aveva ritenuto una persona responsabile del reato di ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato, previsto dall’art. 10-bis del d.lgs. 286/1998. Contro questa decisione, l’imputato ha proposto ricorso per Cassazione, affidandosi a un unico motivo: l’erronea applicazione della legge penale per non aver riconosciuto la particolare tenuità del fatto, una causa di esclusione della punibilità.
Il Motivo del Ricorso: la Particolare Tenuità del Fatto
Il ricorrente sosteneva che il giudice di merito avesse sbagliato a non applicare l’articolo 34 del d.lgs. 274/2000. Questa norma permette di non punire l’autore di un reato quando il danno o il pericolo causato è molto esiguo e il grado di colpevolezza è modesto. Tuttavia, per poter beneficiare di questa norma, non basta invocarla in astratto. È necessario dimostrare, con elementi specifici legati al caso concreto, perché il fatto dovrebbe essere considerato di particolare tenuità.
La Decisione della Cassazione sul Ricorso Generico
La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso, dichiarandolo inammissibile. La ragione è netta: il motivo presentato era un ricorso generico e privo di determinatezza. Invece di collegare la richiesta ai dettagli della vicenda processuale, l’atto si limitava a una “rassegna di orientamenti giurisprudenziali” e a “indicazioni di carattere astratto”.
In pratica, il ricorrente non ha fornito alcun elemento specifico dal quale desumere:
* L’esiguità del danno o del pericolo.
* Il modesto grado di colpevolezza.
Questa mancanza ha reso la doglianza una mera contestazione, incapace di innescare una reale valutazione da parte della Corte.
Le Motivazioni della Suprema Corte
I giudici hanno sottolineato che un ricorso, per essere ammissibile, deve contenere una critica specifica e argomentata alla decisione impugnata. Non è sufficiente elencare principi giuridici o sentenze precedenti. Il ricorrente ha l’onere di spiegare precisamente in che modo tali principi si applichino al suo caso e quali elementi fattuali, trascurati dal giudice precedente, avrebbero dovuto portare a una conclusione diversa. In assenza di queste indicazioni concrete, il giudice non può “andare alla ricerca” di possibili ragioni a sostegno del ricorso. La mancanza di specificità impedisce di valutare la fondatezza della richiesta di applicazione della particolare tenuità del fatto.
Conclusioni: L’Importanza della Specificità negli Atti Giudiziari
Questa ordinanza è un monito importante sull’importanza della diligenza e della specificità nella redazione degli atti giudiziari, specialmente in sede di legittimità. Un ricorso generico non solo è inefficace, ma comporta anche conseguenze economiche negative. La Corte, infatti, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende, non ravvisando elementi che potessero scusare la proposizione di un’impugnazione così palesemente infondata. La lezione è chiara: ogni affermazione in un atto legale deve essere supportata da fatti e argomentazioni precise, altrimenti resterà una sterile enunciazione di principio.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché ritenuto generico e privo di determinatezza. Si limitava a presentare una rassegna di orientamenti giurisprudenziali e indicazioni astratte, senza fornire elementi specifici del caso concreto a sostegno della richiesta.
Cosa avrebbe dovuto includere il ricorrente per evitare che il suo fosse un ricorso generico?
Il ricorrente avrebbe dovuto indicare elementi specifici e concreti da cui desumere l’esiguità del danno o del pericolo, oppure il modesto grado di colpevolezza dell’imputato, per consentire al giudice di valutare la sussistenza della particolare tenuità del fatto.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 4392 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 4392 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 18/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME (CUI 064CREO) nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 25/09/2024 del GIUDICE DI PACE di EMPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Visti gli atti e la sentenza impugnata, con la quale NOME è stato ritenuto responsabile del reato di cui all’art. 10-bis, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, di cui ai tre capi di imputazione;
letto il motivo del ricorso, con il quale il ricorrente censura l’inosservanza o l’erronea applicazione della legge penale in relazione alla causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 34, d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274;
rilevato che:
il motivo di ricorso è generico, nonché privo di determinatezza, sostanziandosi nella rassegna di orientamenti giurisprudenziali in materia e di indicazioni di carattere astratto, e quindi in una doglianza meramente contestativa, in assenza di qualsiasi indicazione degli elementi specifici da cui desumere l’esiguità del danno o del pericolo, o il modesto grado di colpevolezza dell’imputato, idonei, nel caso di specie, a consentire il giudizio di particolare tenuità del fatto;
ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 18/12/2025