Ricorso Generico in Cassazione: Quando l’Appello è Inammissibile
Presentare un ricorso in Cassazione è l’ultimo grado di giudizio per contestare una sentenza, ma per essere valido, l’atto deve rispettare requisiti formali e sostanziali molto precisi. Un ricorso generico, ovvero privo di critiche specifiche e dettagliate, è destinato a essere dichiarato inammissibile. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione Penale lo ribadisce con forza, offrendo un chiaro monito sulla necessità di un confronto critico con la decisione impugnata.
Il Caso in Esame: Un Appello per Truffa e Ricettazione
La vicenda trae origine dal ricorso presentato da un imputato condannato in Corte d’Appello per i reati di truffa (art. 640 c.p.) e ricettazione (art. 648 c.p.). La difesa aveva sollevato un unico motivo di ricorso, lamentando un presunto ‘vizio di motivazione’ riguardo l’affermazione di responsabilità del proprio assistito. Tuttavia, l’atto di impugnazione si è rivelato fatale per la sua indeterminatezza.
La Decisione della Cassazione sul Ricorso Generico
La Suprema Corte ha esaminato l’atto e lo ha liquidato rapidamente, dichiarandolo inammissibile. La decisione si fonda su un principio cardine della procedura penale, cristallizzato nell’articolo 581, comma 1, lettera c) del codice di procedura penale. Questa norma impone che i motivi di impugnazione siano specifici, indicando chiaramente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sostengono ogni richiesta.
La Mancanza di Specificità e Confronto Critico
Secondo gli Ermellini, il ricorso era totalmente generico. La difesa si era limitata a enunciare una critica vaga senza entrare nel merito delle argomentazioni sviluppate dalla Corte d’Appello nella sentenza impugnata. In pratica, il ricorso ignorava completamente il percorso logico-giuridico seguito dai giudici di secondo grado, omettendo di confrontarsi criticamente con esso. Questo approccio rende impossibile per la Corte di Cassazione valutare la fondatezza delle censure, poiché manca un dialogo costruttivo tra le argomentazioni della difesa e quelle della sentenza.
Le Motivazioni
Le motivazioni della Corte sono nette: un ricorso non può essere una semplice riproposizione di doglianze generiche, ma deve diventare un’analisi puntuale e critica della decisione che si intende contestare. È onere dell’appellante individuare i passaggi specifici della motivazione della sentenza che ritiene errati, spiegando perché lo sono e come avrebbero dovuto essere interpretati o valutati i fatti e le norme. Omettere questo confronto significa presentare un atto ‘privo dei requisiti prescritti’, che non può superare il vaglio di ammissibilità. La genericità, in questo contesto, equivale a non aver proposto alcun motivo valido di ricorso.
Le Conclusioni
L’ordinanza ha conseguenze pratiche immediate per il ricorrente: oltre alla conferma della condanna, è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione di tremila euro a favore della Cassa delle ammende. A livello più generale, questa decisione rafforza un principio fondamentale: il processo non è un dialogo tra sordi. Le impugnazioni, specialmente in un giudizio di legittimità come quello della Cassazione, richiedono rigore, precisione e un confronto diretto con la ratio decidendi del provvedimento contestato. Un ricorso generico non solo è inutile, ma comporta anche ulteriori costi per chi lo propone, chiudendo definitivamente la porta a ogni possibilità di revisione della sentenza.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché ritenuto del tutto generico e indeterminato, in quanto non indicava gli elementi specifici a base della censura e non si confrontava criticamente con la motivazione della sentenza impugnata.
Quali sono le conseguenze per il ricorrente a seguito della dichiarazione di inammissibilità?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Quale requisito legale non è stato rispettato nel ricorso?
Non sono stati rispettati i requisiti prescritti dall’art. 581, comma 1, lettera c) del codice di procedura penale, che impone la specificità dei motivi di ricorso.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 45718 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 45718 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 05/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a MATERA il 04/04/1986
avverso la sentenza del 14/05/2024 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
letto il ricorso di COGNOME Domenico, ritenuto che l’unico motivo di ricorso, con il quale la difesa deduce vizio d motivazione in punto di responsabilità per i reati di cui agli artt. 640 e 648 cod. pen., tutto generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall’art. comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto non indica gli elementi che sono alla base dell censura formulata non confrontandosi in alcun modo con la motivazione della sentenza impugnata, che viene totalmente pretermessa e con cui, invece, l’impugnante avrebbe dovuto rapportarsi criticamente;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data 5 novembre 2024
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