Ricorso Generico: la Cassazione Conferma l’Inammissibilità e le Sanzioni
Presentare un appello in Cassazione richiede precisione e specificità. Un ricorso generico, che non articola critiche mirate contro la sentenza impugnata, è destinato a essere dichiarato inammissibile. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ribadisce questo principio fondamentale, condannando il ricorrente non solo al pagamento delle spese processuali, ma anche a una significativa sanzione pecuniaria. Analizziamo insieme questa decisione per comprendere meglio i requisiti di un ricorso efficace e le conseguenze di un’impugnazione superficiale.
I Fatti del Caso: dalla Condanna al Ricorso
Il caso ha origine da una sentenza della Corte d’Appello di Bari, che aveva confermato una decisione di primo grado del Tribunale di Trani. La condanna riguardava la violazione dell’articolo 75, comma 2, del d.lgs. n. 159 del 2011, una norma relativa alle misure di prevenzione. L’imputato, non accettando la decisione, ha presentato ricorso alla Corte di Cassazione. Nel suo appello, ha lamentato una presunta violazione di legge e un vizio di motivazione sia riguardo alla sua responsabilità penale sia al trattamento sanzionatorio applicato.
La Decisione della Corte: l’Inammissibilità del Ricorso Generico
La Corte di Cassazione, esaminato il ricorso, lo ha dichiarato inammissibile. La decisione non è entrata nel merito delle questioni sollevate dall’imputato, fermandosi a un livello procedurale. Gli Ermellini hanno stabilito che l’appello non possedeva i requisiti minimi di specificità richiesti dalla legge. Di conseguenza, hanno condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro a favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni della Cassazione
La motivazione alla base della decisione è netta e si fonda su un principio consolidato nella procedura penale. La Corte ha definito il ricorso generico come una semplice riproposizione delle stesse doglianze già esaminate e respinte nei precedenti gradi di giudizio. In pratica, il ricorrente non ha formulato critiche specifiche e pertinenti contro la logica e le argomentazioni della sentenza d’appello, ma si è limitato a ripetere le sue tesi difensive.
Secondo l’articolo 616 del codice di procedura penale, quando un ricorso viene dichiarato inammissibile, il ricorrente è automaticamente condannato al pagamento delle spese e, salvo che non dimostri di non avere colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, anche a una sanzione pecuniaria. In questo caso, la Corte non ha ravvisato elementi per escludere la colpa del ricorrente, ritenendo congrua una sanzione di tremila euro. Questa sanzione ha lo scopo di scoraggiare la presentazione di appelli palesemente infondati o dilatori, che sovraccaricano inutilmente il sistema giudiziario.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza serve da monito: l’accesso alla Corte di Cassazione non è un terzo grado di giudizio sul fatto, ma un controllo sulla corretta applicazione della legge e sulla logicità della motivazione. Un ricorso, per essere ammissibile, deve contenere critiche precise, dettagliate e pertinenti, capaci di evidenziare un errore di diritto o un vizio logico manifesto nella sentenza impugnata. Limitarsi a ripetere le proprie ragioni senza confrontarsi specificamente con la decisione del giudice d’appello equivale a presentare un ricorso generico, con conseguente dichiarazione di inammissibilità e condanna a sanzioni economiche. Per i professionisti legali e i loro assistiti, ciò sottolinea l’importanza di redigere atti di impugnazione rigorosi e ben argomentati, pena l’immediata chiusura del processo con un aggravio di costi.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile senza essere esaminato nel merito?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché ritenuto generico. Si limitava a riproporre le stesse doglianze già adeguatamente valutate e respinte nella sentenza impugnata, senza sollevare critiche specifiche contro la decisione della Corte d’Appello.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una sanzione pecuniaria di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, come previsto dall’art. 616 del codice di procedura penale.
Cosa si intende per ‘ricorso generico’ in questo contesto?
Un ricorso è considerato generico quando non articola motivi specifici di critica contro la sentenza impugnata, ma si risolve in una mera ripetizione di argomenti già presentati e decisi nei precedenti gradi di giudizio, senza un reale confronto con le motivazioni della decisione che si intende contestare.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 5621 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 5621 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 19/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a BISCEGLIE il 01/12/1989
avverso la sentenza del 06/11/2023 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
IN FATTO E IN DIRITTO
Con sentenza emessa in data 6 novembre 2023 la Corte di Appello di Bari ha confermato – nei confronti di COGNOME Mauro – la decisione emessa in primo grado dal Tribunale di Trani in riferimento al reato di cui all’ar comma 2 d.lgs.n.159 del 2011.
Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione – nelle forme di legge – COGNOME deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in riferimento al giudizio di responsabilità ed al trattamento sanzionatorio.
Il ricorso va dichiarato inammissibile perché proposto per motivi generici trattandosi di mera ríproposizione di doglianze oggetto di adeguato completo apprezzamento nella decisione impugnata.
Alla dichiarazione di inammissibilità consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilit al versamento a favore della Cassa delle ammende di sanzione pecuniaria, che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell’art. 616 cod. pro pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spe processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in data 19 dicembre 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente
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