Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 864 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
Penale Sent. Sez. 2 Num. 864 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 19/11/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME
– Relatore –
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a TORRE ANNUNZIATA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 29/11/2019 della CORTE d’APPELLO di NAPOLI visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
letta la memoria del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME AVV_NOTAIO che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
ricorso trattato in camera di consiglio senza la presenza delle parti in mancanza di richiesta di trattazione orale pervenuta nei termini secondo quanto disposto dagli artt. 610, comma 5, e 611, comma 1 bis , e segg. cod. proc. pen..
RITENUTO IN FATTO
Con l’impugnato provvedimento Ł stata confermata la condanna dell’imputato alla pena di giustizia per i reati di estorsione, anche tentata, in continuazione, ai danni della moglie.
Con unico motivo il difensore dell’imputato lamenta ‘violazione di legge per errata individuazione della norma incriminatrice’.
Si evidenzia come non vi sia stata nessuna estorsione ma, al piø, esercizio arbitrario delle proprie ragioni, avendo l’imputato richiesto alla moglie solamente le somme corrispondenti a quanto dallo stesso in precedenza conferito al patrimonio familiare.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso Ł inammissibile perchØ adduce un motivo generico, manifestamente infondato e, in conclusione, nemmeno consentito.
Innanzi tutto, il motivo Ł intriso di genericità, in quanto privo della specificità prescritta dall’art. 581, lett. c), in relazione all’art. 591 lett. c) cod. proc. pen., costituendo sostanzialmente la riproduzione del cahier de dolØances presentato alla Corte d’appello; in tale ipotesi il motivo Ł ripetitivo, aspecifico e, in definitiva, soltanto apparente, giacchØ omette di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso. (Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009 Arnone Rv. 243838 – 01; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013 Sammarco Rv. 255568 – 01; Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425 – 01). Infatti, non vi Ł alcuna novità nella proposizione della tesi difensiva, incentrata fin dall’appello (ed anche in primo grado, in verità, a giudicare dalle conclusioni formulate in tale istanza) sulla inattendibilità della versione della persona offesa e (per quanto ora ci
interessa) sulla riconducibilità allo stesso imputato delle somme di denaro che poi costui ‘chiedeva indietro’ alla moglie, sotto la minaccia della violenza fisica, ponendo poi spesso in pratica ciò che aveva preannunciato. Tuttavia, tanto in primo che in secondo grado, le sentenze hanno evidenziato come la linea difensiva incentrata sulla costituzione della provvista da parte del marito, di cui costui avrebbe poi chiesto la restituzione alla moglie con le modalità estorsive indicate, non risulta minimamente suffragata da riscontro alcuno, valendo per contro le parole rese nell’originaria denuncia dalla moglie – riscontrate dalla deposizione di una amica della donna – a smentirla.
A ben vedere, come accennato, il motivo non Ł nemmeno consentito, poichØ sotto le forme di una questione di diritto, pretende di sottoporre a questa Corte una diversa ricostruzione del fatto rispetto a quella accolta dai giudici di primo e di secondo grado, i quali, con una ‘doppia conforme’ hanno dato vita ad un complesso motivazionale che non può essere semplicemente disarticolato con la proposizione di una tesi (quella difensiva) alternativa e che, per aver effetto sradicante, dovrebbe contestare efficacemente il percorso argomentativo della sentenza adducendo uno dei vizi che, soli, sono idonei a spostare o, meglio elevare, il livello della critica alla decisione dal fatto (riservato in via esclusiva al giudice di merito) alla legittimità, mediante l’indicazione di una mancanza, una contraddizione o la manifesta illogicità (art. 606, lett. e, cod. proc. pen.) nell’apparato motivazionale. Tutto il resto Ł merito, ed a questa Corte non può e non deve interessare (Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, O., Rv. 262965 – 01).
All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonchØ, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così Ł deciso, 19/11/2025
TABLE
IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA’ E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL’ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM.