Ricorso Generico in Cassazione: Quando l’Appello è Destinato al Fallimento
L’esito di un processo non sempre soddisfa le parti coinvolte, ma per contestare una sentenza d’appello di fronte alla Corte di Cassazione non è sufficiente essere in disaccordo. È necessario presentare motivi specifici che evidenzino errori di diritto. Un recente provvedimento della Suprema Corte ci ricorda l’importanza di evitare un ricorso generico, pena l’inammissibilità e ulteriori sanzioni. Analizziamo insieme questa ordinanza per capire i limiti del giudizio di legittimità.
I Fatti del Caso: Resistenza e Lesioni a Pubblici Ufficiali
Il caso trae origine da una condanna emessa dalla Corte d’Appello nei confronti di un individuo per i reati di resistenza a pubblico ufficiale (art. 337 c.p.) e lesioni personali ai danni degli stessi agenti. L’imputato, non accettando la decisione, ha proposto ricorso per Cassazione, articolando due principali motivi di doglianza.
Con il primo motivo, contestava la ricostruzione dei fatti e la valutazione delle prove che avevano portato alla sua condanna per il reato di resistenza. In sostanza, chiedeva alla Suprema Corte di riesaminare il materiale probatorio e di giungere a una conclusione diversa da quella dei giudici di merito.
Con il secondo motivo, lamentava una presunta carenza di motivazione riguardo all’accertamento del dolo per il reato di lesioni personali.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione ha rigettato completamente le argomentazioni della difesa, dichiarando il ricorso inammissibile.
Il problema del ricorso generico e la valutazione dei fatti
Riguardo al primo motivo, la Corte ha sottolineato un principio fondamentale del nostro sistema processuale: il giudizio di Cassazione è un giudizio di legittimità, non di merito. Ciò significa che la Suprema Corte non può sostituire la propria valutazione dei fatti a quella compiuta dai giudici delle istanze precedenti. Il suo compito è verificare che la legge sia stata applicata correttamente e che la motivazione della sentenza sia logica e non contraddittoria. Il ricorso dell’imputato è stato ritenuto manifestamente infondato e, soprattutto, generico, perché si limitava a proporre una diversa lettura degli eventi senza individuare vizi giuridici nel ragionamento della Corte d’Appello, che invece era stato giudicato congruo e basato su corrette massime di esperienza.
La motivazione sul dolo per le lesioni e il rigetto del secondo motivo
Anche il secondo motivo è stato respinto. Contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa, i giudici di legittimità hanno riscontrato che la Corte d’Appello aveva fornito una motivazione adeguata sull’elemento psicologico del reato di lesioni. La volontà di ferire i pubblici ufficiali era stata logicamente desunta dalla stretta correlazione con la condotta di resistenza, rendendo la motivazione completa e coerente.
Le Motivazioni
La motivazione centrale dell’ordinanza risiede nella genericità complessiva dei motivi di ricorso. La Corte ha evidenziato come la difesa non abbia instaurato un reale confronto critico con le argomentazioni contenute nella sentenza impugnata. Limitarsi a riproporre le proprie tesi senza smontare punto per punto il ragionamento del giudice di merito rende il ricorso sterile e, di conseguenza, inammissibile. Questa mancanza di specificità impedisce alla Corte di Cassazione di esercitare la propria funzione di controllo sulla corretta applicazione della legge.
Le Conclusioni
La conseguenza diretta dell’inammissibilità è stata, come previsto dall’articolo 616 del codice di procedura penale, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di 3.000 euro alla cassa delle ammende. Questo provvedimento ribadisce una lezione cruciale per chi intende adire la Suprema Corte: un ricorso non è una terza istanza di giudizio sui fatti. Per avere successo, deve concentrarsi esclusivamente su vizi di legittimità, dimostrando con argomentazioni precise e puntuali dove e perché il giudice precedente ha sbagliato nell’interpretare o applicare la legge.
Perché un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso può essere dichiarato inammissibile se è generico, cioè se si limita a contestare la ricostruzione dei fatti senza sollevare specifiche critiche giuridiche alla motivazione della sentenza impugnata, oppure se presenta vizi di forma.
Cosa significa che un motivo di ricorso è “generico”?
Significa che il motivo non si confronta specificamente con le ragioni esposte nella sentenza precedente, ma si limita a riproporre una diversa valutazione delle prove o dei fatti, un compito che spetta esclusivamente al giudice di merito e non alla Corte di Cassazione.
Quali sono le conseguenze dell’inammissibilità di un ricorso penale?
Secondo l’art. 616 c.p.p., l’inammissibilità del ricorso comporta la condanna di chi lo ha proposto al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende. In questo caso specifico, la somma è stata fissata in 3.000 euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 444 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 444 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 02/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a CINQUEFRONDI il 15/02/1999
avverso la sentenza del 23/01/2024 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
Ritenuto che il primo motivo di ricorso relativo all’accertamento della responsabilità per il di cui all’art. 337 c.p. è manifestamente infondato oltre che generico, poiché concernente ricostruzione e la valutazione del fatto, nonché l’apprezzamento del materiale probatori profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito, che ha fornit congrua e adeguata motivazione in merito all’attendibilità degli agenti operanti perché basa su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massi esperienza;
ritenuto, quanto al secondo motivo, che contrariamente a quanto si assume nel ricorso, l Corte di appello di Reggio Calabria ha fornito adeguata motivazione in relazion all’accertamento del dolo per il reato di lesioni personali in danno degli stessi pubblici per la stretta correlazione con il reato di resistenza;
ritenuto che la genericità dei motivi, in assenza di un confronto con le valutazioni sentenza di merito, ne determina l’inammissibilità;
rilevato che dall’inammissibilità del ricorso deriva ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il giorno il 2 dicembre 2024
Il C GLYPH liere estensore
GLYPH
Il Presid