Ricorso Generico: La Cassazione Spiega l’Inammissibilità
Presentare un ricorso in Cassazione richiede un’attenzione meticolosa ai requisiti di forma e sostanza previsti dalla legge. Un’ordinanza recente della Suprema Corte ci offre un chiaro esempio di come un ricorso generico, privo di critiche specifiche e dettagliate, sia destinato a essere dichiarato inammissibile. Analizziamo insieme questa decisione per comprendere le ragioni giuridiche e le conseguenze pratiche.
I Fatti del Caso
La vicenda processuale ha origine dalla condanna di una donna per il reato di tentato furto aggravato, ai sensi degli articoli 56, 624 e 625 del codice penale. La sentenza di primo grado era stata integralmente confermata dalla Corte d’Appello di Bologna. Non ritenendosi soddisfatta della decisione, l’imputata ha proposto ricorso per Cassazione, affidandosi a un unico motivo con cui contestava la violazione della legge penale che aveva fondato la sua dichiarazione di responsabilità.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha esaminato il ricorso e lo ha dichiarato inammissibile. Di conseguenza, ha condannato la ricorrente non solo al pagamento delle spese processuali, ma anche al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. La decisione si basa interamente sulla natura del motivo di ricorso presentato.
Le Motivazioni: Perché un Ricorso Generico è Inammissibile?
Il cuore della decisione risiede nell’articolo 581, comma 1, lettera c), del codice di procedura penale. Questa norma stabilisce che l’atto di impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, l’enunciazione specifica dei motivi, con l’indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che li sorreggono.
Nel caso in esame, la Corte ha rilevato che il motivo presentato era un ricorso generico e indeterminato. La ricorrente si era limitata a contestare la violazione di legge in modo astratto, senza però indicare quali fossero gli elementi specifici della sentenza impugnata ad essere errati, né perché la motivazione della Corte d’Appello fosse logicamente scorretta.
In pratica, il ricorso non consentiva al giudice della Cassazione di comprendere quali fossero i rilievi mossi alla decisione precedente. Un’impugnazione formulata in questi termini non permette alla Corte di esercitare il proprio sindacato, che è un controllo di legittimità sulla corretta applicazione della legge e sulla logicità della motivazione, non un nuovo giudizio sui fatti. La mancanza di una critica puntuale e argomentata rende il ricorso un atto inutile, che non può essere esaminato nel merito.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Sentenza
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale della procedura penale: l’onere della specificità dei motivi di ricorso. Per chi intende impugnare una sentenza, non è sufficiente lamentare un’ingiustizia o una violazione di legge. È indispensabile articolare una critica precisa, confrontandosi direttamente con le argomentazioni contenute nella decisione che si contesta. Ogni affermazione deve essere supportata da specifici riferimenti fattuali e giuridici.
La conseguenza di un ricorso generico non è solo la conferma della condanna, ma anche l’aggravio di ulteriori spese, inclusa una sanzione pecuniaria. Questa decisione serve da monito: l’accesso alla giustizia, specialmente nel suo grado più alto, richiede rigore, precisione e una profonda conoscenza delle regole processuali. Un ricorso mal formulato equivale a non averlo presentato affatto, con l’aggiunta di conseguenze economiche negative.
Cosa succede se un ricorso per Cassazione viene considerato un ‘ricorso generico’?
La Corte lo dichiara inammissibile, il che significa che non ne esamina il merito. La parte che ha presentato il ricorso viene condannata al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
Cosa rende un motivo di ricorso ‘generico’ secondo la Cassazione?
Un motivo di ricorso è considerato generico quando non contiene una critica specifica e dettagliata contro la decisione impugnata. Deve indicare con precisione le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sostengono l’impugnazione, come richiesto dall’art. 581, comma 1, lett. c) del codice di procedura penale.
Perché il ricorso in questo specifico caso è stato dichiarato inammissibile?
È stato dichiarato inammissibile perché la ricorrente ha contestato la violazione della legge penale in modo astratto, senza indicare gli elementi specifici della motivazione della sentenza d’appello che riteneva errati. Questa mancanza di specificità ha impedito alla Corte di Cassazione di individuare i rilievi mossi e di esercitare il proprio controllo di legittimità.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 1999 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1999 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: PILLA EGLE
Data Udienza: 04/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a CASTEL SAN PIETRO TERME il 12/11/1987
avverso la sentenza del 07/06/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME
Rilevato che NOME ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna che ha confermato la pronunzia di condanna di primo grado per il delitto di cui agli artt. 56, 624, 625 cod. pen.
Considerato che il primo ed unico motivo con il quale la ricorrente contesta la violazione della legge penale posta a base della dichiarazione di responsabilità, è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall’art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato.
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 4 dicembre 2024 Il co GLYPH sore GLYPH
Il Presidente