Ricorso generico: Quando l’Appello viene Dichiarato Inammissibile
Nel processo penale, l’impugnazione di una sentenza di condanna è un diritto fondamentale. Tuttavia, per essere efficace, deve essere formulata in modo specifico e puntuale. Un ricorso generico, che si limita a contestare la decisione senza affrontare il nucleo delle prove e delle motivazioni, è destinato a fallire. Un’ordinanza della Corte di Cassazione ci offre un chiaro esempio di questo principio, confermando come la superficialità nell’atto di appello porti inevitabilmente a una dichiarazione di inammissibilità.
I Fatti del Caso
Il caso riguarda un uomo condannato in primo grado e in appello per il reato di furto aggravato, commesso all’interno di un istituto scolastico. La condanna si basava su prove concrete e difficilmente equivocabili. Durante il sopralluogo, infatti, era stato rinvenuto un guanto sinistro in gomma. Poco dopo, l’imputato era stato fermato e trovato in possesso non solo della refurtiva, ma anche del guanto destro, perfettamente identico a quello lasciato sulla scena del crimine. Questa coincidenza, unita al possesso dei beni rubati, costituiva la ratio decidendi, ovvero il fondamento logico-giuridico, della sentenza di condanna.
La Decisione della Corte e le conseguenze di un ricorso generico
Nonostante la solidità del quadro probatorio, l’imputato ha proposto ricorso per cassazione. La Suprema Corte, tuttavia, ha dichiarato il ricorso inammissibile, definendolo “manifestamente infondato”. Il punto cruciale della decisione risiede nella valutazione del precedente atto di appello, presentato contro la sentenza di primo grado. Secondo la Cassazione, quel motivo di gravame era caratterizzato da una “genericità ab origine”. In altre parole, l’imputato si era limitato a contestazioni vaghe, senza entrare nel merito delle prove che lo inchiodavano.
Non aveva fornito una spiegazione alternativa o una critica argomentata alla logica del primo giudice, che aveva collegato in modo inequivocabile il guanto sulla scena del crimine a quello ancora in suo possesso.
Le Motivazioni
La Corte di Cassazione spiega che, di fronte a un motivo di appello così generico, la Corte territoriale non era tenuta a fornire una motivazione più analitica e dettagliata per confermare la condanna. Il principio è chiaro: spetta all’appellante l’onere di contestare specificamente i punti della sentenza che ritiene errati. Se l’atto di impugnazione è vago e non si confronta con le ragioni della decisione, il giudice d’appello può legittimamente confermare la sentenza precedente senza dover ripercorrere daccapo ogni singolo elemento. Presentare un ricorso generico equivale, di fatto, a non presentare una vera e propria contestazione.
Le Conclusioni
Questa ordinanza ribadisce una lezione fondamentale per la pratica legale: la specificità dei motivi di impugnazione non è un mero formalismo. È l’essenza stessa del diritto di difesa in secondo e terzo grado. Un ricorso efficace deve smontare, pezzo per pezzo, il ragionamento del giudice precedente, evidenziandone le presunte falle logiche o giuridiche. Contestazioni superficiali non solo sono inefficaci, ma comportano anche conseguenze economiche negative, come in questo caso, dove l’imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una cospicua somma alla Cassa delle Ammende. La precisione e la pertinenza sono, quindi, requisiti indispensabili per sperare di ottenere una riforma della sentenza impugnata.
Perché il ricorso dell’imputato è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché il motivo di appello originario era un ricorso generico. Non contestava in modo specifico le prove decisive, come il guanto identico trovato sulla scena del crimine e la refurtiva trovata addosso all’imputato, che avevano fondato la condanna.
Quale prova è stata considerata decisiva per la condanna per furto?
La prova decisiva è stata duplice: il ritrovamento di un guanto sinistro in gomma all’interno della scuola, del tutto identico al guanto destro che l’imputato ancora indossava al momento del fermo, e il rinvenimento della refurtiva in suo possesso.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta la condanna definitiva del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 37562 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 37562 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 11/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a CROTONE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 06/03/2024 della CORTE APPELLO di CATANZARO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO
– che, con la sentenza pronunciata in data 6 marzo 2024, la Corte di Appello di Catanzaro ha confermato la condanna inflitta a COGNOME NOME per il delitto di cui agli artt. 624 e 625, comma 1, nn. 2 e 7, cod. pen. e 99, comma 4, cod. pen. (fatto commesso in Crotone il 25 marzo 2019);
– che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, a mezzo del difensore, articolando un solo motivo;
CONSIDERATO IN DIRITTO
– che il motivo di ricorso, volto a contestare la conferma della sentenza di condanna pronunciata in primo grado in punto di affermazione di responsabilità dell’imputato, manifestamente infondato: infatti, nessuna più analitica e dettagliata motivazione era dovuta sul punto dalla Corte territoriale, attesa la genericità ab origine del corrispondente motivo di gravame (cfr. atto di appello in data 17 dicembre 2020), in quanto affidato a deduzioni prive di specifico confronto con la ratio decidendi della statuizione di condanna di cui alla sentenza di primo grado (che aveva desunto la riconducibilità del fatto all’imputato dalla evidenza che guanto sinistro in gomma trovato all’interno del plesso scolastico, preso di mira dall’azio predatoria, era del tutto identico al guanto destro ancora indossato dall’imputato, cfr. pagg. 2 3 della sentenza di primo grado, in cui è stata parimenti valorizzato il dato del rinvenimento del refurtiva in dosso all’imputato medesimo);
– ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e al versamento della somma di Euro 3.000,00 in favore della RAGIONE_SOCIALE.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ammende.
Così deciso 1’11 settembre 2024
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Il Consigliere estensore
Il Presidente