Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 35287 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7   Num. 35287  Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
PASCALE CARMINE NOME NOME NOME DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 20/01/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell’interesse di NOME COGNOME;
ritenuto che i primi due motivi di ricorso, che contestano la correttezza dell motivazione posta a base del giudizio di responsabilità, sono generici per fondati su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e riten infondate dal giudice del gravame e, pertanto, non specifici;
che, invero, la mancanza di specificità del motivo, dalla quale, a me dell’art. 591 comma 1 lett. c), deriva l’inammissibilità, si desume dalla manc di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle po a fondamento dell’impugnazione;
che, in particolare, il primo motivo, con cui si deduce che la condo dell’imputato non avrebbe arrecato alcun danno apprezzabile, di modo che non s sarebbe verificata la commissione del delitto di danneggiamento, non si confron con quanto motivato dal giudice d’appello alle pagine 5 e 6 della sente impugnata, ove si chiarisce come sia danneggiamento anche quello funzionale (verificatosi nel caso di specie), che causa un deterioramento consistente n diminuzione dell’utilità procurata dal bene danneggiato;
che, in particolare, il secondo motivo, con cui si contesta la mancanza motivazione in relazione al giudizio di responsabilità per il reato di t estorsione, non si confronta con quanto motivato dal giudice d’appello alla pag 7 della sentenza impugnata, ove si chiarisce esaustivamente come la condott dell’imputato abbia avuto lo scopo di coartare la libera determinazione d persona offesa, inducendola, con le condotte di appiccamento del fuoco e d danneggiamento e con minacce, a desistere dall’acquistare un appartamento già di proprietà della famiglia dell’imputato medesimo;
ritenuto che il terzo motivo di ricorso, che contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche, non è consentito in sede di legittimità manifestamente infondato in presenza di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concess delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorev sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente ch riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disatt superati tutti gli altri da tale valutazione;
che su tali attenuanti il giudice d’appello ha compiutamente motivato, facend riferimento, alla pagina 7 della sentenza impugnata, alla gravità dei fatti personalità negativa dell’imputato, desumibile anche dalla condotta successiva, cui non si evince alcun sintomo di ravvedimento;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 23 settembre 2025.