Ricorso Generico in Cassazione: Quando l’Appello è Destinato al Fallimento
Presentare un ricorso in Corte di Cassazione richiede rigore e specificità. Un ricorso generico, che non si confronta criticamente con le motivazioni della sentenza impugnata, è destinato a essere dichiarato inammissibile. Una recente ordinanza della Suprema Corte lo ribadisce con chiarezza, sottolineando le pesanti conseguenze per il ricorrente, tra cui la condanna a spese e sanzioni pecuniarie.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine dalla condanna di un individuo, pronunciata dalla Corte d’Appello, per un reato previsto dalla normativa sugli stupefacenti (art. 73 d.P.R. 309/1990). L’imputato decideva di contestare la decisione presentando ricorso per cassazione. Il motivo di ricorso si concentrava sulla valutazione della sua responsabilità penale e, in modo specifico, sulla sua presunta compartecipazione al reato contestato.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione, esaminati gli atti, ha emesso un’ordinanza secca e perentoria: il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Questa decisione non è entrata nel merito delle argomentazioni difensive, ma si è fermata a un livello preliminare, quello dei requisiti di ammissibilità dell’atto di impugnazione. La Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni: la Sanzione per un Ricorso Generico
Il cuore della decisione risiede nella motivazione con cui la Corte ha giustificato l’inammissibilità. Il motivo di ricorso è stato qualificato come ricorso generico. Ma cosa significa concretamente? Secondo i giudici, l’atto presentato dalla difesa non conteneva alcuna critica specifica e puntuale rispetto alla motivazione della sentenza della Corte d’Appello. In altre parole, il ricorrente non ha spiegato perché e in quali punti il ragionamento dei giudici di secondo grado fosse errato, limitandosi a riproporre le proprie tesi senza un reale confronto con la decisione impugnata. La giurisprudenza di legittimità è costante nell’affermare che il ricorso per cassazione non può essere una semplice riedizione delle argomentazioni già esposte nei gradi precedenti, ma deve individuare con precisione i vizi logici o giuridici che inficiano la sentenza contestata.
Le Conclusioni: Conseguenze Pratiche di un Ricorso Generico
La pronuncia in esame offre un importante monito pratico. La presentazione di un ricorso generico non è solo un’azione inefficace, ma comporta conseguenze economiche dirette per l’imputato. La dichiarazione di inammissibilità comporta, per legge, la condanna al pagamento delle spese del procedimento e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende. Questa sanzione ha una funzione deterrente, volta a scoraggiare impugnazioni presentate senza una solida base giuridica e senza il necessario approfondimento critico. Pertanto, è fondamentale che ogni atto di impugnazione, specialmente in sede di legittimità, sia redatto con la massima specificità, attaccando in modo mirato le fondamenta logico-giuridiche della decisione che si intende censurare.
Cosa significa che un ricorso è “generico”?
Significa che l’atto di impugnazione non contiene critiche specifiche e dettagliate contro le motivazioni della sentenza che si contesta, ma si limita a enunciazioni vaghe o a ripetere argomenti già esaminati, senza confrontarsi direttamente con il ragionamento del giudice.
Qual è la conseguenza di presentare un ricorso generico in Cassazione?
La conseguenza principale è la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. Questo comporta che la Corte non esamina il merito della questione e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende.
Perché il ricorrente è stato condannato a pagare una somma alla Cassa delle ammende?
La condanna al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende è una sanzione prevista dalla legge in caso di inammissibilità del ricorso. Ha lo scopo di sanzionare l’abuso dello strumento processuale e di scoraggiare la presentazione di impugnazioni palesemente infondate o non conformi ai requisiti di legge.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 14464 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 14464 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 04/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 21/06/2022 della CORTE APPELLO di BRESCIA udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
R.G. n. 28977/2023
CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO
Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato previsto dall’art. 73 d.P.R. n del 1990);
Esaminato il motivo di ricorso, relativo al giudizio di responsabilità e, in particola compartecipazione criminosa;
Ritenuto il motivo inammissibile perché generico, non essendo stato dedotto alcunchè rispetto alla motivazione della sentenza impugnata con la quale obiettivamente non si confronta;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna d ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dell Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processual e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 4 dicembre 2023.