Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 35150 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6   Num. 35150  Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: NOME COGNOME NOME
Data Udienza: 24/09/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da NOME COGNOME, nato in Tunisia il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 24/06/2025 del Tribunale di Ancona;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dalla Consigliera NOME COGNOME; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona della Sostituta Procuratrice generale NOME COGNOME, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso; letta la memoria difensiva dell’AVV_NOTAIO, nell’interesse del ricorrente, con la quale ha contestato le conclusioni della requisitoria del Procuratore generale e ha insistito per l’accoglimento del ricorso. 
RITENUTO IN FATTO
1.Con l’ordinanza sopra indicata il Tribunale di Ancona ha confermato il sequestro preventivo della somma di denaro finalizzato alla confisca, ex art. 240-
Re-   111
bis cod. pen. e 85-bis d.P.R. n. 309 del 1990, trovata in possesso di Ali USI insieme a sei ovuli di eroina al momento dell’arresto.
Avverso tale ordinanza ha presentato ricorso l’indagato, con atto sottoscritto dal suo difensore, articolando un unico motivo in cui censura il provvedimento impugnato per assenza di autonoma valutazione essendosi limitato al rinvio alla Comunicazione della notizia di reato e al provvedimento di convalida, senza dare conto degli elementi costitutivi del sequestro in termini di fumus commissi delicti e periculum in mora.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è inammissibile per genericità.
L’ordinanza impugnata, condividendo le ragioni argomentative del Giudice per le indagini preliminari, ha ritenuto sussistenti i gravi indizi di colpevolezza in capo a COGNOME per acquisto, trasporto e detenzione, in concorso con altri, al fine di cederle a terzi di sei ovuli di eroina, del peso complessivo di 64,40 grammi, richiamando la comunicazione di notizia di reato del 28 maggio 2025, il proprio provvedimento di convalida dell’arresto e l’ordinanza applicativa della misura cautelare.
In ordine al denaro, il Tribunale ha spiegato che fosse stato sequestrato ex artt. 240-bis cod. pen. e 85-bis d.P.R. n. 309 del 1990 trattandosi della somma di euro 4370, priva di giustificazione circa la provenienza e sproporzionata rispetto alle capacità reddituali dell’indagato – disoccupato e privo di leciti guadagni -, con il concreto rischio della sua dispersione sia per la situazione economica di NOME, sia per la fungibilità del bene.
A fronte di questi argomenti, rimasti sostanzialmente non contestati, il ricorso, con frasi espresse in modo apodittico e confuso, si è limitato a denunciare l’assenza di autonoma valutazione del provvedimento in ordine agli elementi costitutivi del sequestro.
E’ opportuno ricordare che la sanzione che la legge pone a presidio del corretto adempimento del dovere giudiziale di valutazione critica degli atti di indagine non ha una dimensione formalistica e non può, quindi, essere dedotta facendo leva solo sul rilievo di particolari tecniche di redazione del provvedimento che, al più, costituiscono indici sintomatici, ma non sono ragioni del vizio (Sez. 1, n. 333 del 28/11/2018, Esposito, Rv. 274760). Ricorre, infatti, il presupposto dell’autonoma valutazione anche quando, come nella specie, venga richiamato, in maniera più o
meno estesa, l’atto di riferimento con la condivisione delle considerazioni in esso svolte, purché emerga una conoscenza degli atti che il ricorso non ha in alcun modo contestato.
Anche la censura relativa all’assenza di rapporto di pertinenzialità tra denaro sequestrato e reato contestato in via provvisoria è rimasta priva di argomenti in quanto solo menzionata nella rubrica del ricorso.
Da quanto precede consegue che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 24/09/2025