Ricorso generico: quando la Cassazione lo dichiara inammissibile
Nel processo penale, la precisione non è solo una virtù, ma un requisito fondamentale. Presentare un atto di impugnazione, specialmente in Cassazione, richiede il rispetto di rigidi criteri formali. Un’ordinanza recente della Suprema Corte ci offre un chiaro esempio delle conseguenze di un ricorso generico, ovvero un atto vago e privo di censure specifiche, ribadendo un principio cardine della procedura penale.
I Fatti del Processo
Il caso ha origine dalla condanna di un individuo per il reato di tentato furto di un bene esposto alla pubblica fede. La decisione, emessa in primo grado dal Tribunale, era stata successivamente confermata dalla Corte d’Appello. Non soddisfatto dell’esito, l’imputato ha deciso di presentare ricorso per Cassazione, affidandosi a un unico motivo: la presunta mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione della sentenza di secondo grado riguardo alla sua colpevolezza.
La Questione Giuridica e il Ricorso Generico
Il nodo cruciale della vicenda non risiede nel merito del reato di furto, ma nella forma con cui è stato presentato il ricorso. La Corte di Cassazione ha immediatamente rilevato come l’unico motivo di appello fosse un ricorso generico e, pertanto, indeterminato. Secondo l’articolo 581, comma 1, lettera c) del codice di procedura penale, chi impugna una sentenza deve enunciare in modo specifico le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. In altre parole, non basta lamentare un’ingiustizia in termini generali, ma è necessario indicare con precisione quali parti della motivazione della sentenza impugnata sono errate e perché.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Corte ha sottolineato che la sentenza della Corte d’Appello presentava una motivazione logicamente corretta e coerente. A fronte di ciò, il ricorrente si è limitato a formulare una critica astratta, senza indicare gli elementi specifici che, a suo dire, avrebbero dovuto portare a un proscioglimento. Questo approccio ha impedito alla Suprema Corte di svolgere la propria funzione di controllo, poiché non erano stati forniti i parametri concreti su cui basare la valutazione. Un ricorso generico, infatti, non consente al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi e di esercitare il proprio sindacato. Di conseguenza, il ricorso è stato dichiarato inammissibile.
Le Conclusioni: Le Conseguenze dell’Inammissibilità
La declaratoria di inammissibilità ha comportato due conseguenze dirette per il ricorrente. In primo luogo, la condanna al pagamento delle spese processuali. In secondo luogo, il versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, una sanzione pecuniaria prevista per chi adisce la Corte in modo temerario o, come in questo caso, con un atto non conforme ai requisiti di legge. La conseguenza più importante, tuttavia, è che la sentenza di condanna della Corte d’Appello è diventata definitiva e irrevocabile. Questo caso serve da monito: la redazione di un ricorso per Cassazione è un’attività tecnica che non ammette approssimazioni, pena la chiusura definitiva del processo con esito sfavorevole.
Cosa si intende per ricorso generico nel contesto di questo provvedimento?
Per ricorso generico si intende un atto di impugnazione che lamenta vizi della sentenza in modo vago e indeterminato, senza specificare, come richiesto dall’art. 581, comma 1, lett. c) del codice di procedura penale, gli elementi precisi che sono alla base della censura.
Per quale motivo la Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile?
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché lo ha ritenuto generico. A fronte di una motivazione della sentenza d’appello ritenuta logicamente corretta, il ricorrente non ha indicato elementi specifici per contestarla, impedendo così al giudice di individuare i rilievi e di esercitare il proprio controllo.
Quali sono state le conseguenze per il ricorrente a seguito della dichiarazione di inammissibilità?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. La conseguenza principale è che la sentenza di condanna impugnata è diventata definitiva.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 27083 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 27083 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 25/06/2024
ORDINANZA
sul.ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a REGGIO EMILIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 01/12/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RG 11213/24
Rilevato che l’imputato NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna che ha confermato la sentenza del Tribunale di Bologna di condanna per il reato di tentato furto di cosa esposta alla pubblica fede;
Rilevato che l’unico motivo del ricorso – con cui il ricorrente lamenta mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione quanto alla insussistenza di cause proscioglimento – è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall’a 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 25 giugno 2024.