Ricorso generico sulla pena: la Cassazione ribadisce l’inammissibilità
L’ordinanza n. 20464/2024 della Corte di Cassazione offre un importante chiarimento sui requisiti di ammissibilità dei ricorsi, specialmente quando l’oggetto della contestazione è la misura della pena. Un ricorso generico, privo di critiche specifiche e argomentate, è destinato a essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria. Analizziamo insieme questa decisione.
I Fatti del Caso
Una persona veniva condannata dalla Corte d’Appello di Bologna per alcuni episodi di furto e per l’utilizzo indebito di carte di credito. La Corte territoriale aveva parzialmente riformato la sentenza di primo grado, dichiarando la prescrizione o il difetto di querela per altri reati, e aveva di conseguenza ricalcolato la pena finale. Contro questa decisione, l’imputata proponeva ricorso per Cassazione.
Il Motivo del Ricorso: una critica alla dosimetria della pena
L’unico motivo di doglianza sollevato davanti alla Suprema Corte riguardava l’eccessività della pena inflitta. La difesa sosteneva che la sanzione fosse sproporzionata, senza però articolare una critica puntuale e circostanziata rispetto al ragionamento seguito dalla Corte d’Appello per giungere a quella determinazione.
La Decisione della Corte: un ricorso generico è destinato al fallimento
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per due ragioni fondamentali, strettamente connesse tra loro: la genericità e la manifesta infondatezza del motivo proposto.
La Genericità del Motivo
Il primo profilo di inammissibilità risiede nella natura stessa dell’impugnazione. La Corte ha osservato come il ricorso si esaurisse in ‘mere proposizioni astratte’, del tutto slegate dal corredo argomentativo della sentenza impugnata. In altre parole, non basta lamentare che una pena sia ‘troppo alta’; è necessario spiegare perché il ragionamento del giudice di merito sarebbe errato, individuando vizi logici o violazioni di legge nel percorso che ha portato alla quantificazione della sanzione.
La Manifesta Infondatezza e la Discrezionalità del Giudice
In secondo luogo, il ricorso è stato ritenuto manifestamente infondato. La graduazione della pena, entro i limiti fissati dalla legge, è una delle massime espressioni del potere discrezionale del giudice di merito. Questo potere non è sindacabile in sede di legittimità se esercitato in modo logico e con una motivazione adeguata. Nel caso di specie, la Corte d’Appello aveva giustificato la propria decisione, come indicato nelle pagine 4 e 5 della sentenza, e il ricorso non era riuscito a scalfire la coerenza di tale giustificazione.
Le motivazioni
La Suprema Corte ha ribadito un principio cardine del nostro sistema processuale: il giudizio di Cassazione non è un terzo grado di merito. Il suo compito non è quello di ricalcolare la pena o di sostituire la propria valutazione a quella dei giudici delle fasi precedenti. La Corte si limita a verificare la correttezza giuridica e la tenuta logica della motivazione della sentenza impugnata. Un ricorso generico impedisce questo controllo, poiché non offre alla Corte gli elementi per valutare se vi sia stata una violazione di legge o un vizio motivazionale. La discrezionalità del giudice nella commisurazione della pena è ampia, ma non arbitraria: deve essere motivata. Se la motivazione esiste ed è congrua, una semplice doglianza sulla sua ‘eccessività’ non è sufficiente per ottenere una riforma della sentenza.
Le conclusioni
La decisione in commento serve da monito per chi intende impugnare una sentenza di condanna. È fondamentale che i motivi di ricorso siano specifici, pertinenti e ancorati al testo del provvedimento criticato. In particolare, quando si contesta l’entità della pena, è indispensabile attaccare la struttura argomentativa del giudice, dimostrando perché la sua discrezionalità sia stata esercitata in modo illegittimo o illogico. In mancanza di ciò, il ricorso non solo sarà respinto, ma comporterà per il ricorrente l’ulteriore condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione a favore della Cassa delle ammende, come avvenuto nel caso di specie.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché ritenuto generico, in quanto si limitava a criticare l’eccessività della pena con affermazioni astratte, e manifestamente infondato, poiché la determinazione della pena rientra nella discrezionalità motivata del giudice di merito.
Cosa si intende per ‘ricorso generico’ in questo contesto?
Significa che il motivo di appello non conteneva critiche specifiche e dettagliate contro il ragionamento esposto nella sentenza impugnata, ma si limitava a una lamentela vaga e non argomentata sulla misura della sanzione.
Quali sono le conseguenze di un ricorso inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, che in questo caso è stata fissata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 20464 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 20464 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME NOME a SAN GIOVANNI IN PERSICETO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 06/04/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che l’imputata COGNOME NOME NOME avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Bologna, in parziale riforma alla sentenza di primo grado, ha confermato la condanna per alcuni episodi di furto e per utilizzo indebito carte di credito; mentre ha rilevato il difetto di querela e l’intervenuta prescr per altri reati, procedendo alla conseguente rideterminazione del trattament sanzioNOMErio;
Considerato che l’unico motivo di ricorso, che lamenta l’eccessività della pen inflitta, è generico, perché si esaurisce in mere proposizioni astratte pri riferimenti al reale corredo argomentativo SU cui poggia la condanna; ed inoltre è manifestamente infondato poiché la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che, nel caso di specie, ne ha giustifi l’esercizio in maniera adeguata (cfr. pagg. 4 e 5 della sentenza impugnata);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della NOMEnte al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la NOMEnte al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa dell ammende.
Così deciso il 08/05/2024