Ricorso Generico: Quando la Cassazione lo Dichiara Inammissibile
Presentare un ricorso in Cassazione richiede non solo la conoscenza del diritto, ma anche un’estrema precisione nella formulazione dei motivi. Un ricorso generico, ovvero privo di una critica specifica e dettagliata alla sentenza impugnata, è destinato a essere dichiarato inammissibile. Una recente ordinanza della Suprema Corte ci offre un chiaro esempio di questa regola procedurale, sottolineando l’importanza di rispettare i requisiti formali previsti dalla legge per poter accedere al giudizio di legittimità.
I Fatti del Caso
La vicenda processuale ha origine dalla condanna di un individuo, confermata sia in primo grado che dalla Corte di Appello di Torino, per i reati di possesso e fabbricazione di documenti di identificazione falsi e di falsità materiale in certificati o autorizzazioni amministrative. Ritenendo ingiusta la condanna, l’imputato decideva di presentare ricorso per Cassazione, lamentando una violazione delle norme processuali e vizi nella motivazione della sentenza d’appello, sia riguardo all’affermazione di responsabilità penale sia all’applicazione della circostanza aggravante della recidiva.
La Decisione della Corte di Cassazione e il Ricorso Generico
Nonostante le doglianze sollevate, la Corte di Cassazione ha concluso per l’inammissibilità del ricorso. Gli Ermellini hanno qualificato i motivi presentati come un ricorso generico e indeterminato. La Corte ha stabilito che l’atto di impugnazione non soddisfaceva i requisiti di specificità richiesti dall’articolo 581, comma 1, lettera c), del codice di procedura penale. Di conseguenza, il ricorso è stato respinto senza un esame del merito, e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni: La Genericità dei Motivi di Ricorso
Il cuore della decisione risiede nella motivazione con cui la Corte ha giustificato l’inammissibilità. I giudici hanno spiegato che, a fronte di una motivazione della Corte d’Appello ritenuta logicamente corretta, i motivi di ricorso non indicavano in modo puntuale gli elementi concreti che ne costituivano il fondamento. In altre parole, l’imputato si era limitato a contestare la decisione in termini generali, senza però specificare quali passaggi della motivazione fossero errati e perché.
Questa mancanza di specificità ha impedito alla Corte di Cassazione di svolgere il proprio compito: non era possibile individuare i rilievi mossi alla sentenza e, di conseguenza, esercitare il sindacato di legittimità. La legge richiede che chi impugna una sentenza indichi chiaramente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta, un onere che in questo caso non è stato adempiuto.
Conclusioni: L’Importanza della Specificità negli Atti Giudiziari
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale del diritto processuale penale: la specificità dei motivi di ricorso non è una mera formalità, ma un requisito sostanziale. Per la difesa, ciò significa che l’atto di impugnazione deve essere redatto con la massima cura, articolando una critica argomentata e puntuale, che si confronti direttamente con la motivazione del provvedimento impugnato. Un ricorso generico equivale a non presentare alcun ricorso valido, con la conseguenza non solo di rendere definitiva la condanna, ma anche di esporre l’assistito a ulteriori spese. La decisione serve da monito sull’importanza di un approccio tecnico e rigoroso nella redazione degli atti giudiziari, specialmente nel giudizio di legittimità.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati erano generici e indeterminati, privi dei requisiti di specificità richiesti dall’art. 581, comma 1, lett. c) del codice di procedura penale. Non indicavano gli elementi concreti a base della critica, impedendo alla Corte di individuare i rilievi e di esercitare il proprio sindacato.
Quali reati erano stati contestati all’imputato?
All’imputato erano stati contestati i reati di possesso e fabbricazione di documenti di identificazione falsi e di falsità materiale in certificati o autorizzazioni amministrative.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente a seguito della dichiarazione di inammissibilità?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 34536 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 34536 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME (CUI 03TOLSC) nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 16/01/2025 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto
Rilevato che COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Torino, che ha confermato la sentenza del giudice di prime cure, con la quale l’imputato era stato ritenuto responsabile del reato di possesso e fabbricazione di documenti di identificazione falsi e del reato di falsità materiale in certificati autorizzazioni amministrative;
Considerato che entrambi i motivi di ricorso, con i quali il ricorrente lamenta violazione delle norme processuali e vizi di motivazione in ordine all’affermazione di responsabilità e all’applicazione della circostanza aggravante della recidiva, sono generici per indeterminatezza, perché privi dei requisiti prescritti dall’art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.: a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, essi non indicano gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato (si vedano pag. 5-7 del provvedimento impugnato);
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 10 settembre 2025
Il consigliere estensore