Ricorso Generico: La Cassazione Sancisce l’Inammissibilità
Quando si presenta un ricorso in Cassazione, non è sufficiente dissentire dalla decisione precedente; è fondamentale che le censure siano specifiche e pertinenti. Un recente provvedimento della Suprema Corte ci offre un chiaro esempio di come un ricorso generico porti inevitabilmente a una declaratoria di inammissibilità, con conseguente condanna alle spese per il proponente. Analizziamo il caso per comprendere i principi applicati.
I Fatti del Caso
La vicenda processuale ha origine da una condanna per il reato di ricettazione, confermata dalla Corte d’Appello. L’imputato, ritenendo ingiusta la sentenza, decideva di presentare ricorso per Cassazione, affidandosi a un unico motivo: la presunta violazione di legge e il difetto di motivazione riguardo all’affermazione della sua responsabilità penale.
Il ricorrente, in sostanza, contestava la ricostruzione dei fatti e la valutazione delle prove che avevano portato alla sua condanna nei due gradi di giudizio precedenti.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione, con una sintetica ma incisiva ordinanza, ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione si fonda su un principio cardine del diritto processuale: la necessità che i motivi di ricorso siano specifici e non meramente ripetitivi di doglianze già esaminate e respinte.
Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato non solo al pagamento delle spese processuali, ma anche al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, una sanzione pecuniaria prevista proprio per i casi di ricorsi inammissibili.
Le Motivazioni: Perché un Ricorso è Generico?
Il cuore della decisione risiede nella motivazione con cui la Corte ha qualificato il ricorso come ricorso generico e privo di specificità. Secondo i giudici di legittimità, l’atto presentato dall’imputato si limitava a ‘riproporre le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame’.
In altre parole, il ricorrente non ha sviluppato una critica mirata e argomentata contro la logica giuridica della sentenza d’appello. Ha invece reiterato le medesime difese, senza spiegare perché le argomentazioni della Corte territoriale fossero errate o illogiche. Un ricorso efficace deve confrontarsi direttamente con la motivazione del provvedimento impugnato, evidenziandone le specifiche pecche (siano esse violazioni di legge o vizi logici), e non può essere una semplice riproposizione di argomenti già vagliati.
Conclusioni: L’Importanza della Specificità negli Atti Giudiziari
Questa ordinanza ribadisce un insegnamento fondamentale per chiunque operi nel diritto: la specificità è un requisito non negoziabile degli atti di impugnazione. Presentare un ricorso generico equivale a un’azione processuale destinata al fallimento, che comporta unicamente un dispendio di tempo e risorse, oltre a sanzioni economiche per il cliente. Per avere una possibilità di successo in Cassazione, è indispensabile costruire un’argomentazione che smonti punto per punto il ragionamento del giudice precedente, dimostrando in modo chiaro e puntuale dove e perché la decisione impugnata sia errata. In assenza di questo confronto critico, il ricorso non supera nemmeno il primo vaglio di ammissibilità.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché ritenuto generico e privo di specificità, in quanto si limitava a riproporre le stesse argomentazioni già esaminate e respinte dalla Corte d’Appello, senza criticare in modo puntuale le motivazioni della sentenza impugnata.
Qual era il reato per cui l’imputato era stato condannato?
L’imputato era stato condannato per il reato di ricettazione, previsto dall’articolo 648 del codice penale.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 17278 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 17278 Anno 2024
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 30/06/2023 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME;
ritenuto che l’unico motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione di legge e il difetto di motivazione in relazione all’affermazione di penale responsabilità dell’imputato per il reato di ricettazione contestato, è generico e privo di specificità perché fondato su doglianze che ripropongoio le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame con corretti argomenti logici e giuridici (si veda, in particolare, pag. 2 in ordine alla sussistenza degli elementi costitutivi del reato di cui all’art. 648 cod. pen.);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data 9 aprile 2024
Il Con gOre estensore
Il Pres . dente