Ricorso Generico in Cassazione: Perché la Specificità è Fondamentale
Presentare un ricorso in Corte di Cassazione richiede precisione e chiarezza. Un recente provvedimento della Suprema Corte ci ricorda che un ricorso generico, privo di critiche specifiche e dettagliate, è destinato a essere dichiarato inammissibile. Analizziamo insieme una decisione che evidenzia l’importanza di formulare censure circostanziate contro le sentenze dei giudici di merito.
I Fatti del Caso
La vicenda processuale ha origine dalla condanna di un individuo per il reato di violenza privata, previsto dall’art. 610 del codice penale. La sentenza di primo grado, emessa dal Tribunale di Pavia, è stata successivamente confermata dalla Corte d’Appello di Milano. L’imputato, non rassegnandosi alla condanna, ha deciso di proporre ricorso per cassazione, affidando le sue speranze a un unico motivo di impugnazione.
Il Motivo di Ricorso e la sua Genericità
L’imputato ha lamentato la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all’articolo 133 del codice penale, che disciplina i criteri di commisurazione della pena. Tuttavia, il ricorso è stato giudicato dalla Corte di Cassazione in una duplice ottica negativa.
Perché il ricorso è stato considerato generico?
In primo luogo, il ricorso è stato ritenuto generico per indeterminatezza. Secondo l’art. 581, comma 1, lett. c) del codice di procedura penale, chi impugna una sentenza deve enunciare in modo specifico le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Nel caso di specie, il ricorrente si è limitato a contestare la decisione senza indicare gli elementi concreti che ne dimostrassero l’erroneità, a fronte di una motivazione della Corte d’Appello ritenuta logicamente corretta. Questa mancanza ha impedito alla Corte di Cassazione di individuare i rilievi mossi e di esercitare il proprio sindacato.
In secondo luogo, il motivo è stato giudicato manifestamente infondato. La motivazione della sentenza impugnata era, secondo la Cassazione, esente da evidenti illogicità.
Le Motivazioni della Cassazione
La Suprema Corte ha colto l’occasione per ribadire un principio consolidato nella sua giurisprudenza. Le decisioni relative al giudizio di comparazione tra circostanze aggravanti e attenuanti, così come la quantificazione della pena, rientrano nella valutazione discrezionale del giudice di merito. Questo tipo di valutazione sfugge al sindacato di legittimità della Cassazione, a meno che non sia il risultato di un palese arbitrio o di un ragionamento palesemente illogico.
Citando una sua precedente pronuncia a Sezioni Unite (n. 10713 del 2010), la Corte ha sottolineato che una motivazione è da considerarsi sufficiente anche quando si limita a ritenere una determinata soluzione (come l’equivalenza tra le circostanze) come la più idonea a garantire l’adeguatezza della pena al caso concreto. La Corte d’Appello aveva fornito una motivazione sufficiente, rendendo il ricorso dell’imputato infondato.
Di conseguenza, il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Come previsto dalla legge in questi casi, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Conclusioni
Questa ordinanza offre un insegnamento fondamentale per chiunque intenda adire la Corte di Cassazione. Non è sufficiente manifestare un generico dissenso verso una decisione. È indispensabile articolare critiche precise, puntuali e ben argomentate, che mettano in luce specifiche violazioni di legge o vizi logici manifesti nella motivazione della sentenza impugnata. Un ricorso generico non solo non ha speranze di successo, ma comporta anche la condanna a sanzioni pecuniarie. La specificità non è un mero formalismo, ma il presupposto essenziale per un efficace esercizio del diritto di difesa nell’ultimo grado di giudizio.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché era generico e manifestamente infondato. Non specificava in modo chiaro gli elementi di critica contro una motivazione logicamente corretta della Corte d’Appello, violando i requisiti dell’art. 581 cod. proc. pen.
Cosa significa che un motivo di ricorso è ‘generico’?
Significa che il motivo è formulato in modo vago e indeterminato, senza indicare con precisione le ragioni di diritto o gli elementi di fatto che dovrebbero sostenere l’impugnazione. Questo impedisce al giudice di comprendere la censura e di valutarne la fondatezza.
La Corte di Cassazione può modificare la pena decisa da un altro giudice?
No, la Corte di Cassazione non riesamina nel merito la decisione sulla pena. Il suo compito è un sindacato di legittimità. Può annullare la decisione solo se la motivazione del giudice precedente è inesistente, palesemente illogica, contraddittoria o basata su un’errata applicazione della legge, ma non può sostituire la propria valutazione discrezionale a quella del giudice di merito.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 28862 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 28862 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 03/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato a MILANO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 18/01/2024 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Milano che ha confermato la pronuncia di condanna del Tribunale di Pavia per il reato di violenza privata di cui all’ad 610 cod. pen.
Considerato che il primo e unico motivo con cui il ricorrente denunzia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’ari 133 cod. peri. è:
generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall’a 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione del sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato;
in ogni caso manifestamente infondato in presenza (si veda pag. 3 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui le statuizio relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogic siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che giustificare la soluzione dell’equivalenza si sia limitata a ritenerla la più id realizzare l’adeguatezza della pena irrogata in concreto. (5.U. n. 10713 d 25/02/2010, COGNOME, Rv.245931).
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuall e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa dell ammende.