Ricorso Generico: la Cassazione Spiega l’Inammissibilità
Presentare un ricorso generico in Cassazione equivale a una sconfitta annunciata. Con la recente ordinanza del 9 gennaio 2024, la Suprema Corte ha ribadito un principio fondamentale del diritto processuale penale: un’impugnazione, per essere valida, deve contenere critiche specifiche e puntuali alla sentenza contestata. L’analisi di questo caso offre spunti cruciali sull’importanza della specificità dei motivi di ricorso.
I Fatti del Caso
La vicenda processuale ha origine da una condanna per i reati di rapina pluriaggravata ed evasione. La Corte d’Appello di Palermo, pur riformando parzialmente la decisione di primo grado e riconoscendo una circostanza attenuante, aveva rideterminato la pena a carico dell’imputato. Contro questa decisione, l’imputato ha proposto ricorso per Cassazione, affidandosi a due principali motivi: il primo contestava il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche con un giudizio di prevalenza sulle aggravanti (tra cui la recidiva reiterata); il secondo metteva in discussione la sua responsabilità penale.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa decisione non entra nel merito delle questioni sollevate, ma si ferma a un livello preliminare, quello procedurale. La Corte ha stabilito che i motivi presentati dall’imputato erano privi dei requisiti minimi di legge, rendendo impossibile un esame approfondito. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle Ammende.
Le Motivazioni sul ricorso generico
La Corte ha smontato entrambi i motivi di ricorso, evidenziandone la natura di ricorso generico. Per quanto riguarda il primo motivo, relativo alle attenuanti generiche, i giudici hanno osservato che la Corte d’Appello aveva ampiamente e logicamente motivato il diniego. La decisione si basava sulla gravità dei fatti commessi e sulla specifica inclinazione a delinquere dell’imputato, desunta dai suoi numerosi precedenti penali. La critica del ricorrente è stata quindi giudicata non solo generica, ma anche manifestamente infondata, poiché non si confrontava concretamente con le argomentazioni della corte territoriale.
La Violazione dell’Art. 581 cod.proc.pen.
Ancora più netta è stata la valutazione sul secondo motivo, che contestava la responsabilità penale. La Cassazione ha rilevato che questo motivo era totalmente privo di qualsiasi riferimento puntuale alla motivazione della sentenza impugnata. In pratica, il ricorrente si è limitato a riaffermare la propria innocenza senza spiegare perché e dove la Corte d’Appello avesse sbagliato nel suo ragionamento. Questo comportamento processuale viola direttamente l’art. 581, comma 1 lett. d) del codice di procedura penale, che impone di enunciare in modo specifico le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Un ricorso generico è, per definizione, contrario a questa norma.
Conclusioni
Questa ordinanza ribadisce un principio cardine: l’atto di impugnazione non è una mera formalità, ma un dialogo argomentativo con la decisione che si intende contestare. Non basta dissentire; è necessario spiegare analiticamente le ragioni del dissenso, confrontandosi punto per punto con la motivazione del giudice precedente. Un ricorso generico è destinato all’inammissibilità, con la conseguenza non solo di vedere confermata la condanna, ma anche di subire ulteriori sanzioni economiche. Per gli operatori del diritto, questa pronuncia è un monito a curare con la massima diligenza la redazione degli atti processuali, pena la vanificazione delle difese del proprio assistito.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché i motivi presentati erano generici, ovvero privi di critiche specifiche e puntuali contro le argomentazioni contenute nella sentenza della Corte d’Appello. Questo viola i requisiti procedurali previsti dalla legge.
Cosa significa che un motivo di ricorso è ‘generico’?
Un motivo è considerato generico quando non si confronta direttamente con la motivazione della sentenza che si sta impugnando. Si limita a contestazioni vaghe o alla semplice riproposizione di argomenti già esaminati, senza individuare specifici errori logici o giuridici nel ragionamento del giudice precedente.
Quali sono le conseguenze di un ricorso inammissibile?
Quando un ricorso viene dichiarato inammissibile, la decisione impugnata diventa definitiva. Inoltre, come stabilito in questo caso, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria, in questo caso di tremila euro, a favore della Cassa delle Ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 4477 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 4477 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 21/02/2023 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto
Con l’impugnata sentenza la Corte d’Appello di Palermo riformava parzialmente la decisione del Gup del Tribunale di Trapani in data 7/7/2022 e, riconosciuta l’attenuante di all’art. 385, comma 4, cod.pen., rideterminava la pena inflitta a NOME per i del rapina pluriaggravata ed evasione;
-rilevato che il primo motivo che censura il diniego RAGIONE_SOCIALE attenuanti generiche con giudi di prevalenza sulle aggravanti (tra cui la recidiva reiterata) è generico e, comunq manifestamente infondato, avendo la Corte di merito alle pagg. 3 e 4 ampiamente argomentato la mancata concessione RAGIONE_SOCIALE circostanze ex art. 62 bis, cod.pen. in ragione dell gravità dei fatti ascritti e della specifica inclinazione a delinquere dell’imputato desu plurimi precedenti;
-considerato, inoltre, che il secondo motivo in punto di responsabilità è del tutto gene e privo di qualsiasi puntuale riferimento alla motivazione rassegnata dalla senten impugnata, con conseguente violazione della disposizione di cui all’art. 581, comma 1 lett. cod.proc.pen.;
ritenuto che, alla luce RAGIONE_SOCIALE considerazioni che precedono, il ricorso deve esse dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, non ravvisandosi cause d’esonero.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processua e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE Ammende.
Così deciso in Roma il 9 gennaio 2024
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La Consigliera estensore
Il Presidente