Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 48020 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 48020 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 12/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato a BARLETTA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 05/12/2022 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO
Con sentenza emessa in data 05 dicembre 2022 la Corte di appello di Bari, riformando parzialmente la sentenza emessa dal Tribunale di Trani in data 22 novembre 2019, ha condannato NOME COGNOME alla pena di anni uno e mesi due di reclusione per i reati di cui agli art. 99 cod.pen., 75 d.lgs. n. 159/2011 e 73 d.P.R. n. 309/1990, commessi il 13 marzo 2017
La Corte di appello ha dichiarato infondati i motivi di impugnazione nel merito, ed ha respinto la richiesta di concessione delle attenuanti generiche, per l’assenza di elementi valutabili positivamente, ed ha ridotto la pena per correggere un errore della sentenza di primo grado.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso NOME COGNOME, per mezzo del suo difensore AVV_NOTAIO, articolando due motivi, con i quali ripete i motivi di appello, chiedendo l’assoluzione per l’insussistenza del reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990, e la concessione delle attenuanti generiche.
2.1. Con il primo motivo di ricorso afferma che la condanna per il delitto di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 è errata, perché manca la prova di una cessione di sostanze stupefacenti, e gli elementi raccolti dimostrano solo una detenzione delle stesse per uso personale. Il teste di polizia giudiziaria ha solo visto il ricorrente scendere dalla propria auto, avvicinarsi ad un’altra e poi risalire velocemente sul proprio mezzo, ma non ha assistito ad alcuna cessione. Il ritrovamento, in possesso del ricorrente, di quattro dosi di cocaina non è significativo di alcuna cessione, e la motivazione è manifestamente illogica laddove ha desunto da tale sequestro la prova del delitto contestato.
2.2. Con il secondo motivo di ricorso afferma che la motivazione è illogica anche nella parte relativa al diniego delle attenuanti generiche. La Corte ha illogicamente affermato, quanto ai propri obblighi motivazionali, di non essere tenuta a motivare il loro diniego. Questo, peraltro, non può essere motivato con riferimento ai precedenti penali, che rilevano solo per valutare il riconoscimento della recidiva, mentre i parametri da esaminare per la concessione delle attenuanti sono diversi, attenendo anche alla condotta successiva al reato, che la Corte non ha, invece, tenuto in considerazione.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per la sua manifesta infondatezza e genericità.
Il ricorrente si limita a ripetere il contenuto dei motivi di appello, senza confrontarsi con la sentenza impugnata, che ha esaminato detti motivi e li ha ritenuti infondati, con motivazione congrua e non illogica.
Quanto alla condanna per il delitto di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990, la sentenza motiva ampiamente la portata e il significato delle prove raccolte, riferendo l’occasione e le modalità del rinvenimento della sostanza stupefacente. La sentenza evidenzia altresì che lo stesso imputato ha negato di essere tossicodipendente ed ha affermato di usare solo occasionalmente la droga, ed ha logicamente dedotto, da questa dichiarazione, la conferma che le dosi rinvenute non erano destinate al suo uso personale. A fronte di tale motivazione, adeguata e non illogica, il ricorrente non ha offerto alcun elemento ulteriore, e ne ha asserito la carenza argomentativa solo svalutando la testimonianza oculare del personale di polizia, e riferendone solo parzialmente il contenuto.
Analogamente, quanto alla richiesta di concessione delle attenuanti generiche, il ricorrente si limita ad affermare che la Corte l’avrebbe respinta basandosi sui suoi precedenti penali, mentre essa ha esplicitamente motivato di non rinvenire elementi positivi da valorizzare per giustificare la concessione del beneficio, stante la gravità del reato di cessione di stupefacenti, commesso addirittura mentre il ricorrente era sottoposto ad una misura di prevenzione. Il ricorso non si confronta con tale motivazione, e non indica alcun elemento positivo che possa giustificare l’accoglimento della richiesta. Anche il riferimento alla condotta successiva al reato, che la Corte non avrebbe valutato, è utilizzato solo per censurare la illogicità della motivazione, senza però indicare quali elementi favorevoli, emergenti da tale condotta e portati alla conoscenza dei giudici di appello, sarebbero stati da questi ultimi pretermessi.
E’ un principio consolidato nel tempo quello secondo cui «E inammissibile il ricorso per cassazione quando manchi l’indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’atto di impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità, che conduce, ex art. 591, comma primo, lett. c), cod. proc. pen. all’inammissibilità del ricorso» (Sez. 1, n. 39598 del 30/09/2004, Rv. 230634), e «È inammissibile il ricorso per cassazione che riproduce e reitera gli stessi motivi prospettati con l’atto di appello e motivatamente respinti in secondo grado, senza confrontarsi criticamente con gli argomenti utilizzati nel provvedimento impugnato ma limitandosi, in maniera generica, a lamentare una presunta carenza o illogicità della motivazione» (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rv. 276970).
Esula, infatti, dai poteri di questa Corte la formulazione di una nuova e diversa valutazione degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, ed il giudizio di legittimità può riguardare solo la verifica dell'”iter” argomentativo tale giudice, accertando se quest’ultimo abbia o meno dato conto adeguatamente delle ragioni che lo hanno condotto ad emettere la sentenza. Nel caso di specie, la motivazione della sentenza impugnata sfugge alle censure di carenza o manifesta illogicità, essendo, al contrario, completa, approfondita e non illogica.
Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile. Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e in mancanza di elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 12 ottobre 2023
Il Consigliere estensore
Presidente II