Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 18670 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 18670 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 06/05/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a Napoli il 12/08/1981 avverso la ordinanza del 11/02/2025 del Tribunale di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto la inammissibilità del ricorso e la condanna del ricorrente alle spese.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con ordinanza emessa in data 11 febbraio 2025 il Tribunale di Napoli ha rigettato la richiesta di riesame proposta nell’interesse di NOME COGNOME sottoposto a indagini per concorso in una rapina pluriaggravata, e ha confermato l’ordinanza con la quale il G.i.p. dello stesso Tribunale aveva applicato nei suoi confronti la misura cautelare della custodia in carcere.
Ha proposto ricorso l’indagato , a mezzo del proprio difensore, chiedendo l’annullamento dell’ordinanza per violazione di legge e vizio della motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, in presenza solo di ‘suggestioni investigative, prive di qualsivoglia riscontro’ .
La motivazione è contraddittoria nella parte in cui si afferma che le fattezze fisiche del conducente dell’autovettura utilizzata per la rapina siano compatibili con quelle dell’indagato, nonostante dai filmati estrapolati dalle telecamere presenti vicino al luogo della rapina il conducente non sia perfettamente visibile.
Si è proceduto alla trattazione scritta del procedimento in cassazione, in mancanza di alcuna tempestiva richiesta di discussione proposta ai sensi dell’art. 611, commi 1bis e 1ter , del codice di rito.
Il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte, indicate in epigrafe.
Il ricorso è inammissibile perché proposto con un motivo del tutto generico.
La motivazione del Tribunale è ampia, puntuale e immune da vizi e con essa la difesa non si è confrontata, incorrendo così nel vizio di genericità del ricorso, sotto il profilo del difetto di specificità estrinseca, rilevante anche in sede cautelare, con riferimento al ricorso avverso provvedimenti del tribunale del riesame, attesa la comune ratio fondata sul necessario rispetto dei requisiti di specificità di cui all’art. 581, comma 1, lett. c ), cod. proc. pen. (cfr., Sez. 6, n. 11008 del 11/02/2020, COGNOME, Rv. 278716 -01; Sez. 3, n. 13744 del 24/02/2016, COGNOME, Rv. 266782 -01; Sez. 4, n. 12995 del 05/02/2016, Uda, Rv. 266295 -01; Sez. 2, n. 13951 del 05/02/2014, COGNOME, Rv. 259704 -01; Sez. 6, n. 32227 del 16/07/2010, T., Rv. 248037 -01).
L’ordinanza impugnata , infatti, non solo ha dato atto della compatibilità fra le caratteristiche fisiche del rapinatore, descritte dalla persona offesa e parzialmente visibili nei filmati, e quelle dell’indagato, ma ha anche rimarcato altri elementi indiziari di ben più rilevante significato a carico di COGNOME, primo fra tutti la circostanza, riconosciuta dalla stessa difesa, che l’autovettura utilizzata per la rapina era intestata alla madre.
Il Tribunale ha evidenziato che COGNOME era stato controllato a bordo di detta autovettura in varie occasioni, l’ultima delle quali diciassette giorni dopo la rapina, e che appena due giorni dopo era stato visto salire sulla stessa durante un servizio di osservazione, controllo e pedinamento.
Con logica deduzione l’ordinanza ha affermato che COGNOME, utilizzatore del veicolo intestato alla madre, fosse il conducente dello stesso anche il giorno della rapina, considerata anche l’assenza nel suo nucleo familiare di altri soggetti maschili compatibili.
Il Tribunale ha anche correttamente richiamato il principio secondo il quale nell’ordinamento processuale penale non è previsto un onere probatorio a carico dell’imputato , ma è pur sempre prospettabile un onere di allegazione, in virtù del quale egli è tenuto a fornire le indicazioni e gli elementi necessari all’accertamento di fatti e circostanze ignoti che siano idonei, ove riscontrati, a volgere il giudizio in suo favore (cfr., Sez. 6, n. 50542 del 12/11/2019, Erario, Rv. 277682 -01; Sez. 3, n. 43254 del 19/09/2019, C., Rv. 277259 -01; Sez. 6, n. 28008 del 19/06/2019, Arena, Rv. 276381 -01; Sez. 4, n. 12099 del 12/12/2018, dep. 2019, Fiumefreddo, Rv. 275284 -01; Sez. 5, n. 32937 del 19/05/2014, Stanciu, Rv. 261657 -01).
In particolare , «ove l’imputato deduca eccezioni o argomenti difensivi, spetta a lui provare o allegare, sulla base di concreti ed oggettivi elementi fattuali, le suddette eccezioni perché è l’imputato che, in considerazione del principio della c.d. ‘ vicinanza della prova ‘ , può acquisire o quantomeno fornire, tramite l ‘ allegazione, tutti gli elementi per provare il fondamento della tesi difensiva» (così, Sez. 2, n. 7484 del 21/01/2014, COGNOME, Rv. 259245 -01; in senso conforme cfr., Sez. 2, n. 6734 del 30/01/2020, Bruzzese, Rv. 278373 -01).
6. All’inammissibilità dell’impugnazione proposta segue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso il 06/05/2025.