Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 7678 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6   Num. 7678  Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 31/01/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME, nato a Foggia il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 08/08/2023 del Tribunale del riesame di Bari sentite il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore gener NOME COGNOME, che ha concluso l’inammissibilità del ricorso; sentito il difensore, avvocato AVV_NOTAIO
RITENUTO IN FATTO
NOME COGNOME, con il patrocinio del difensore, ricorre avverso l’ordinanz Tribunale di Bari che, in funzione di Giudice del riesame ex art. 309 cod. proc. pen., in parziale accoglimento dell’istanza proposta avverso l’ordinanza del Giudice pe indagini preliminari di Bari con cui gli era stata applicata la misura della c cautelare in carcere, ha escluso l’aggravante di cui all’art. 416-bis.1 co sostituendo la misura con quella degli arresti domiciliari.
Secondo la contestazione provvisoria, NOME COGNOME, in concorso con il pad NOME COGNOME, sarebbe gravemente indiziato dei delitti di cui agli artt. 1 pen., 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990 (capi 70 e 73), afferenti a cessione e ve ad NOME COGNOME di due partite di sostanza stupefacente del tipo cocaina del
rispettivamente, di cinquecento grammi ed un chilogrammo; fatti realizzatisi tra il gennaio ed il 7 marzo 2018.
Il Tribunale del riesame, evidenziati i plurimi elementi a sostegno dei fatti conte dopo pertinente rinvio alle parti più salienti dell’ordinanza genetica che ricostr complessiva indagine riguardante numerosi soggetti, alcuni dei quali accusati di parte di una compagine criminosa dedita al narcotraffico, ha escluso che le condot contestate fossero funzionali all’asRAGIONE_SOCIALEazione di tipo mafioso denominata “RAGIONE_SOCIALE“, ritenendo che le condotte criminose contestate consentissero di riten adeguata la più mite misura cautelare degli arresti domiciliari.
Avverso tale decisione il ricorrente deduce, quale unico motivo, vizi cumulativi motivazione e violazione dell’art. 274 cod. proc. pen. con riferimento alla rit sussistenza delle esigenze cautelari.
Il ricorrente rileva come, rispetto a fatti ormai risalenti al 2018, s inconferente il riferimento svolto dal Tribunale, non sarebbe idoneo a giustifi l’applicazione della misura cautelare un precedente specifico risalente al 2002.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso, in quanto generico, è inammissibile.
Deve darsi continuità al principio di diritto reiteratamente espresso da que Corte secondo cui il ricorso per cassazione è inammissibile per genericità dei motiv manca ogni indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisio impugnata e quelle poste a fondamento dell’atto di impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità ( tante, (Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849; Sez. 4, n. 34270 d 03/07/2007, COGNOME, Rv. 236945).
Al riguardo si osserva come il Tribunale del riesame ha ritenuto che l’applicazio della misura cautelare, seppur in forma più tenue, fosse comunque necessaria al fine salvaguardare le esigenze cautelari ritenute concrete ed attuali non solo, contrariam a quanto affermato nel ricorso, perché il ricorrente era stato condannato, in pas per reati analoghi, ma soprattutto per le apprezzate dichiarazioni rese dal AVV_NOTAIO di giustizia AVV_NOTAIO (il cui contenuto non veniva contestato) che, nel verbal interrogatorio reso il 12 giugno 2021, aveva riferito in merito all’utilizzo, da pa ricorrente, (testualmente) “ancora tutt’oggi”, di canali esclusivi ed alterna rifornimento della sostanza stupefacente onde poter lucrare un prezzo più bas nell’acquisto e conseguente cessione.
Proprio tali circostanze, che trovavano specifico riscontro nelle stesse ipotesi di reato contestate, per la realizzazione delle quali il ricorrente agiva in concorso con il padre, hanno fatto ritenere che NOME COGNOME, a stretto contatto con personaggi di spicco del sodalizio dedito al narcotraffico (il padre ne costituiva il vertice), in precedenza coinvolto in gravi fatti asRAGIONE_SOCIALEativi risalenti al 2002, fosse in via esclusiva professionalmente dedito, da lunga data, al mercato degli stupefacenti e che nessun effetto avesse medio tempore sortito la lunga carcerazione.
Nonostante precisa motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza della concretezza ed attualità delle esigenze cautelari e la adeguata ponderazione della misura cautelare che, infatti, veniva sostituita con quella degli arresti donniciliari, nessun reale confronto e confutazione si rileva nel ricorso che si risolve nella mera enunciazione di vuote critiche.
All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende, secondo quanto previsto dall’art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 31/01/2024.