Ricorso Generico: Quando l’Impugnazione è Inammissibile secondo la Cassazione
L’ordinanza della Corte di Cassazione n. 36374/2024 offre un’importante lezione sulla corretta formulazione delle impugnazioni nel processo penale. Il caso riguarda un ricorso generico avverso una condanna per furto aggravato, dichiarato inammissibile con severe conseguenze economiche per il ricorrente. Questa decisione ribadisce la necessità di presentare motivi di ricorso specifici e pertinenti, pena l’esclusione da un giudizio di merito.
I Fatti del Processo
La vicenda processuale ha origine da una condanna per il delitto di furto aggravato, confermata dalla Corte di Appello di Torino. L’imputato, ritenendo ingiusta la decisione, ha proposto ricorso per Cassazione. L’unico motivo di doglianza sollevato era la presunta violazione dell’articolo 129 del codice di procedura penale. Nello specifico, si sosteneva che i giudici di merito avrebbero dovuto pronunciare una sentenza di proscioglimento per insufficienza degli elementi probatori a sostegno dell’affermazione di responsabilità.
La Decisione della Corte: il Ricorso Generico e le sue Conseguenze
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha esaminato il motivo di ricorso e lo ha ritenuto ‘patentemente generico’. Secondo gli Ermellini, l’allegazione del ricorrente si limitava a una contestazione assertiva e non correlabile al caso di specie. In altre parole, l’imputato si è limitato a enunciare un principio (l’insufficienza di prove) senza però argomentare in modo specifico quali elementi della sentenza impugnata fossero errati o perché le prove raccolte fossero inadeguate a fondare un giudizio di colpevolezza.
Di conseguenza, il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Tale decisione ha comportato due importanti conseguenze per il ricorrente, come previsto dall’articolo 616 del codice di procedura penale:
1. La condanna al pagamento delle spese processuali.
2. La condanna al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni della Cassazione
La Corte ha motivato la propria decisione richiamando un orientamento giurisprudenziale consolidato. Un ricorso generico, che si limita a ripetere doglianze astratte senza un confronto critico e specifico con le argomentazioni della sentenza impugnata, non può essere accolto. La funzione del ricorso per Cassazione non è quella di rivalutare il merito dei fatti, ma di controllare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione del giudice precedente.
La condanna al pagamento della sanzione pecuniaria alla Cassa delle ammende è stata giustificata dalla presenza di ‘profili di colpa’ nella proposizione dell’impugnazione. L’evidente inammissibilità del ricorso, infatti, configura un abuso dello strumento processuale, che impegna inutilmente le risorse della giustizia. La sanzione ha quindi una duplice funzione: punitiva verso chi agisce con negligenza e deterrente per evitare la proposizione di appelli palesemente infondati.
Conclusioni
Questa ordinanza serve da monito: un’impugnazione in sede penale, specialmente davanti alla Corte di Cassazione, deve essere preparata con estrema cura e precisione. Non è sufficiente contestare genericamente una decisione; è necessario individuare i vizi specifici della sentenza, argomentarli in punto di diritto e collegarli concretamente agli atti processuali. Un ricorso generico non solo è destinato al fallimento, ma espone il ricorrente a conseguenze economiche significative, trasformando un tentativo di difesa in un ulteriore aggravio.
Cosa si intende per ricorso generico?
Secondo la Corte di Cassazione, un ricorso è generico quando contiene allegazioni del tutto assertive e non correlate al caso di specie, ovvero lamentele vaghe che non specificano in modo preciso gli errori che si attribuiscono alla sentenza impugnata.
Quali sono le conseguenze di un ricorso dichiarato inammissibile per genericità?
La dichiarazione di inammissibilità comporta, ai sensi dell’art. 616 del codice di procedura penale, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, se si ravvisano profili di colpa, al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende. In questo caso, la somma è stata fissata a tremila euro.
Perché il ricorrente è stato condannato anche al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende?
La condanna al pagamento della somma di tremila euro è stata disposta perché la Corte ha ravvisato profili di colpa nell’aver presentato l’impugnazione, data la sua evidente inammissibilità. Questo avviene per sanzionare l’abuso dello strumento processuale.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 36374 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 36374 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 05/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a TORINO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 14/12/2023 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Torino c ne ha confermato la condanna per il delitto aggravato di furto;
considerato che l’unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denuncia la vio dell’art. 129 cod. proc. pen., assumendo che la Corte di merito avrebbe dovuto pronunciare sentenz di proscioglimento per insufficienza degli elementi probatori posto alla base dell’affermazi responsabilità, è patentemente generico poiché contiene la predetta allegazione in termini del t assertivi non correlabili al caso di specie (Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 2545 01);
ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso, cui consegu ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché ravvisandosi profili di colpa in ragione dell’evidente inammissibilità dell’impugnazione (cfr cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 – 01 versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle sp processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 05/06/2024.